Cgce, Sentenza 2.4.2009 C-415/07
«Aiuti di Stato a favore dell’occupazione – Orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione – Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale – Regolamento (CE) n. 2204/2002 – Nozione di “creazione di posti di lavoro” – Calcolo dell’incremento del numero di posti di lavoro»
La L. è un’impresa che opera nel settore delle conserve alimentari e la cui attività principale consiste, nella Regione Campania, nella trasformazione dei pomodori in conserve. La sua attività è caratterizzata ogni anno da un picco stagionale, dal mese di luglio al mese di ottobre, che la porta ad assumere numerosi lavoratori stagionali nel corso di tale periodo. Essa ha fruito, in successione, dei due regimi di aiuti oggetto della causa principale, per l’assunzione di sette persone rientranti nel primo regime e di altre due rientranti nel secondo.
Ritenendo che tali assunzioni non avessero tutte implicato un incremento dell’organico della L., gli ispettori dell’INPS hanno redatto, il 21 novembre 2005, il verbale di accertamento che ha dato origine alla cartella esattoriale oggetto del ricorso pendente dinanzi al giudice del rinvio.
Dalla decisione di rinvio emerge che, a sostegno del suo ricorso, la L. contesta segnatamente all’INPS di aver preso a raffronto, al fine di verificare la sussistenza della condizione relativa all’incremento del numero di dipendenti, il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con l’organico dell’impresa alla data dell’assunzione stessa, prendendo in tal modo in considerazione elementi di raffronto eterogenei, anziché confrontare la media di ULA dell’anno precedente all’assunzione con la media di ULA dell’anno successivo all’assunzione stessa.
Il giudice a quo si chiede, nell’ordinanza di rinvio, quale sia l’esatta interpretazione della normativa comunitaria per quanto riguarda il secondo termine di paragone dell’organico che deve essere preso in considerazione per verificare il rispetto della condizione relativa all’incremento del numero dei dipendenti. Tale giudice ritiene, da un lato, che il metodo utilizzato dall’INPS sia irragionevole e discriminatorio nei confronti delle imprese che esercitino attività stagionali e, dall’altro, che il «confronto tra [il numero di] ULA dell’anno prima [dell’]assunzione e [quello] dell’anno successivo pare più conforme allo spirito dell’aiuto, che è quello di favorire la creazione di nuova occupazione per un certo arco temporale».
Ritenendo tuttavia che sussista un dubbio quanto all’esatta interpretazione della normativa comunitaria al riguardo, il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto comunitario recato dagli Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione, dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, e dal regolamento (...) n. 2204/2002 (...) debba essere interpretato nel senso che, per verificare se vi sia stato incremento dei posti di lavoro, si debba operare il confronto tra la media ULA dell’anno precedente all’assunzione e la media ULA dell’anno successivo all’assunzione, o se invece debba essere interpretato nel senso che si debba, o anche solo si possa, operare il confronto tra la media ULA dell’anno precedente all’assunzione ed il dato puntuale della forza lavoro esistente in azienda nel solo giorno dell’assunzione».
LaPrevidenza.it, 19/09/2009
Avvocato
3497880035
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