martedì, 10 settembre 2024

Particolare tenuità del fatto, art. 131 bis c.p.

Nota

 

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità di condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità ai sensi del primo comma quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69.

Deve tuttavia segnalarsi che con sentenza del 2017 n. 35590, la Corte ha manifestato la possibilità di applicabilità dell'art. 131 bis c.p. anche in caso di continuazione. Si legge nella citata sentenza che quando "La volontà criminosa quando regge singola azione od anche più azioni, ma poste in essere nel medesimo contesto spazio-temporale, non appare incompatibile con il concetto di estemporaneità dell'azione illecita rispetto alla positiva personalità del reo, posto alla base della disciplina della causa di non punibilità, ex art. 131-bis c.p.". I Giudici di legittimità hanno rilevato che "L'unitarietà del contesto, in cui sono poste in essere diverse condotte illecite, può fondatamente lumeggiare che l'azione criminosa rimarrà fatto estemporaneo e così probabile il recupero sociale del reo, principio alla base dello scopo della pena secondo il dettato costituzionale" e che quindi "la commissione di due distinti reati, ma nelle medesime circostanze di tempo e luogo, non osta all'applicabilità della speciale causa di non punibilità in questione".

Altra pronuncia si segnala, sentenza della Corte di Cassazione n. 5358/2018, secondo cui "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., non osta la presenza di più reati, legati dal vincolo della continuazione, nel caso in cui questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con la condotta abituale presa in considerazione in negativo dll'art. 131 bis cod. pen. La Corte torna dunque ad ammettere la compatibilità tra reato continuato e particolare tenuità del fatto, la sentenza richiede la contestualità temporale e spaziale delle condotte, nonché della identità della persona offesa, vittima dei singoli reati.

(Avv. Vincenzo Mennea)

(Vincenzo Mennea)

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LaPrevidenza.it, 09/11/2019

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