Scuola, i servizi a tempo determinato incidono ai fini della anzianità di servizio per la progressione stipendiale
Tribunale di Firenze, sezione lavoro, sentenza 9.6.2020 n. 205
I servizi a tempo determinato resi dal dipendente della scuola non in ruolo si considerano ai fini della progressione economica stipendiale equiparandoli a quelli computati per il personale a tempo indeterminato e disapplicando il c.c.n.l.
Il G.d.L. di Bolzano è intervenuto per dirimere il caso del dipendente il quale, all'atto dell'ammissione in ruolo non ha potuto beneficiare dei servizi resi a tempo determinato ai fini della ricostruzione dell'anzianità si servizio ai fini del corretto inquadramento economico stipendiale.
Il giudicante, accogliendo la tesi della ricorrente ha condannato il MIUR al pagamento delle differente retributive imponendo al medesimo la corretta collocazione stipendiale dell'insegnante calcolata su tutta l'anzianità di servizio maturata nel periodo non di ruolo come previsto dal c.c.n.l.
(Giovanni Dami)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1537/2018 promossa da: P.G. (C.F. ..), con il patrocinio dell'avv. PETTINI ANDREA e dell'avv. RIZZO PIETRO (..) VIA L.L. 50136 FIRENZE;, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PETTINI ANDREA Parte ricorrente contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA M. FIRENZE presso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso :
a) di essere dipendente del MIUR quale docente di scuola secondaria superiore, assunta tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2014, dopo aver prestato servizio, con il medesimo inquadramento, ininterrottamente dall'anno scolastico 2007-2008 in virtù di plurimi contratti stipulati ai sensi dell'art 25 CCNL 29.11.2007 e art 4 comma 2 l. 124/99;
b) di aver percepito nel periodo di lavoro precario la retribuzione base prevista per il profilo di appartenenza al primo ingresso, senza aver avuto accesso agli incrementi successivi connessi agli scatti di anzianità;
c) che all'atto dell'immissione in ruolo, non si era vista riconoscere l'intera anzianità di servizio pregressa ( complessivi 7 anni) essendole stati riconosciuti solo 6 anni e 4 mesi ai fini giuridici ed economici e 8 mesi a soli fini economici,
chiede che, disapplicate tutte le norme e gli accordi collettivi ostativi in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, sia accertato il suo diritto ad ottenere il secondo scaglione stipendiale a decorrere dall'a.s. 2010/2011, nonché all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nel preruolo, con condanna del Miur al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Il Ministero, ritualmente costituitosi, eccepita in via preliminare la prescrizione dei diritti azionati, chiede nel merito il rigetto del ricorso.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa a seguito di discussione scritta effettuata ai sensi dell'art. 83, VII co., lett. h) D.L. 18/2020 e dei Decreti del Presidente del Tribunale di Firenze n. 60/20 e 62/20.
Ricostruzione carriera
La ricorrente assume che l'art. 485 del d.lgs. n. 279/94, secondo cui "il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo- sarebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive; e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Come è noto, sulla specifica questione è intervenuta la CGUE (sentenza Motter - 20.9.2018) affermando al punto 33, che "il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo". Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come "l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato.
Nel contempo, però la CGUE ha evidenziato - al punto 47 e segg. - come alcuni obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una "ragione oggettiva", ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine.
Rileva la Corte, al punto 49, come risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del "pro rata temporis" cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso, dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. .
Sulla scia di tali decisione la Cassazione (n. 31149/2019) ha poi precisato che
a) l'art. 485 del DLVO 297/1994, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, e deve essere disapplicano, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente compa-rabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice di merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del dlvo 297/1994 deve essere computata in base ai medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Ne deriva che, per valutare la compatibilità della norma oggetto di causa, è richiesto al giudicante di effettuare una comparazione tra il servizio effettivamente svolto dal docente durante il pre-ruolo (senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato applicando l'art. 485 D.vo 297/1994, che invece valorizza i periodi non lavorati (180 gg = 1 anno intero) valutando se il secondo dia un risultato meno favorevole.
Nel caso di specie la ricorrente dalla ricostruzione effettuata dopo la sua immissione in ruolo, ha visto riconosciuti: 5 anni e 4 mesi più 8 mesi ai fini economici (cfr doc 3 ric).
Mentre il servizio pre ruolo complessivamente ed effettivamente prestato era pari a 5 anni 9 mesi e tredici giorni (cfr doc 3 ric).
Nel caso specifico, la ricorrente ha sicuramente subito un danno derivante dal mancato computo di 5 mesi e 13 giorni .
Per tale ragione, sussistono le condizioni per disapplicare la normativa di cui all'art. 485 D.Lvo 297/1994 e per l'effetto, la ricorrente ha diritto al riconoscimento, alla data del 1/9/2014, di anni 5 mesi 9 e gg 13 di servizio preruolo effettivi (senza ulteriori riconoscimenti ai soli fini economici, attesa la disapplicazione dell'art 485 ) agli effetti della ricostruzione della carriera e alle conseguenti differenze retributive, derivanti dall'anticipazione della data di maturazione del diritto alle retribuzioni connesse al raggiungimento dell'anzianità 9-14.
