Nessuna penalizzazione in percentuale per donatori di sangue e lavoratori in congedo parentale
Articolo 4-bis legge 30.10.2013 n. 125
Come ampiamente riportato dai media nei mesi scorsi, i donatori di sangue, in presenza della maturazione dei requisiti utili ai fini della concessione della pensione venivano penalizzati in percentuale secondo le disposzioni contenute nell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 (decreto poi convertito nella famigerata legge Fornero) che di fatto non li menzionava assieme ai lavoratori posti sotto tutela da ammortizzatori sociali.
Tra le categorie "dimenticate" vi erano anche quei lavoratori che beneficiavano dei congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico.
La palese disparità di trattamento derivata da una incomprensibile carenza legislativa viene oggi risanata con la pubblicazione della
legge 30.10.2013 n. 125 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 255 del 30-10-2013) che di fatto ricomprende tali categorie tra quelle escluse dal provvedimento di penalizzazione in percentuale previsto dal decreto sopra citato.
In particolare interessa
l'art. 4-bis (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternita' e paternita') che recita testualmente:
... Omissis ... 1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
Alla luce della modifica normativa sia i donatori di sangue ed emoderivati che i lavoratori fruitori dei congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico possono accedere al trattamento di quiescenza (al raggiungimento dei prescritti requisiti di legge) senza penalizzazioni in percentuale sull'importo mensile della pensione.
LaPrevidenza.it, 04/11/2013