Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 12 maggio 2009 n. 10860 - dott. Gesuele Bellini
La riduzione della capacità lavorativa – intesa come quella che permette di espletare un’attività che garantisce, ai sensi dell’art. 36 Cost., una retribuzione sufficiente idonea ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa – è condizione che consente, nelle misure ed alle condizioni previste dalla legge, la concessione di un assegno di invalidità.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza 12 maggio 2009 n. 10860, che ha respinto il ricorso di un soggetto a cui era stato negato l’assegno d’invalidità.
La Corte ha affermato il seguente principio:
“Poiché il lavoratore ha diritto ad una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.), l'idoneità ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa è qualità propria di ogni lavoro.
La capacità lavorativa è pertanto capacità di espletare attività che ha tale idoneità.
La normativa fissazione della riduzione (di capacità), indennizzabile con l'assegno di invalidità, presuppone che la residua capacità lavorativa:
L'assegno ha questa funzione integrativa, come copertura dell'accertata incapacità.
In tal modo (e quale algebrica negazione di quanto la ricorrente deduce), il riconoscimento dell'assegno è normativa qualificazione della residua capacità lavorativa come insufficiente a far conseguire al lavoratore una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa”.
Dott. Gesuele Bellini
LaPrevidenza.it, 23/06/2009
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