Smart working e telelavoro: analogie e differenze anche sotto il profilo dell'assicurabilità Inail. Nozione di telelavoro
Dott.ssa Silvana Toriello
Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro eseguita in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede ordinaria di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie delI'informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l'azienda e/o l'amministrazione di appartenenza.
Ne discende che in tal senso, il telelavoro si configura quale una delle modalità di organizzazione del lavoro a distanza che non comporta di per sè un mutamento di mansioni, in quanto i contenuti della prestazione lavorativa rimangono invariati ed il dipendente resta comunque inserito nell'organizzazione aziendale e conseguentemente assoggettato al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. La prestazione resa dal lavoratore, anche se eseguita in ambito domiciliare, mantiene comunque le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che agli addetti al telelavoro continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali anche per quanto riguarda la copertura assicurativa infortunistica. L'elemento base che caratterizza il telelavoro è, quindi, il fatto che il dipendente per lavorare non deve necessariamente recarsi presso la sede di lavoro, ma sono le informazioni che vanno "verso" il dipendente o "con" il dipendente, nel caso del telelavoro mobile. In tale ottica, l'introduzione di forme di delocalizzazione delle prestazioni lavorative, consente di rispondere a molteplici esigenze. In primo luogo quelle personali dei lavoratori, che possono essere soddisfatte in virtù della estrema flessibilità organizzativa del telelavoro. Inoltre, anche l'amministrazione
LO SMART WORKING - Allo stesso modo del telelavoro lo smart working è utilizzabile nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato di cui rappresenta una particolare modalità di svolgimento della prestazione diversa da quella ordinaria particolarmente sotto il profilo del luogo di lavoro. Il telelavoro necessita infatti di una postazione remota fissa dove il dipendente svolge in tutto od in parte la prestazione. Lo smart working prescinde totalmente dalla fisicità del luogo di lavoro .I teleworkers lavorano per lo più da casa o in un luogo specifico decentrato, Lo smart worker lavora dove vuole.
LE DISPOSIZIONI NORMATIVE - Lo Smart Working può svolgersi in parte all'interno dell'azienda e in parte fuori dai locali aziendali, ha come obiettivo principale quello di concedere al lavoratore la possibilità di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Lo smart worker gode dello stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni all'interno dei locali aziendali . Molte aziende hanno già introdotto la modalità di lavoro agile attraverso delle disposizioni di natura contrattuale. Il 10 maggio u.s. il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il Disegno di legge AC. n. 2233 B. Diversamente dal telelavoro dunque per lo smart working esiste una precisa disciplina normativa. Lo smart working è definito dall'art. 15 del disegno di legge, richiamato come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La finalità è quella di "incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro". L'ACCORDO TRA LE PARTI L'accordo, presente anche qui come per il telelavoro, deve essere stipulato per iscritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova. E' prevista la possibilità di stipulare accordi a tempo determinato o indeterminato. In quest'ultimo caso, la legge dispone che per esercitare il recesso dev'essere osservato un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, nel caso di lavoratori disabili tale termine viene esteso a 90 giorni qualora lo stesso venga esercitato dal datore di lavoro. In presenza di un giustificato motivo, le parti possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza il rispetto del preavviso nell'ipotesi di accordo a tempo indeterminato., mentre, in relazione alle prestazioni rese dallo smart worker, la nuova legge prevede che a livello individuale possano essere raggiunte intese specifiche sul tali aspetti, nel rispetto delle norme contenute nella L. n. 300/1970. L'accordo tra datore di lavoro e lavoratore, a pena di nullità, deve essere sottoscritto e può essere applicato ad un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Dal punto di vista pratico, per le imprese che volessero assumere gli "smart worker", sussiste la necessità di redigere per iscritto il contratto di lavoro individuale che dovrà contenere: · la disciplina specifica dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali; · le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro (ossia le modalità con le quali il datore di lavoro impartirà istruzioni e direttive al lavoratore); · le regole concernenti gli strumenti utilizzati dal lavoratore (della cui sicurezza e buon funzionamento il datore di lavoro sarebbe pur sempre responsabile); · i tempi di riposo del lavoratore; · le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Il lavoratore è tenuto a custodire diligentemente la strumentazione informatica attribuitagli dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati, invece, il datore di lavoro, in materia di sicurezza sul lavoro, è tenuto a consegnare al proprio dipendente un'informativa scritta avente ad oggetto i rischi legati allo svolgimento di quella determinata prestazione lavorativa. Dunque abbiamo una netta distinzione dal telelavoro " per la flessibilità nella individuazione delle giornate da dedicare a questo tipo di svolgimento del lavoro e nella scelta del luogo ove prestare l'attività lavorativa, che non coincide necessariamente con il domicilio del lavoratore".
GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA - Anche per il lavoro svolto in forma di smart working, il legislatore ha previsto in capo al datore di lavoro obblighi finalizzati a tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore prevedendo, tra l'altro, la consegna di un'informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che contiene i rischi generali e specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione, con cadenza almeno annuale. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali" (art. 18). Ai lavoratori che già oggi sono inquadrati come smart workers è possibile applicare analogicamente la normativa in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro prevista per il telelavoro, tenendo conto però che a differenza del telelavoro, lo smart working non prevede una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali. A causa di tale differenza risultano difficilmente attuabili nella loro integralità con riferimento allo smart working alcuni dei disposti di cui all'art. 3, comma 10, del TUSL, che prevedono che · tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza siano soggetti alle disposizioni di cui al Titolo VII in materia di videoterminali; · il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti abbiano accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore, qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio; · il lavoratore a distanza possa chiedere ispezioni.
