domenica, 18 ottobre 2026

Proroga, per l'anno 2012, dei benefici per le assunzioni di cui  all'articolo 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151 della legge 23  dicembre 2009, n. 191

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 2.9.2013

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  POLITICHE SOCIALI  

DECRETO 2 settembre 2013  

Proroga, per l'anno 2012, dei benefici per le assunzioni di cui  all'articolo 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151 della legge 23  dicembre 2009, n. 191. (Decreto n. 75866). (14A00393)

(GU n.25 del 31-1-2014)



IL MINISTRO DEL LAVORO  E DELLE POLITICHE SOCIALI 
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,  n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.  1272, che disciplina l'indennita' di disoccupazione non agricola con  requisiti normali;  Visto l'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive  modificazioni, che disciplina l'indennita' speciale di disoccupazione  edile;  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e, in particolare, l'art. 1,  l'art. 8, commi 2 e 4-bis, e l'art. 25, comma 9;  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;  Visto l'art. 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151, della legge 23  dicembre 2009, n. 191, che prevedono interventi a carattere  sperimentale per promuovere l'occupazione di lavoratori disoccupati,  che versano in condizioni particolari;  Visto l'art. 1, comma 33, ultimo periodo, della legge 13 dicembre  2010, n. 220, che proroga, per l'anno 2011, i suddetti incentivi;  Visto l'art. 33, comma 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che  proroga, per l'anno 2012, i suddetti incentivi;  Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 53343 e  n. 53344 del 26 luglio 2010;  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30  luglio 2010;  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31  ottobre 2011;  Vista la nota Inps n. 2870 del 9 giugno 2011, relativa al  monitoraggio sull'attuazione, nell'anno 2010, degli interventi a  carattere sperimentale di cui all'art. 2, commi 131, 132, 134, 135 e  151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;  Viste le note Inps n. 156965 del 30 agosto 2012, n. 0171671 del 24  dicembre 2012 e n. 2085 del 14 febbraio 2013 relativa al monitoraggio  sull'attuazione nell'anno 2011, degli interventi a carattere  sperimentale di cui all'art. 2, commi 131, 132, 134, 135 e 151, della  legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Decreta:

Art. 1

E' prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere  sperimentale di cui all'art. 2, comma 131, della legge 23 dicembre  2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno  2011 per il medesimo intervento, pari ad 6.132.079,00.

Art. 2

E' prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere  sperimentale di cui all'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre  2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno  2010 per il medesimo intervento, pari ad 20.000.  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si  applicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, del 30 luglio 2010.

Art. 3

E' prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere  sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge  23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella riduzione contributiva a  favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari  dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali,  che abbiano almeno cinquanta anni di eta'.  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si  applicano le modalita' definite nel titolo I del decreto del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui  termini sono prorogati al 31 dicembre 2012.  Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della  spesa prevista dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo intervento,  pari ad 769.453,38.

Art. 4

E' prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere  sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, secondo periodo, della  legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nel prolungamento della  riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono  lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di  disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano  maturato almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva.  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si  applicano le modalita' definite nel titolo II del decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010,  i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2012.  Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della  spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo intervento,  pari ad 37.506,17.

Art. 5

E' prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere  sperimentale di cui all'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre  2009, n. 191, consistente nella concessione, a favore dei datori di  lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori  destinatari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con  requisiti normali o dell'indennita' speciale di disoccupazione edile,  di un incentivo pari all'indennita' riconosciuta al lavoratore e non  ancora erogata.  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si  applicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, n. 53344 del 26 luglio 2010, i cui termini sono  prorogati al 31 dicembre 2012.  Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della  spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo intervento,  pari ad 794.629  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione  alla Corte dei Conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana.  Roma, 2 settembre 2013

Il Ministro del lavoro  e delle politiche sociali  Giovannini

Il Ministro dell'economia  e delle finanze  Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.  lavoro, registro n. 14, foglio n. 384
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LaPrevidenza.it, 05/02/2014

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