sabato, 26 aprile 2025

Scuola, legittimo il riconoscimento dell'anzianità di servizio connessa al lavoro prestato con contratti a tempo determinato

Cassazione, sezione sesta civile, sottosezione L, sentenza 23.11.2017 n. 27975

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro - Presidente - Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere - Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere - Dott. GHINOY Paola - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  ORDINANZA sul ricorso 7227-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro  B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSIO ARIOTTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 929/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/09/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

che il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso proposto da B.M. - docente alle dipendenze del MIUR in virtù di una serie di consecutivi contratti a termine susseguitisi nel tempo - dichiarò il diritto della predetta al riconoscimento dell'anzianità di servizio connessa al periodo lavorativo prestato in forza dei contratti a termine stipulati tra le parti e condannò il Miur alla corresponsione delle differenze retributive maturate a tale titolo;

che la Corte di Appello di Torino ha confermato il diritto dell'appellata alla progressione stipendiale con riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i periodi di servizio effettuati nella scuola pubblica come supplente con contratti a termine ed il diritto alle conseguenti differenze retributive;

che la Corte territoriale, per quid che rileva nella presente sede, ha posto a fondamento della pronuncia il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato, precisando altresì l'incidenza dell'obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a t.d. trasfuso nella indicata Direttiva; che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione, variamente articolato, al quale ha opposto difese la B., con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Diritto

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che viene denunziata violazione e falsa applicazione: della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, art. 142 ccnl 24 luglio 2003 e art. 146 ccnl comparto Scuola del 29 novembre 2007, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 della direttiva 99/70/CE e della L. n. 122 del 2010, art. 9, comma 23 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è correlato all'abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa;

che si sostiene che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

2.2 che si lamenta ulteriormente e più specificamente la violazione e falsa applicazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53 sul rilievo che le disposizioni della contrattazione collettiva ne confermavano la perdurante vigenza solo per gli insegnanti di religione, senza alcun riferimento al mantenimento del trattamento giuridico ed economico di una categoria di personale non più esistente e cioè gli "incaricati" annuali con nomina del Provveditore;

3. che il ricorso è infondato quanto alla prima censura ed inammissibile in relazione all'altra;

4.1 che, quanto alla prima doglianza, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che " nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato";

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro ed evidenziando che l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono integralmente condivise dal Collegio;

4.2. che è invece inconferente il rilievo con il quale si assume la violazione della L. n. 312 del 1980, art. 53 essendo la questione affrontata dalla Corte del merito quella riferita alla violazione del principio di non discriminazione ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e non avendo il Ministero formulato pertinente censura diretta ad evidenziare che la decisione assunta all'esito del giudizio di gravame avesse diversamente qualificato la questione devoluta in primo grado ed in quella sede decisa in senso ad esso sfavorevole analogamente a quella relativa al profilo di non discriminazione;

5. che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va complessivamente rigettato con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5;

6. che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali, ed il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

7. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2017
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LaPrevidenza.it, 28/11/2017

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