Pensione supplementare, domanda amministrativa solo dopo aver compiuto l'età pensionabile
Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27.8.2018 n. 21189
Con la sentenza oggetto della presente pubblicazione si affronta la questione del perfezionamento
del requisito di età necessario per il diritto alla
pensione supplementare rispetto alla presentazione della domanda
amministrativa.
Dalla lettura delle motivazioni della sentenza
nel punto in cui gli ermellini affermano che "in conclusione, il
requisito costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare
dev'essere perfezionato al momento della domanda amministrativa..... e
ancora ...."solo al raggiungimento dell'età anagrafica avrebbe potuto
proporre la relativa domanda amministrativa, con decorrenza del
trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla
nuova istanza..." viene ribadito il principio secondo il quale, il raggiungimento dell'età anagrafica è un elemento costitutivo
del diritto alla pensione supplementare. Da ciò consegue che la
presentazione della domanda amministrativa non può avvenire prima del
raggiungimento del requisito anagrafico.
Anche
se ad oggi l'Inps non ha affrontato la questione, in ipotesi che tale
principio venga pedissequamente osservato dall'istituto, tutte le
domande di pensione supplementare presentate prima del raggiungimento
del requisito anagrafico verrebbero respinte, con l'onere per
l'assistito o per il suo rappresentante di dover nuovamente produrre
l'istanza e con la probabile conseguenza del posticipo della decorrenza
della prestazione.
A puro titolo di esempio, un soggetto che matura il diritto a
pensione supplementare il 18.11.2018 potrà presentare la domanda
amministrativa soltanto dopo tale data quindi a partire dal 18.11 ma non
dopo il 30.11 perchè altrimenti perderebbe una o più mensilità di pensione.
Sulla
scorta della logica ribadita in sentenza, se il raggiungimento dell'età
anagrafica dovesse manifestarsi l'ultimo giorno del mese (ad esempio il
30.11.2018), la domanda dovrebbe essere presentata il giorno stesso.
Nel caso in cui l'ultimo giorno del mese cada di sabato o domenica si
può ipotizzare che la stessa possa essere presentata dal primo giorno
lavorativo. Nel caso specifico sarà l'istituto che dirimerà la questione
fornendo specifiche indicazioni.
(Giovanni Dami)
***
SUPREMA CORTE DI CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Rilevato che
1. con sentenza in data 14 settembre
2012, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo
grado, che ha accolto la domanda proposta da M.A.M. volta al
riconoscimento del diritto alla pensione supplementare, con decorrenza
dal 1° agosto 2009, primo giorno del mese successivo alla data di
compimento del sessantesimo anno di età, con condanna dell'INPS al
pagamento della relativa prestazione, con interessi e rivalutazione
monetaria;
2. per la Corte di merito il diritto
al beneficio richiesto era maturato al compimento del sessantesimo anno e
a nulla rilevava la presentazione della domanda amministrativa (il 18
maggio 2009) in epoca antecedente al raggiungimento della predetta età
(il 23 luglio 2009), in considerazione del decorso del beneficio
comunque dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda e comunque, nella specie, non trovavano applicazione le
finestre ex art. 1, comma 5, leggen.247 del 2007, trattandosi di
disposizione di stretta interpretazione riferibile soltanto ai
pensionamenti principali; 3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto
ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese M.A.M., con
controricorso;
4. il P.G. ha richiesto l'accoglimento del ricorso;
5. sono state depositate memorie dalle parti;
Considerato che con i motivi di
ricorso, deducendo violazione dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n.
