Stato di emergenza, proroga di novanta giorni per i DURC validi fino al 31 luglio
Inps, messaggio 30.7.2020 n. 2998
Soppressione del comma 1 dell'articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disposta in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Verifica della regolarità contributiva ai sensi all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
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1. Premessa
La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto la soppressione del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo decreto- legge, con effetto dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della stessa legge n. 77/2020.
Il comma 1 del citato articolo 81, nel testo introdotto dal Decreto-legge n. 34/2020, era intervenuto sul comma 2 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disponendo che la proroga di validità ivi disciplinata trovasse applicazione per tutti i documenti indicati nel medesimo comma 2 "ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020 "[1].
La soppressione del citato articolo 81, comma 1, a decorrere dal 19 luglio 2020, comporta che i Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,rientrando nel novero dei documenti elencati al comma 2 dell'articolo 103[2] (2), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Tenuto conto che lo stato di emergenza è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020 e pertanto con scadenza al 31 luglio 2020[3], la validità dei Durc On Line che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta estesa ope legis fino al 29 ottobre 2020.
Conseguentemente tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020, nell'ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione.
Si sottolinea tuttavia che l'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", introduce un'esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
Tale norma stabilisce che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto-legge n. 76/2020 "è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ".
Pertanto, il predetto articolo 8, comma 10, determina l'obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell'ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015.
Il quadro normativo così delineato riconduce in capo alla stazione appaltante/amministrazione procedente la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.
2. Implementazioni procedurali e indicazioni operative
In considerazione di quanto sin qui esposto, la procedura Durc On Line è stata implementata per consentire, attraverso la funzione "Consultazione", in mancanza di un Documento attestante la regolarità contributiva denominato Durc On Line in corso di validità, l'acquisizione dell'ultimo Durc On Line già emesso che riporta nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. Si ricorda che tali Documenti, in formato .pdf , sono contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva e il Durc On Line emesso. Pertanto, fermo restando il prolungamento della loro efficacia che opera per legge, la data di scadenza della validità - compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 - non può essere modificata, anche al fine di garantire l'integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
Fermo restando il principio di unicità del DURC, che si rileva dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7, del citato D.M. 30 gennaio 2015 con l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 34/2014, fino al 29 ottobre 2020, in virtù della deroga introdotta dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 76/2020, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un Durc On Line con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà definita secondo gliordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015, come modificato e integrato dal D.M. 23 febbraio 2016.
In caso di esito regolare, il Durc On Line sarà l'unico documento consultabile sul sistema fino alla stessa data e sostituirà il precedente Durc on line con validità prorogata.
In caso di esito irregolare, il documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà reso disponibile, come di consueto, solo al richiedente, mentre continuerà ad essere consultabile, nell'apposita funzione, il Durc On Line con validità prorogata.
Per informare gli utenti delle particolarità relative alla modalità di consultazione dei Durc On Line con validità prorogata e all'effettuazione delle richieste preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto per lavori, servizi o forniture, d'intesa con l'Inail, è stato inserito nell'home page del servizio "Durc On Line", il seguente messaggio:
"Si comunica che tutti i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020. Pertanto, nella funzione "Consultazione" saranno resi disponibili i Durc On Line in corso di validità e, in mancanza, quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020.
Si rappresenta inoltre che il d.l. n. 76/2020 (art. 8, comma 10) ha stabilito che, in tutti casi in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo d.l. n. 76/2020 è richiesta l'acquisizione del Durc, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti non possono utilizzare il Durc On Line con validità prorogata. Pertanto, in questi casi, deve essere effettuata una richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.".
Le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 77/2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l'istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l'invito a regolarizzare secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui ai citati Decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016, ossia:
con l'emissione di un Durc On Line, ove l'esito dell'istruttoria si concluda con l'attestazione di regolarità; con l'emissione di un Durc On Line, ove l'esito dell'istruttoria si concluda con l'attestazione di regolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata; con l'emissione del Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l'istruttoria si concluda con l'esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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[1] Si riepiloga di seguito il quadro normativo di riferimento: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto Cura Italia ) data entrata in vigore: 17 marzo 2020 Art. 103 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, data di entrata in vigore: 30 aprile 2020 Art. 103 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio ), data di entrata in vigore: 19 maggio 2020 Art. 81 1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. Decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, data di entrata in vigore: 19 luglio 2020 Art. 81 1. (soppresso) Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto Decreto Semplificazioni ) Art. 8 10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. [2] Con riferimento all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, l'Ufficio legislativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali con comunicazione del 18 marzo 2020, ha precisato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione. [3] Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili . (GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020).
LaPrevidenza.it, 31/07/2020