domenica, 14 giugno 2026

Ragionevole presunzione di non contestazione del fatto e produzione di nuovi documenti nel processo del lavoro

Articolo di Stefano Gennai - Esperto servizi amministrativi della Provincia di Siena

 

Un dipendente comunale inquadrato in categoria D, certo Sig. S.I., ricorre al Giudice del Lavoro rivendicando il pagamento delle differenze retributive e contributive per le mansioni superiori che afferma di avere svolto nel periodo in cui era ancora inquadrato in categoria C (art.52, comma 5, D.Lgs. 165/2001).

Contestualmente al ricorso, nel quale trovasi la descrizione delle attività svolte nel periodo considerato, il ricorrente ha quindi provveduto a depositare una serie di documenti che possono essere distinti in tre gruppi: un primo gruppo comprende gli atti con i quali il Dirigente del Servizio di appartenenza lo aveva formalmente incaricato della responsabilità di vari procedimenti complessi e rilevanti, con tanto “procura” a negoziare contratti (ivi compresi quelli di transazione) ed a partecipare a procedure di conciliazione in rappresentanza dell’Ente; un secondo gruppo di documenti comprende gli atti con i quali si dà conto dei risultati raggiunti dall’Ente a seguito delle attività svolte dal dipendente; un terzo gruppo, infine, comprende le pubblicazioni, ossia manuali, anagrafi, articoli elaborati dallo stesso dipendente e pubblicati a cura del Servizio comunale di appartenenza nel periodo considerato.

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LaPrevidenza.it, 22/10/2008

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