mercoledì, 14 ottobre 2026

Telelavoro: il rimborso delle spese telefoniche anticipate dal lavoratore non è sottoposto a tassazione come reddito da lavoro dipendente

Agenzia delle Entrate, risol. 7.12.07, n. 357 – Avv. Giuseppe Salvi

 

Con la risoluzione n. 357 del 7 dicembre 2007 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le somme percepite dal datore di lavoro, a titolo di rimborso spese, dai lavoratori addetti ad attività di telalavoro non hanno natura retributiva e che, pertanto, non debbono essere assoggettate alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.



Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate pur richiamando, in prima battuta, il principio generale di tassazione di tutte le somme erogate al dipendente in occasione del rapporto di lavoro sancito dall’art. 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, secondo cui: “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, chiarisce che - nel caso di specie - trova, invece, piena applicazione l’ipotesi prevista dalla circolare n. 326 del 1997 che esclude dalla tassazione il rimborso delle spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente.



In altri termini, nell’ipotesi del telelavoro, l’Agenzia ritiene che, essendo gli importi in questione erogati ai dipendenti per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici sostenuti dagli stessi lavoratori per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda, queste somme – in quanto spese anticipate dal dipendente ma finalizzate alla produzione del reddito del datore di lavoro - non debbano essere assoggettate alla tassazione come reddito da lavoro dipendente.



Avv. Giuseppe Salvi

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LaPrevidenza.it, 21/01/2008

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