venerdì, 16 ottobre 2026

Sulla cessazione del rapporto dei dirigenti, non solo medici, del Servizio Sanitario Nazionale: il Legislatore ci ripensa

Avvocato Edoardo Nicola Fragale

 

Con la legge n. 183 del 4 novembre 2010 (c.d. collegato lavoro), pubblicata sulla G.U. supplemento ordinario n. 262 del 9 novembre 2010, il legislatore ha apportato, tra le altre cose, rilevanti modifiche alle norme sulla cessazione per raggiunti limiti d’età del rapporto di lavoro dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, introducendo disposizioni che, ponendosi in netta discontinuità rispetto alle più recenti linee di politica del diritto (cfr. art. 15-nonies, D.Lgs. n. 502/1992, come introdotto dal D.Lgs. n. 229/1999), realizzano l’ennesimo, ed oramai ciclico, revirement normativo in materia.

Quella in esame pare, per vero, una materia afflitta da una vera e propria frenesia legislativa, arrivata peraltro a livelli parossistici proprio negli ultimi anni.

È possibile sostenere, in prima approssimazione, che l’unico punto fermo rinvenibile nella normativa via via succedutasi nel corso di diversi decenni sia dato proprio dalla storica, insoluta, oscillazione tra opzioni normative polarizzate attorno all'alternativa tra la secca fissazione di un limite massimo ed inderogabile di permanenza in servizio e la previsione, invece, di sistemi più flessibili nei quali alla regola generale sull’età di collocamento a riposo si affiancano più o meno ampie deroghe ed eccezioni.

Al fondo dell'alternativa vi è la storica, e mai tramontata, contrapposizione tra esigenza di rinnovamento e ringiovanimento della classe medica, cui è sottesa la posizione di un limite forte ed inderogabile di permanenza in servizio (limite storicamente individuato peraltro nel compimento del sessantacinquesimo anno d'età) e la concessione nei confronti di determinate categorie di sanitari, sovente appartenenti alla qualifica professionale apicale, di particolari benefici, realizzati mediante proroghe ope legis del rapporto di lavoro oppure, secondo linee di tendenza più recenti, mediante attribuzione ai diretti interessati della scelta finale se permanere o meno in servizio oltre il sessantacinquesimo anno d'età, prima che il limite venga raggiunto.

Come si vedrà, ai movimenti tellurici che storicamente hanno caratterizzato la materia hanno contribuito pure, ed in misura non certamente marginale, le esigenze di omogeneizzazione delle posizioni dei diversi professionisti (medici ospedalieri, professori universitari di materie cliniche e medici convenzionati) chiamati ad operare, seppure con diversità di titolo, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale....

Avv. Edoardo Nicola Fragale

Saggio pubblicato su "Ragiusan", 2011, 321/322, pag. 258 e segg.ti

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LaPrevidenza.it, 11/12/2010

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