domenica, 13 ottobre 2024

Pensione anticipata flessibile e incentivo al posticipo del pensionamento

Note al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2023 - GU n. 110 del 12.5.2023

 

Premessa

In tema di "Pensione anticipata flessibile detta anche Quota 103" merita particolare attenzione l'articolo 1, commi 286 e 287 della legge 29.12.2022 n. 197 che ha previsto un incentivo al pensionamento per i soggetti che soddisferanno i requisiti richiesti per la concessione della pensione ut supra entro il 31 dicembre del 2023.

Il beneficio consiste nella facoltà di rinuncia, da parte del lavoratore dipendente all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico riferiti all'A.G.O. (Assicurazione Generale Obbligatoria) per la I.V.S. - Invalidità, Vecchiaia e Superstiti - e dei lavoratori dipendenti. L'incentivo si applica anche ai lavoratori dipendenti delle forme sostitutive ed esclusive dell'A.G.O. nonché

L'art. 1 della legge 197/2022 in precedenza richiamato aveva previsto che le modalità di attuazione del beneficio in questione venissero trattate in occasione della pubblicazione di un successivo decreto.

In seno alla G.U. n. 110 del 12.5.2023, in ottemperanza alla volontà del Legislatore è stato pubblicato il Decreto 21 marzo 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale si articola la messa a terra dell'incentivo.

Al solo fine di fornire un quadro di lettura leggermente più ampio e auspicabilmente esaustivo della questione saranno prima ricordati i requisiti necessari per accedere a Pensione anticipata flessibile o Quota 103 per entrare successivamente nella disamina dei contenuti del già citato Decreto.

Una disamina più approfondita della specifica prestazione verrà trattata in un successivo elaborato.

Pensione anticipata flessibile - Requisiti necessari e misura

Con circolare 10.3.2023 n. 27 l'INPS ha fornito le indicazioni operative in ordine alla pensione anticipata flessibile (da adesso Quota 103) ricordando che tale prestazione, così come avvenuto per Quota 100 e Quota 102 viene istituita in via sperimentale per l'anno 2023.

Il lavoratore dipendente che intenda accedere a tale prestazione dovrà soddisfare, entro il 31 dicembre 2023 i seguenti requisiti:

· Aver raggiunto una età anagrafica di almeno 62 anni;  
· Avere versato almeno 41 anni di contributi;  


Al raggiungimento dei requisiti di legge il lavoratore potrà effettuare la richiesta all'INPS avendo cessato l'attività lavorativa. Conseguentemente l'INPS provvederà a porre in pagamento una pensione di importo mensile lordo non superiore a cinque volte il trattamento minimo.

Per l'anno 2023 il valore mensile lordo massimo di una pensione liquidata con Quota 103 non potrà essere superiore a 2.818,70 euro circa.

A puro titolo di esempio il lavoratore dipendente che accede a pensione in Quota 103, anche se ha diritto ad una pensione mensile lorda superiore ai valori in precedenza indicati dovrà attendere il compimento dell'età pensionabile per vecchiaia (oggi 67 anni) per riscuotere la differenza tra il limite imposto dalla legge e la reale quota di pensione spettante.

I requisiti sopra evidenziati si applicano anche per gli iscritti alla Gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8.8.1995 n. 335.

Con la medesima circolare 10.3.2023 n. 27 l'istituto precisa che il requisito anagrafico dei 62 anni non subirà gli incrementi della speranza di vita previsti dall'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 poi convertito, con modifiche in legge 30 luglio 2010 n. 122.

Per raggiungere il requisito contributivo dei 41 anni si potranno considerare i contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo sul conto assicurativo del lavoratore interessato ma occorre ricordare che di tutta la contribuzione versata almeno 35 anni dovranno essere riconducibili alla sola contribuzione obbligatoria escludendo pertanto la contribuzione riferita a periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equiparate (come ad esempio la NASpI) prendendo come riferimento la gestione che dovrà liquidare il trattamento pensionistico.

La pensione Quota 103 non può essere richiesta dalla generalità dei lavoratori dipendenti pubblici o privati.

Il personale appartenente alle Forze armate, quello appartenente alle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché il personale appartenente alla Guardia di Finanza non potrà accedere a tale prestazione poiché, come rammenta lo stesso INPS, le disposizioni speciali di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli di pensionamento restano valide e non possono pertanto trovare applicazione ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti per la prestazione pensionistica già citata.

Per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo potranno accedere a Quota 103 solo ed esclusivamente coloro che sono inquadrati al Raggruppamento A

Rinuncia all'accredito contributivo

Quanto evidenziato in premessa rispecchia il secondo comma dell'articolo 1 del già citato Decreto. L'opzione alla rinuncia contributiva, se effettuata in periodo precedente alla decorrenza della prestazione pensionistica determinerà il venir meno di qualsiasi obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro dalla data medesima.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, il datore di lavoro sarà esonerato dall'obbligo del versamento contributivo solo dal primo giorno del mese successivo alla data di esercizio della predetta facoltà.

