Querelle Alitalia: trasferimento d'azienda, demansionamento e incorporazione
Corte d'Appello Milano, sez. lavoro, sentenza 5.4.2006 - Giuseppe Buffone
Conseguentemente alla incorporazione della Alitalia S.p.a. nella Alitalia Team, viene siglato un accordo collettivo dalle organizzazioni sindacali e dalla datrice di lavoro avente ad oggetto la riorganizzazione delle qualifiche con soppressione delle precedenti. Scompare, in primis, la figura del RUC (responsabile unico di cabina) con istituzione dei cd. Purser (di I e di II). Un nutrito ventaglio di AA.VV. è trasposto nella categoria neofita di Purser di II con conseguente impiego in posizione sovraordinata esclusivamente sui voli nazionali e con sottoposizione gerarchica al Purser di I sui restanti voli. Gli AA.VV. in parola lamentano il demansionamento e la conseguente violazione dell'art. 2103 c.c. Evidenziano, segnatamente, il mutamento peggiorativo determinato dalla trasposizione ed invocano, pertanto, l'espletamento delle pregresse mansioni senza subordinazione gerarchica ad altro personale con contestuale declaratoria di illegittimità del demansionamento realizzato con l'accordo già ricordato del 16.12.99 (che ne ha previsto l'inquadramento nella categoria di Purser di II e l'impiego, in posizione sovraordinata, soltanto sui voli nazionali). Il Tribunale di Busto Arsizio, in primo grado, accoglie il ricorso. In sede di Appello, la Corte milanese ribalta la decisione. Tutto a ridosso del giudizio di Cassazione in dirittura di arrivo.
Nota
Con le sentenze del Tribunale di Busto del 2003 e della Corte di Appello di Milano del 2006 è esaminata la vicenda del presunto demansionamento realizzato dalla compagnia Alitalia ai danni di un nutrito ventaglio di propri assistenti di volo. Al centro della querelle, un accordo con efficacia diretta verso il personale con il quale si ridisegnano i ruoli lavorativi. In primo grado, il giudicante perviene alla conclusione di dovere escludere che l’inquadramento nella categoria di Purser di II ed il mantenimento della posizione di vertice sui soli voli nazionali abbia mantenuto intatto il patrimonio professionale dei ricorrenti deducendo, in diritto, una chiara ed alquanto evidente violazione dell’art. 2103 c.c. Segnatamente, il giudice di prime cure reputa che i ricorrenti abbiano "perso le opportunità di mettere a profitto tutte le esperienze maturate sui voli di lungo raggio e siano stati retrocessi nella gerarchia aziendale,in quanto parificati non già ai Capi Cabina di Alitalia ( pur avendo svolto funzioni identiche) ma agli AAVV Responsabili ( di categoria inferiore) con possibilità di passaggio alla qualifica di Purser di I soltanto dopo 12 anni dal nuovo unico inquadramento". Alla luce delle considerazioni rassegnate in parte motiva, il giudice adito perviene alla conclusione che l’accordo itnercorso avrebbe dovuto trasporre gli ex RUC nella nuova categoria di Purser di I (e non di II). Dichiara, dunque, il demansionamento ed attribuisce ai ricorrenti (ex RUC) la nuova qualifica di Purser di I.
La decisione viene ribaltata dalla Corte di appello milanese. Il collegio di secondo grado richiama i principi in materia di trasferimento di azienda. Sulla scorta delle premesse richiamate, la Corte di appello ritiene necessario riformare il giudizio di primo grado rigettando integralmente le domande presentate nel giudizio di prime cure.
La decisione, pur argomentata, del Collegio milanese, non convince. Elemento determinante, infatti, è e rimane la riorganizzazione delle qualifiche cui sono sottese le mansioni espletate nella fase anteriore alla incorporazione delle aziende attrici della vicenda successoria. Rappresenta, infatti, un meccanismo illegittimo quello per cui, mediante il ricorso all’outsourcing ovvero a vicende analoghe in cui si assista a vicende successorie tra imprese, la professionalità del prestatore di lavoro, in fatto rimasta identica, venga modificata nel nomen juris con svuotamento o modificazione peggiorativa del ruolo professionale. E’ auspicabile, in estrema sintesi, un intervento decisivo in sede di legittimità ad opera del Collegio di piazza Cavour.
(Si ringrazia Altalex - Nota di Giuseppe Buffone)
LaPrevidenza.it, 20/11/2006