Sulla validità del licenziamento non sottoscritto dal datore di lavoro o da suo rappresentante se impugnato con riguardo ai contenuti
Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., Sez. Lav., 24 marzo 2010, n. 7044.
In tema di licenziamento, ed in particolare di requisiti formali, Cass. 7044/2010, afferma che la scrittura d’intimazione del licenziamento, di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966, deve essere sottoscritta dal datore di lavoro o da un suo rappresentante. Tuttavia - in considerazione dell’attenuazione del rigore in materia di sottoscrizione, talvolta risultante dal codice civile (art. 602, secondo comma) e talvolta dalla giurisprudenza (vedi Cass. n. 13103/1996, n. 2826/2000, n. 4921/2006, n. 13548/2006, in tema di conclusione del contratto con scrittura richiesta anche ad substantiam) - può considerarsi valido un licenziamento intimato con una lettera non sottoscritta, ma recante nell’intestazione ed in calce la denominazione dell’impresa ed il nome del titolare, trasmessa con raccomandata e tempestivamente impugnata dal lavoratore con riguardo al contenuto e non alla forma. Pertanto è legittima la sentenza di merito che connette alla mancanza del giusto motivo la tutela obbligatoria di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966 e non ritiene la nullità del licenziamento e la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 14/04/2010