Nessuna prescrizione può dirsi perfezionata atteso che le differenze retributive azionate risultano maturate successivamente al 3 luglio 2013 e quindi nel quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso.
L'Amministrazione convenuta deve essere condannata, pertanto, al pagamento delle eventuali differenze retributive a tal titolo maturate, maggiorate degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze;
Progressione economica
La ricorrente chiede il pagamento delle differenze retributive maturate nei periodi di servizio a tempo determinato, assumendo, ancora una volta, il contrasto delle norme che disciplinano la retribuzione dei docenti assunti a tempo determinato con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e di cui si è detto
E' pacifico che la ricorrente non abbia goduto dal trattamento di anzianità e retributivo previsto per il personale assunto a tempo indeterminato in quanto la contrattazione collettiva nel periodo oggetto di causa (dal CCNL 1994-1997 sino al ccnl 2006-2009 in vigore sino a tutto l'anno 2015) prevedeva che agli assunti a tempo determinato "spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo "(così art 47 CCNL 1994-1997)
Al contrario la medesima contrattazione collettiva riconosceva ai docenti a tempo indeterminato una progressione economica in relazione alla maturazione di anzianità di servizio per fasce stipendiali secondo la sequenza da 0 a 2 anni, da 3 a 8 anni, da 9 a 14 anni ect. Con il CCNL 4.8.2011 il sistema di aumenti stipendiali per i docenti a tempo indeterminato è stato cambiato prevedendosi un'unica fascia stipendiale iniziale dal primo all'ottavo anno di anzianità. Contestualmente è stata prevista una clausola di salvaguardia per cui "il personale già in servizio alla data dell'1/9/2010, inserito o che abbia maturato diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggiore valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni"" (cfr art dell'art. 2, secondo comma, del CCNL).
Deve sicuramente affermarsi che la suddetta disciplina contrattuale viola il principio di non discriminazione invocato dalla ricorrente.
Come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, anche con la recente ordinanza n. 2032/2018 della Sezione Lavoro: "...principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e successive conformi, con le quali si è statuito che "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere 1' anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell' attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per 1 dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall' anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti, a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato";".
La Corte con orientamento uniforme, costante e condivisibile, ritiene dunque che vada riconosciuta ai dipendenti a tempo determinato, ai fini della retribuzione dei servizi resi a termine, la medesima retribuzione che percepirebbe un dipendente a tempo indeterminato con la medesima anzianità.
Naturalmente, a tal fine, per calcolare il raggiungimento del servizio richiesto ai fini dell'attribuzione della fascia retributiva superiore deve considerarsi esclusivamente il servizio effettivo reso del dipendente a termine (escludendo la previsione di cui all'art 489 dlvo 297/94, la cui applicazione falserebbe la comparazione cfr tra le altre Cass Sez. L -, Sentenza n. 31149 del 28/11/2019), servizio che va sommato anche se non continuativo.
Ciò chiarito in astratto si deve però osservare che l'applicazione degli indicati principi al caso concreto comporta il rigetto della domanda.
Dalla lettura degli atti emerge infatti che, l'applicazione al rapporto oggetto di causa della normativa contrattuale prevista per gli assunti a tempo indeterminato non comporta il diritto della P.G. ad aumenti stipendiali nel periodo di precariato (dal 1 settembre 2007 al 1 settembre 2014).
Infatti la ricorrente, se fosse stata assunta a tempo indeterminato avrebbe avuto diritto agli aumenti previsti per l'abrogata fascia stipendiale anzianità 3- 8 solo ove alla data del 1 settembre del 2010 avesse maturato un'anzianità uguale o superiore a tre anni (cfr clausola di salvaguardia sopra trascritta) .
Al contrario dallo stato matricolare in atti emerge che la P.G. a tale data aveva espletato servizi per un totale di 31 mesi di talchè in applicazione delle norme collettive previste per i lavoratori a tempo indeterminato dal CCNL 4 agosto 2011 avrebbe raggiunto lo scaglione superiore non prima del 1 settembre 2016.
Tanto basta a motivare il rigetto della specifica domanda
Le spese, attesa la parziale reciproca soccombenza, si compensano integralmente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara il diritto della ricorrente, nella ricostruzione della carriera, ad essere collocata nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata nel servizio non di ruolo, come prevista dalla contrattazione di comparto, tempo per tempo applicabile, per i dipendenti a tempo indeterminato e condanna MIUR al pagamento delle differenze retributive, maggiorate degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze;
rigetta per il resto il ricorso.
Spese integralmente compensate
Sentenza resa a seguito di discussione scritta effettuata ai sensi dell'art. 83, VII co., lett. h)D.L. 18/2020 e dei Decreti del Presidente del Tribunale di Firenze n. 60/20 e 62/20
Firenze, 9 giugno 2020
dott. Anita Maria Brigida Davia
(Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 29/06/2020