Relazioni sindacali e contrattazione integrativa secondo la Ragioneria generale dello Stato
Circolare 19.7.2012 n. 25 - Maurizio Danza - Arbitro regionale Pubblico impiego
Di particolare interesse per la tematica delle relazioni sindacali la Circolare n.25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato e le sue note applicative del 30 novembre 2012, in riferimento agli Schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria,che le pubbliche amministrazioni devono allegare ai contratti integrativi ai sensi dell’art. 40, co. 3-sexies, d.lgs n. 165/2001. Dette relazioni, secondo la normativa vigente, sono finalizzate, in primo luogo, sia a supportare la delegazione trattante di parte pubblica ,che gli organi di controllo, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo. Emerge poi, dagli schemi e dalle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato il “particolare rigore nelle politiche di controllo della spesa della contrattazione integrativa”, soprattutto in riferimento ai trattamenti accessori del personale,dove è noto vige il blocco del salario accessorio “per il triennio 2011-2013, che rappresenta indubbiamente “un vincolo in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate “. Tale blocco è infatti previsto dall’art. 9, c. 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, n. 78,( convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) che prevede che” a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all‘articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il ( corrispondente importo dell‘anno 2010 ed e, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. A tal proposito e proprio in merito alla costituzione del fondo la Ragioneria generale precisa che “la p.a debba provvedere con atto formale alla adozione di un atto di costituzione autonomo rispetto al contratto integrativo “e che, per quanto concerne qui lo specifico tema delle relazioni sindacali” precisa che “la costituzione del Fondo non è materia di contrattazione integrativa. Quanto poi, agli obiettivi da conseguire con le indicazioni e gli schemi “obbligatori” per tutte le p.a., la medesima sostiene che “costituiscono principi generali la corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, il rispetto della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, e la facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino e utente”. La circolare (cfr. parte I° indicazioni generali) individua inoltre, gli atti di contrattazione integrativa riconducendoli a tre distinte tipologie consistenti nei contratti integrativi normativi (c.d. articolato) e cioè, “atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello” ; nei contratti integrativi economici ,” atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello vigenti (CCNL, regionali o provinciali), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno; nei contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici),“che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello”.
Maurizio Danza
(Maurizio Danza)
LaPrevidenza.it, 22/02/2013