Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 5 giugno 2008, n. 27469 – Dott. Valter Marchetti
Vessazioni
sul luogo di lavoro: non solo mobbing, può configurarsi il
reato di maltrattamenti ex art.572 c.p.
Corte
di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 5 giugno 2008, n. 27469 –
Dott. Valter Marchetti
Il
compimento di molestie e di abusi sessuali sulla lavoratrice
dipendente, da parte del datore di lavoro, integra non solo il c.d.
“mobbing” risarcibile in sede civile ma, qualora ne
sussistano i presupposti, può configurare il delitto di
maltrattamenti di cui all’art.572 del codice penale.
Nella
fattispecie sottoposta all’esame della Corte di Cassazione, le
vessazioni manifestate dal datore di lavoro si erano protratte lungo
tutto il rapporto di lavoro, attraverso ripetute e petulanti molestie
sessuali sfociate nel tentativo di violenza sessuale verso la
lavoratrice, nonché nel costante diniego del datore di lavoro
di regolarizzare il rapporto di lavoro con la vittima e nella pretesa
di corrispondere alla stessa la retribuzione in misura inferiore
rispetto a quella dichiarata in busta paga.
L'articolo
572 del vigente codice penale, rispetto all'analoga norma contenuta
nel codice del 1989, ha ampliato la categoria delle persone che
possono essere vittima di maltrattamenti, aggiungendo nella
previsione normativa ogni persona sottoposta all'autorità
dell'agente, ovvero al medesimo affidata per ragioni d'istruzione,
educazione, ecc.
Osserva
la Corte di Cassazione come “sussiste
il rapporto d'autorità ogni qualvolta una persona dipenda da
altra mediante un vincolo di soggezione particolare (ricovero,
carcerazione, rapporto di lavoro subordinato, ecc)”
. Al datore di lavoro spetta l'autorità sui propri dipendenti
riconosciuta da precise norme di legge (artt 2086, 2106 e 2134 cod.
civile); il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di
lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere
direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei
confronti del lavoratore dipendente, pone quest'ultimo nella
condizione, specificamente prevista dalla norma penale testé
richiamata di "persona
sottoposta alla sua autorità",
il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette
di configurare a carico del datore di lavoro il reato di
maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente. La fattispecie in
esame a differenza del maltrattamento in famiglia non richiede la
convivenza ma la semplice sussistenza di un rapporto continuativo
Concludendo,
secondo la Cassazione
gli
atti vessatori, che possono essere costituiti anche da molestie o
abusi sessuali, nell'ambiente di lavoro, oltre al cosiddetto fenomeno
del mobbing, risarcibile in sede civile, nei casi più gravi,
possono configurare anche il delitto di maltrattamenti
.
Dott.
Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona
LaPrevidenza.it, 15/07/2008
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