La contribuzione interessata

Per espressa previsione del Decreto la rinuncia è riferita al versamento contributivo della quota a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro.

La contribuzione interessata all'esonero contributivo è quella riferita ad ogni rapporto di lavoro in essere o acceso successivamente alla rinuncia.

La stessa, versata integralmente al lavoratore sarà (ahimè), soggetta ad imposizione fiscale ma non contributiva.

La rinuncia all'obbligo contributivo può essere esercitata una sola volta in qualsiasi momento successivo al raggiungimento dei requisiti previsti per Quota 103, si può revocare con la conseguenza che gli effetti si manifesteranno sul primo stipendio successivo all'esercizio della revoca.

Attualmente l'aliquota totale riferita alla contribuzione previdenziale obbligatoria ammonta al 33% di cui il 9,19% a carico del lavoratore ed il restante 23,81% a carico del datore di lavoro.

Ne consegue che l'ammontare dell'incentivo stabilito dal Decreto corrisposto al lavoratore sarà pari al 9,19% lordo della sua retribuzione.

Effetti sulla retribuzione

Ma conviene davvero optare per l'incentivo?

Occorre anzitutto evidenziare che la restituzione in busta paga del 9,19% lordo determina un aumento della retribuzione complessiva soggetta ad imposizione fiscale.

Ad esempio, un lavoratore dipendente a tempo indeterminato monoreddito, con una retribuzione annua lorda (R.A.L.) di 26.000,00 calcolata su tredici mensilità, senza carichi familiari, con bonus Renzi e con le detrazioni fiscali ordinarie può contare su una busta paga netta tra 1.543,12 e 1.565,00 circa (stima tassazione in Toscana).

Il medesimo lavoratore, qualora aderisse all'incentivo avrebbe una retribuzione annua di circa 28.389,40 potendo contare su una busta paga netta tra 1.656,08 e 1.669,00 circa. Sarà inoltre opportuno considerare la forbice tra l'importo della pensione maturata alla data della decorrenza e lo stipendio che si andrà a percepire rinunciando al trattamento previdenziale.

L'ulteriore aspetto da considerare, al fine di avere un quadro più definito dell'operazione sarà valutare quali effetti dal lato previdenziale provocherà il minore versamento contributivo.

Variazione del datore di lavoro

Nel caso in cui il lavoratore cessi il rapporto contrattuale con il datore di lavoro presso il quale era dipendente all'atto della domanda l'Inps applicherà automaticamente il beneficio provvedendo ad informare il nuovo datore di lavoro.

Cessazione del beneficio

La durata dei benefici evidenziati nel Decreto termina nel momento in cui il lavoratore:

· Diventa titolare di una pensione diretta;  
· Raggiunge il requisito anagrafico previsto per la concessione della pensione di vecchiaia;
· Raggiunge il requisito anagrafico previsto per la concessione della pensione di vecchiaia, se  inferiore a 67 anni se previsto dalla gestione pensionistica di appartenenza.

Per quanto riguarda la titolarità di una pensione diretta deve intendersi quella tipologia di pensione erogata a fronte del versamento contributivo o per età. Poiché l'INPS non ha ancora pubblicato la circolare operativa su questo Decreto è ragionevole considerare che tra le pensioni dirette rientrino quelle pensioni concesse per invalidità ma calcolate sulla contribuzione versata come ad esempio l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 12.6.1984 n° 222.

Fiscalizzazione degli oneri sociali

Nel caso in cui lo Stato riconosca una diminuzione delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro, i benefici oggetto del Decreto resteranno in vigore ma l'incentivo verrà erogato al netto della parte dei contributi a carico del lavoratore oggetto dell'esonero potendo questa essere considerata, ove previsto, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Modalità di richiesta

Per accedere ai benefici di cui al Decreto 21 marzo 2023 il lavoratore dovrà inviare una specifica richiesta all'INPS. Effettuate le verifiche del caso ed acquisita eventuale documentazione integrativa, laddove si rendesse necessaria, l'istituto, entro 30 giorni dalla richiesta o dal perfezionamento della stessa emetterà una certificazione attestante il raggiungimento dei requisiti necessari per beneficiare della pensione Quota 103 informando sia il lavoratore che il datore di lavoro. La procedura di verifica potrebbe altresì portare l'istituto ad emettere un provvedimento di diniego avverso il quale, il lavoratore, anche per il tramite di un suo rappresentante potrà avanzare formale opposizione.

Acquisita la certificazione di accoglimento, il datore di lavoro procederà al recupero o al conguaglio della contribuzione previdenziale già versata con le consuete modalità di comunicazione con l'istituto previdenziale.

In ogni caso la circolare che sarà pubblicata dall'INPS sul tema porterà maggiori e più precisi dettagli sulla questione trattata, foriera di successive integrazioni o rettifiche del presente elaborato.



(Giovanni Dami)

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LaPrevidenza.it, 21/05/2023

SERGIO BENEDETTO SABETTA
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