Viceversa risultano pienamente applicabili disposizioni previste all'art. 3, comma 10, del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, ovvero: · nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature debbano essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III in materia di uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; · i lavoratori a distanza devono essere informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare sulle esigenze relative ai videoterminali e devono applicare correttamente le Direttive aziendali di sicurezza; · il datore di lavoro deve garantire l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
Similmente non si ravvisano difficoltà all'applicazione al caso dello smart working di quanto previsto in materia di telelavoro dalla Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (interpello n. 13/2013 del 24 ottobre 2013), che ha ritenuto che il datore di lavoro sia "tenuto a fornire un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio". In sintesi, in attesa dell'approvazione della specifica normativa in materia di smart working in discussione in Parlamento, è opportuno applicare ai lavoratori per i quali gli accordi aziendali prevedono il lavoro a distanza senza una postazione fissa le cautele previste dall'art. 3, comma 10, del TUSL e dall'interpello n. 13/2013 del 24 ottobre 2013 per quanto possibile, e quindi prevedere che il datore di lavoro sia tenuto a:
a) fornire un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 81/08 e dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011; · garantire l'applicazione, per quanto praticabile in assenza di una postazione fissa, delle disposizioni di cui al Titolo VII in materia di videoterminali;
b) fornire in proprio, o per il tramite di terzi, solo attrezzature conformi alle disposizioni di cui al Titolo III in materia di uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
c) garantire misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali;
d) assicurare agli smart workers l'accesso alla sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile e, a tal fine, deve anche consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Lo Smart worker è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Gli adempimenti amministrativi Nell'ambito dello smart working, l'accordo e le modificazioni dello stesso sono oggetto delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996 e s.m.i. Inoltre il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. La tutela è estesa agli infortuni occorsi nel percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione (a condizione che la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza). Si ritiene che per gli smart workers è anche possibile distinguere sotto il profilo degli adempimenti dei datori di lavoro per l'assicurazione Inail due ipotesi : a - aziende che trasformano il rapporto di lavoro di alcuni dipendenti in smart working, sia nel caso che tale attività sia prestata in tutti i giorni della settimana sia solo in alcuni. b aziende per le quali il rapporto di lavoro nasca già come s.w. Nel primo caso il datore di lavoro dovrà comunicare all'Istituto la modifica delle modalità del rapporto di lavoro, i nominativi dei dipendenti assegnatari di forme di telelavoro a domicilio, nonchè1'esatta ubicazione del luogo ove 1'attivita di telelavoro è svolta, la descrizione analitica degli ambienti di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività, con particolare riguardo alle giornate in cui il lavoratore presta la propria attivita presso il proprio domicilio, all'orario di lavoro ed alle fasce di reperibilità. Nel secondo caso il datore di lavoro deve comunicare quanto precede all'atto della denuncia di esercizio.
Per quanto riguarda, poi, le modalità di attestazione delle presenze del dipendente presso il proprio domicilio, esse possono essere rilevabili sulla base del collegamento telematico della lavoratrice con la struttura aziendale. Questo collegamento, convalidato mediante un riconoscimento certo del dipendente tramite una password di accesso, permette al datore di lavoro di provvedere alle registrazioni nel libro unico del lavoro. Sotto il profilo strettamente assicurativo lo smart working non configurerà in genere la necessità dell'apertura di apposita posizione assicurativa territoriale perché non si tratta di stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi ,dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Trattasi di attività svolta in etero direzione e che pertiene nettamente alla vita propria dell'azienda cui il lavoratore è collegato.
Ciò che muta è solo la formula organizzativa del lavoro. Sotto il profilo della classificazione tariffaria ove la lavorazione svolta dallo smartworker sia nuova rispetto a quelle già presenti in azienda nella pat di riferimento presente negli archivi Inail dovrà essere aperta una nuova voce di tariffa, diversamente le retribuzioni del/dei lavoratori in telelavoro verranno denunciate sulla voce di rischio già presente all'interno della pat. Per quanto attiene agli obblighi di denuncia di eventi dannosi in danno al lavoratore, stante l'applicazione anche nelle ipotesi di s.w. dei concetti di evento dannoso, occasione di lavoro, attività tutelata, responsabilità nel verificarsi dell'evento, particolare attenzione dovrà prestarsi nella compilazione della denuncia di infortuni o di malattia professionale, alla indicazione delle attività inerenti il rapporto di lavoro, dell'orario di lavoro e degli ambienti destinati alla postazione di lavoro. Per quanto concerne modifiche eventualmente sopravvenute nel rapporto di lavoro, si ritiene opportuno non gravare il datore di lavoro di ulteriori oneri relativi alle eventuali variazioni riguardanti l'orario di lavoro, le giornate lavorate in azienda o presso il domicilio del lavoratore. A tale riguardo, sarà sufficiente che il datore di lavoro, all'atto della denuncia di infortunio, dichiari che lo stesso è avvenuto durante la prestazione lavorativa, nel luogo determinato e secondo l'orario definito come da accordi intervenuti tra le parti.
Naturalmente per i fini della tutela va rimarcata la centralità che assume il contenuto dell'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro che rappresenterà di necessità un riferimento di fondamentale importanza per la gestione dell'evento infortunio.
LaPrevidenza.it, 05/06/2017