marted́, 13 ottobre 2026

Aeronautica Militare: subentro dell'Inpdap nella gestione dei trattamenti di quiescenza e indennità di buonuscita

Inpdap, Circolare 18.9.2009 n. 20

 

Trattamento pensionistico

Il personale militare dell’Aeronautica è destinatario di specifici istituti giuridici che disciplinano il complesso e variegato trattamento economico di quiescenza .

Ai fini pensionistici, i militari sono destinatari delle normative dirette alla generalità dei dipendenti civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali.

Si rende opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge del 23 agosto 2004, n. 243 né quelle di cui alla successiva legge 24 dicembre 2007, n. 247; di conseguenza il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dalla normativa previgente. In particolare, il trattamento pensionistico di anzianità di detto personale continua ad essere disciplinato dal D.lgs. n. 165/1997, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, e dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997, per l’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestre). Restano, altresì, confermati gli specifici requisiti previsti per il diritto al pensionamento di vecchiaia nonché la decorrenza immediata degli stessi.

Si rappresenta che la gestione dei trattamenti pensionistici privilegiati seguirà le medesime disposizioni applicative dettate nella nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007 in merito al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco La trasmissione degli elementi utili alla determinazione dei trattamenti privilegio avverrà a cura degli enti che verranno resi noti con successiva comunicazione.

3.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia

Il personale dell’Aeronautica è distinto nelle seguenti posizioni giuridiche di stato: Ufficiali (Legge 113/54), Sottufficiali (legge 599/54), Truppa (D.Lvo 12.05.1995 nr. 196) e Volontari in SPE (servizio permanente effettivo) o in ferma o rafferma (D.Lvo 12.05.1995 nr. 196) . Nelle differenti posizioni di stato vigono diversi gradi gerarchici.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, all’articolo 2, comma 1, ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età per la cessazione dal servizio, fissandoli al 60° anno di età, qualora inferiori, a partire dal 1° gennaio 2008.

I limiti di età degli Ufficiali dell’Aeronautica, a partire dal 1° gennaio 2008 in poi, sono individuati nella tabella riassuntiva sotto riportata.

Documento integrale

Allegato: 18-09-2009-circ20.pdf
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LaPrevidenza.it, 28/09/2009

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