venerdì, 24 gennaio 2025

Rito Fornero e licenziamenti nel pubblico impiego contrattualizzato

Tribunale di Perugia, Ordinanza del 15.1.2013 su reclamo a Ordinanza del 9.11.2012 - Dott. Diego Venneri

 

Tra le novità salienti introdotte dalla Legge n.92 del 28.06.2012, c.d. “Riforma Fornero”, in campo processuale vi è l’introduzione di un rito speciale accelerato (art.1 co. 47 e ss.) costituito da una fase sommaria e da un’eventuale fase successiva a cognizione piena, per decidere le controversie in materia d’impugnazione di licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 L. 300/1970 e anche per quelle che comportano, insieme al recesso, la necessità di risolvere questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Il nuovo rito è caratterizzato da un’elevata celerità, infatti, la prima fase prende il via con un ricorso al giudice del lavoro, avente i requisiti validi generalmente per tutti gli atti di cui all’art. 125 c.p.c., senza la necessità di dimostrare il periculum in mora e il fumus boni iuris (requisiti indispensabili invece per la procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c.).

Entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, il giudice provvederà alla fissazione dell’udienza di comparizione, assegnando un termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell’udienza non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza e un termine non inferiore a cinque giorni prima dell’udienza per la costituzione del convenuto.

All’udienza il giudice, sentite le parti del ricorso, procederà all’istruzione della causa e all’esito, provvederà all’accoglimento o al rigetto della domanda con ordinanza immediatamente esecutiva.

Sennonché, in caso di mancata opposizione da proporsi con ricorso ex art. 414 c.p.c. davanti allo stesso Tribunale entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione, nulla quaestio, l’ordinanza avrà valore di giudicato.

Altrimenti, in caso di opposizione, il procedimento seguirà le normali regole del processo di cognizione in materia di lavoro ex artt. 409 e ss. c.p.c.

La ratio della nuova procedura risiede, evidentemente, nell’esigenza di garantire una giustizia in tempi più rapidi, specie per quelle controversie come quelle aventi a oggetto la legittimità del licenziamento, in cui il problema della lungaggine dei processi comporta delle conseguenze che incidono su diritti fondamentali della persona.

Sull’applicabilità del rito in questione ai licenziamenti intimati nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, sono sorti alcuni dubbi interpretativi.

Si è asserito, infatti, che, se è vero che l’art. 1, comma 47 stabilisce che il nuovo rito si applica a tutte le controversie previste dall’art. 18 della Legge 300/1970; e che l’art. 51, comma 2, Dlgs 165/2001 stabilisce che – “il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli artt. 2, commi 2, 3 e 3 comma 1; la Legge 20 maggio 300/1970 e successive modificazioni, si applica alle Pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”.

E’ anche vero che, il comma 7 dello stesso art. 1 della Legge 92/2012, stabilisce che, per quanto non espressamente previsto, “le disposizioni della legge” valgono per il pubblico impiego quali meri criteri direttivi e che il successivo comma 8 stabilisce che il Ministro della Funzione Pubblica sentite le parti sindacali definisce anche mediante “iniziative normative” i modi e i tempi per l’armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti della pubblica amministrazione, lasciando intendere la volontà di introdurre in relazione ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, una serie di apposite norme speciali.

In attesa dell’introduzione di questa nuova normativa, ci si è interrogati circa la disciplina, sostanziale e processuale, da applicare alle controversie sui licenziamenti intimati, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, in seguito all’entrata in vigore della Riforma Fornero (18/07/2012).

Sul punto, il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 9 novembre 2012 e successivamente con ordinanza collegiale del 15.01.2013 emessa in ordine al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dal ricorrente, si è espressa in senso favorevole circa l’applicabilità del rito sommario ex legge 92/2012 anche ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzati.

A sostegno di tale assunto, il Tribunale di Perugia asserisce che, il rinvio allo Statuto dei Lavoratori (L.300/1970) e di conseguenza anche all’art. 18 dello stesso, formulato dall’art.51, comma 2, Dlgs 165/2001, è un rinvio pacificamente formale e mobile.

 In quanto tale recepisce il contenuto delle norme collocate in altre fonti adeguandosi alle stesse e alle loro successive modificazioni e integrazioni.

Da ciò consegue l’applicazione del nuovo testo dell’art. 18 St.l.av. e del rito speciale che il predetto articolo richiama, anche al pubblico impiego privatizzato.

Inoltre, anche a voler considerare inapplicabile al pubblico impiego la riforma sostanziale dell’art. 18 St. Lav. operato dalla L.92/2012 e conseguentemente ritenere applicabile a tali situazioni la disciplina ante riforma; sul piano processuale, il “rito Fornero” troverebbe comunque applicazione nel pubblico impiego in virtù del comma 67, art. 1, della medesima Legge 92/2012, il quale prevede espressamente che: - “il nuovo rito si applica a tutte le controversie instaurate dopo l’entrate in vigore della legge”.

In conformità a tali argomentazioni, il Collegio giudicante ha rigettato il reclamo proposto da un collaboratore scolastico, avverso l’ordinanza del 9.11.2012 emessa dal giudice di prime cure.

L’ordinanza aveva rigettato il ricorso ex 700 c. p.c. da lui proposto al fine di ottenere, in via interinale e urgente, previa declaratoria d’illegittimità del licenziamento intimatogli dal Ministero dell’Istruzione (MIUR) la reintegrazione nel posto di lavoro.

In particolare, il Collegio giudicante, nel rigettare il reclamo, ha stabilito che, essendo applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato la disciplina processuale ex art. 1 comma 47 e ss. della Legge 92/2012 (c.d. Rito Fornero) il ricorrente, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti in tempi brevi, avrebbe potuto esperire il rito in esame il quale prevede dei precisi termini ridotti per la definizione sollecita della controversia avente ad oggetto la legittimità del licenziamento.

Pertanto, il ricorrente, nel caso in questione, non aveva motivo di temere che in attesa di una decisione del giudice il suo diritto potesse essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, dunque doveva ritenersi assente il requisito del periculum, ciò in considerazione del fatto che, come più volte precisato, il nuovo rito introdotto dalla recente riforma è caratterizzato proprio da un’elevata celerità nella definizione di questo tipo di controversie.

Inoltre, il Collegio ha precisato che, il periculum, che insieme al fumus rappresenta uno dei requisiti essenziali per il riconoscimento di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., anche in caso di licenziamento non è considerato in re ipsia ma va comunque allegato e dimostrato.

Il ricorrente, invece, si era limitato alla mera allegazione della propria dichiarazione dei redditi, senza fornire ulteriori elementi (condizioni familiari, abitative, effettiva disponibilità di somme, ecc.) idonei a dimostrare la sua effettiva incapacità di sostentamento a causa del licenziamento.

Pertanto, il Tribunale di Perugia, nella sua composizione collegiale, in conformità a tali presupposti logici, non ha ritenuto sussistente il periculum e di conseguenza ha rigettato il reclamo proposto dal collaboratore scolastico, confermando le statuizioni già prese dal Giudice di primo grado.


Dott. Diego Venneri

Allegato: perugia150113.pdf
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LaPrevidenza.it, 14/03/2013

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