Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22.07.2008, n. 20179 - dott. Gesuele Bellini
Il tempo necessario per di indossare la divisa aziendale, ove sia un obbligo che debba avvenire nell’unità produttiva, deve essere retribuito.
Così ha affermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 22.07.2008, n. 20179.
La vicenda ha riguardato alcuni dipendenti di una società Autogrill che hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla retribuzione per il tempo occorrente ad indossare e dismettere la divisa aziendale.
Il loro ricorso è stato accolto in primo e secondo grado, con la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di determinate somme per differenze retributive.
La Corte, chiamata in causa dalla società soccombente, richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale, (Cass. 21 ottobre 2003 n. 15374, 8 settembre 2006 n. 19273), ha affermato che per valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, “ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito”.
Nel caso di specie, rilevato che i dipendenti dell’Autogrill sono obbligati per precise disposizioni di legge a prendere servizio solo dopo aver indossato copricapo e divisa e che il datore di lavoro ha imposto che tale obbligo debba necessariamente avvenire presso l'unità produttiva, ed è collegato in sequenza con la timbratura del cartellino marcatempo, ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di prime cure.
dott. Gesuele Bellini
LaPrevidenza.it, 15/09/2008
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