Cassazione, Sentenza 28 aprile 2010, n. 10151
Preliminarmente, i ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso principale, la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonchè D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 3 artt. 8, 27, 36 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene che il legislatore, introducendo con il citato D.Lgs. n. 137 del 1998 nel D.Lgs. n. 446 del 1998, art. 2, la locuzione "autonomamente organizzata" riferendola alla attività oggetto di imposta, non ha inteso modificare nel merito la normativa precedente, ma unicamente precisarla, escludendo dal novero dei soggetti passivi di imposta i soggetti la cui attività è organizzata da altri, ovvero i collaboratori che esercitano attività coordinata e continuativa.
Qualora invece il soggetto eserciti la attività professionale in proprio, cioè in modo indipendente, e produca comunque un valore aggiunto, ovvero nuova ricchezza, per ciò solo tale attività deve intendersi come "autonomamente organizzata". Ad avviso della Agenzia, quindi, tutti gli esercenti arti o professioni sono soggetti all'IRAP a prescindere dalla esistenza o meno di una struttura organizzativa di supporto.
Con il secondo motivo, la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione della stessa normativa (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sotto diverso profilo, sostiene che anche volendo darsi peso alla presenza o meno di una organizzazione, questa dovrebbe essere considerata anche nei casi di "professione protetta" ovvero in cui l'esercizio della stessa presuppone l'iscrizione del titolare ad un albo professionale.
In queste ipotesi, il fatto che la organizzazione non possa prescindere dalla presenza del titolare, in quanto la attività professionale è fondata sull'"intuitus personae" è irrilevante, in quanto, in caso contrario, tutti professionisti sarebbero esclusi dall'IRAP, con palese violazione della normativa concernente tale imposta.
LaPrevidenza.it, 17/09/2010
0823911023
3356042932
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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