Cassazione, Sentenza 29.7.2010 n. 17724
Letta la sentenza n. 5105/2008 con cui la Corte d'appello di Napoli ha accolto la domanda proposta da I.G. nei confronti del datore di lavoro Poste Italiane per il pagamento dell'indennità c.d.
agente unico, intesa a compensare il lavoro di ritiro e consegna di materiale postale oltreché di autista, stabilita con l'accordo sindacale del 12 settembre 1996 e non piuu corrisposta a partire dal primo gennaio 1998;
Letto il ricorso della società soccombente con un motivo ed il controricorso del lavoratore; Vista la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perché a prescindere dalla irritualità dei quesiti, quanto al merito, la pretesa é infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, essendosi già affermato con molteplici pronunzie, proprio in relazione alla indennità di "agente unico" corrisposta dalla s.p.a. Poste Italiane (tra le tante Cass. n. 20339 del 20/09/2006) che "Il principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dall'art. 2103 c.c. e dall'art. 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può essere soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario. Ne consegue che l'impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere l'ammontare della speciale voce retributiva entro un certo termine, comporta che alla scadenza di questo, non seguita dall'abolizione di quella prestazione, la indennità deve essere conservata, eventualmente
LaPrevidenza.it, 24/09/2010
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