Ticket di licenziamento, le nuove indicazioni Inps
Inps, circolare 20.5.2026 n. 59
Chiarimenti
in merito alla debenza del contributo di cui all'articolo 2,
comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di
licenziamento), per i detenuti dipendenti da datori di
lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria
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INDICE
Premessa
1. Debenza del ticket di licenziamento per i detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria
2. Istruzioni operative
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Premessa
La legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 2, commi da 31 a 35, disciplina il c.d. ticket di licenziamento.
In
particolare, il comma 31 dell'articolo 2 della citata legge n. 92/2012,
come modificato dall'articolo 1, comma 250, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, dispone che: "Nei casi di interruzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal
requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro,
una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni
dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto
diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito
senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla
restituzione di cui al comma 30" [1].
Il contributo è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
I
datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in
tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro determina in
capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere
dall'effettiva fruizione della stessa (cfr. l'art. 2, comma 31, della
legge n. [2] 92/2012) .
Con la presente
circolare, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, si forniscono chiarimenti in ordine alla debenza del
contributo di cui al citato articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012
(di seguito, anche ticket di licenziamento) nei confronti dei
detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi
dall'Amministrazione penitenziaria.
1. Debenza del ticket di licenziamento per i detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria
Il
lavoro penitenziario, pur continuando a presentare profili di
specialità strettamente connessi allo status di detenuto è stato, sul
piano delle tutele, progressivamente assimilato al lavoro subordinato
ordinario, anche alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza
costituzionale e di legittimità. Da tale impostazione discende che,
quale regola generale, il ticket di licenziamento è dovuto dal datore di
lavoro ogniqualvolta l'interruzione del rapporto di lavoro sia
riconducibile a cause ordinarie di risoluzione.
Al riguardo,
talune ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro dei detenuti sono
tipiche ed esclusive di tale categoria, tenuto conto che la cessazione
avviene a fronte di eventi esterni al rapporto di lavoro e indipendenti
sia dalla volontà del lavoratore sia dalla volontà del datore di lavoro.
La
giurisprudenza, pur riconoscendo le peculiarità del rapporto di lavoro
dei detenuti, lo ha progressivamente assimilato agli ordinari rapporti
di lavoro subordinato, al fine di ampliare
[3] l'ambito delle tutele riconosciute a tali
lavoratori .
Muovendo da tali premesse, il riconoscimento
dell'indennità NASpI in favore dei detenuti non implica un'automatica
assimilazione del lavoro penitenziario al rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato ordinario ai fini della debenza del ticket di
licenziamento.
In particolare, pur in presenza di una condizione
di disoccupazione involontaria tutelata dall'ordinamento previdenziale
nei casi di detenuti dipendenti da datori di lavoro
diversi dall'Amministrazione penitenziaria - occorre distinguere le
ipotesi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a
cause ordinarie e tipiche di risoluzione, rientranti nella sfera di
disponibilità del datore di lavoro, da quelle nelle quali la cessazione
derivi da eventi esterni e non riconducibili alla disponibilità delle
parti.
In tale ultima fattispecie (cessazione derivante da eventi
esterni e non riconducibile alla disponibilità delle parti),
l'applicazione del ticket di licenziamento risulta non coerente con
la ratio dell'istituto, che, oltre a contribuire al finanziamento delle
prestazioni di disoccupazione, è finalizzato a disincentivare le
cessazioni del rapporto di lavoro determinate da iniziative datoriali.
In
particolare, in tale casistica rientrano le ipotesi in cui la
cessazione del rapporto di lavoro deriva da eventi strettamente connessi
allo status detentivo del lavoratore e del tutto estranei alla sfera di
disponibilità del datore di lavoro, il quale non ha assunto alcuna
iniziativa decisionale, né dispone di alcun margine discrezionale in
ordine alla cessazione del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la
revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del
magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell'istituto
penitenziario con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1975, n.
354, e dall'articolo 48 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). In tali
fattispecie, la richiesta del pagamento del ticket di licenziamento
non risulta coerente con la finalità propria dell'istituto e, pertanto,
deve escludersene la debenza.
In relazione, invece alle
fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione
del detenuto per fine pena, la non debenza del ticket di licenziamento
non può essere considerata automatica, in quanto è necessario che il
datore di lavoro verifichi, di volta in volta e in concreto, la
possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro con il lavoratore ex
detenuto all'esterno dell'istituto penitenziario, direttamente o per il
tramite di altro soggetto giuridico da esso controllato o partecipato.
Solo qualora risulti accertata e adeguatamente
comprovata l'impossibilità di tale prosecuzione, la cessazione del
rapporto di lavoro può ritenersi non idonea a determinare l'obbligo di
versamento del ticket di licenziamento.
In ogni caso, l'Istituto
effettua le dovute verifiche, sia amministrative che ispettive, in
ordine a quanto attestato dal datore di lavoro tramite i flussi
Uniemens.
Un analogo criterio valutativo deve essere adottato
anche nelle ipotesi di trasferimento del detenuto ad altro istituto
penitenziario. Anche in tale fattispecie il datore di lavoro è tenuto
a verificare, di volta in volta e in concreto, la possibilità di
prosecuzione del rapporto di lavoro, sia direttamente sia per il tramite
di altro soggetto giuridico dallo stesso controllato o partecipato, con
il lavoratore detenuto presso l'istituto penitenziario di destinazione.
Anche in tale ipotesi, l'Istituto procede alle necessarie verifiche, di
natura amministrativa e ispettiva, in ordine a quanto dichiarato dal
datore di lavoro.
2. Istruzioni operativeNell'attuazione
delle indicazioni fornite con la presente circolare, i datori di lavoro
che utilizzano il flusso Uniemens devono utilizzare all'interno
dell'elemento di , i nuovi codici di seguito indicati:
"2B", avente il significato di "Cessazione rapporto di lavoro del
detenuto per revoca del provvedimento di ammissione al lavoro
esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del
direttore dell'istituto penitenziario- legge n. 354 del 1975 e dall'art.
48 del D.P.R. 230 del 2000, no ticket di licenziamento";
"2C", avente il significato di "Cessazione rapporto di lavoro per
scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena
o per trasferimento ad altro istituto penitenziario - no ticket
licenziamento".
Con riferimento alla scarcerazione del detenuto per fine pena o per
trasferimento ad altro istituto penitenziario, ancorché sia possibile la
prosecuzione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro interessati,
che intendono comunque recedere dal rapporto di lavoro, devono
utilizzare il seguente codice tipo cessazione di nuova istituzione:
"2F",
avente il significato di "Cessazione rapporto di lavoro per
scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena
o per trasferimento ad altro istituto penitenziario - SI ticket
licenziamento".
Ai fini dell'esposizione nel flusso Uniemens del
contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge
n. 92/2012 deve essere valorizzato, nell'elemento , di , di , il codice
causale in uso "M400" e, nell'elemento , l'importo da pagare.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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[1] A decorrere dal 1° maggio 2015 l'ASpI è stata sostituita dalla
Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI (cfr.
l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
[2] Per quanto concerne, tra l'altro, le tipologie di cessazione
per le quali il contributo è dovuto, la misura del contributo, nonché le
tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per le quali
il contributo non è dovuto, si rinvia alla circolare n. 40 del 19 marzo
2020. [3] Cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 27
ottobre 2006.
LaPrevidenza.it, 21/05/2026