1338 e dell'art. 1, commi 1 e 5 della legge 24 dicembre 2007, n.247,
l'INPS assume che, diversamente da quanto statuito dalla Corte di
merito, la sussistenza del requisito anagrafico per il diritto
alla pensione supplementare doveva essere valutata al momento della
proposizione della domanda amministrativa, con conseguente irrilevanza
della sua insorgenza nel corso del procedimento amministrativo;
7. ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
8. come già chiarito da questa Corte
(v., fra le altre, Cass. 9 maggio 2016, n. 9293), la
pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo rispetto alla
pensione principale , sia per ciò che concerne la decorrenza,
individuata con riferimento al primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della relativa domanda (art. 5, comma 2°, lett. a),
legge n. 1338 del 1962), sia con riferimento alle modalità di computo,
differenziate in relazione agli aumenti per i familiari (art. 5, comma
2°, lett. b) e c), legge n. 1338 cit.), con la conseguenza che l'età
anagrafica utile per conseguirla va determinata avendo riguardo non alla
data in cui si verificano i requisiti per l'accesso alla pensione
principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda
amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con
riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione;
9. in tema di pensione supplementare,
l'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dispone
che: «L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo
il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico
di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne
comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la
liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati
o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non
siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. Il diritto alla
pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente
abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle
norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai
sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
La pensione supplementare: a) decorre dal 1° giorno del mese successivo a
quello di presentazione della relativa domanda...»;
10. il requisito anagrafico richiesto
dalla legge per la pensione supplementare rappresenta, dunque, un
elemento costitutivo per il diritto al beneficio e, del pari, la domanda
amministrativa non si appalesa solo come impulso per il procedimento o
mera condizione di proponibilità, data la valorizzazione che ne fa il
legislatore, come elemento della fattispecie al quale e
espressamente ancorato il decorso della prestazione (non già dal
compimento dell'età anagrafica sibbene dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda);
11. fin da Cass. 19 gennaio 1998,
n.438, questa Corte ha affermato che il diritto alla
pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona solo con la
presentazione della domanda amministrativa, decorrendo il trattamento
supplementare dal primo giorno del mese successivo ad essa, principio
affermato, fra l'altro, nel radicare la disciplina
legislativa applicabile, ratione temporis, al momento di tale suo
perfezionamento (v., fra le più recenti, Cass. n. 9293 del 2016 cit.);
12. la peculiare condizione
costitutiva della domanda distingue la pensione supplementare
dalla pensione di vecchiaia (art. 6 legge n. 155 del 1981), per la quale
la domanda amministrativa costituisce mero atto di impulso e la
decorrenza è ancorata esclusivamente alla maturazione dei relativi
requisiti, tant'è che decorre dal primo giorno del mese successivo al
compimento dell'età pensionabile;
13. le affinità si ritrovano, invece,
con la pensione di anzianità (art. 22 legge n. 153 del 1969)
che decorre, al pari della pensione supplementare, dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda (cfr. Cass. 17
marzo 2008, n. 7146, ed ivi il rilievo che la domanda amministrativa
costituisce, per la pensione di anzianità, requisito costitutivo al pari
delle altre condizioni normativamente indicate);
14. vale, quindi, richiamare i
principi, già affermati da questa Corte, con la sentenza 27 luglio
2004, n. 14132, sia pure in tema di pensione di anzianità, ma
applicabili, per le dette affinità, alla pensione supplementare, secondo
cui la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda, di talché se alla data di
presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non
sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata ed ove i
requisiti prescritti maturino in data successiva, sarà necessario
proporre nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la
prestazione;
15. in conclusione, il requisito
costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare dev'essere
perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di
qualsivoglia rilevanza il compimento dell'età anagrafica in epoca
successiva alla presentazione della domanda amministrativa giacché, come
nella vicenda all'esame, la decorrenza del beneficio, dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,
comporterebbe l'erogazione di un trattamento pensionistico supplementare
con il requisito anagrafico perfezionatosi solo nel corso
del procedimento amministrativo e con decorrenza da epoca diversa dal
primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda amministrativa;
16. solo al raggiungimento dell'età
anagrafica l'assicurata avrebbe potuto proporre la relativa domanda
amministrativa, con decorrenza del trattamento pensionistico dal primo
giorno del mese successivo alla nuova istanza; 17. rimane assorbito il
secondo motivo svolto dall'INPS; 18. la sentenza che non si è conformata
ai predetti principi va cassata e, per non essere necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la
domanda; 19. la peculiarità della questione trattata, per la quale non
constano numerosi precedenti di legittimità, consiglia la compensazione
delle spese dei gradi di merito; 20. le spese del giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le
spese dei gradi di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per
esborsi, euro 2.000.00 per compensi professionali, oltre quindici per
cento spese generali e altri accessori di legge.
(Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 24/10/2018