Cassazione civile Sentenza 10.10.2008, n. 24997 - Avv. Lorenzo Cuomo
In tema di responsabilità civile ex art. 2048 cod. civ., il dovere di vigilanza dell'insegnante per il danno subito dall'allievo - obbligo la cui estensione va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto - presuppone che l'allievo gli sia stato affidato; pertanto colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare – anche in funzione dell’applicazione del disposto di cui all’art. 61 della L. n. 312 del 1980 - che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori. Ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, pertanto, in ordine alla configurabilità della suddetta responsabilità a carico della scuola, incombe sullo studente danneggiato l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l'illecito subito, e sulla scuola l'onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno. Per opportuni riferimenti cfr. Cass. n. 15321 del 2003 e Cass. n. 9758 del 2005.
(Avv. Lorenzo Cuomo)
LaPrevidenza.it, 03/11/2008
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