venerdė, 11 ottobre 2024

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, ecco il decreto

Decreto-legge 16.7.2020 n. 76

 

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.  (20G00096)

(GU n.178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24)

Vigente al: 17-7-2020



Titolo I  Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia 

Capo I  Semplificazioni in materia di contratti pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;  Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;  Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con  modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72;  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di realizzare  un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso  la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e  di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita';  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e  diffusione dell'amministrazione digitale, nonche' interventi di  semplificazione in materia di responsabilita' del personale delle  amministrazioni, nonche' di adottare misure di semplificazione in  materia di attivita' imprenditoriale, di ambiente e di green economy,  al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti  all'emergenza epidemiologica da Covid-19;  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  riunione del 6 luglio 2020;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del  Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri  dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali,  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle  infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali e  per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la  digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e per gli  affari europei;

Emana  il seguente decreto-legge:

Art. 1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il  periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti  pubblici sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore  delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far  fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di  contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in  deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti  pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,  3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del  procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In  tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per  effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione  o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine  di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del  procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2,  lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo  periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il  tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai  fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento  per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico,  costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di  risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio  dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto  legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono  all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e  forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa  l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui  all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le  seguenti modalita':  a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo  inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei  limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;  b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del  decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno  cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un  criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una  diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati  in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori  economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o  superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35  del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o  superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno  dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro  e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori  per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino  alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del  2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene  anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite  determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi  descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50  del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le  stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non  discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro  scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del  criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del  prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del  prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione  automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di  ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi  dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.  50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o  superiore a cinque.

4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la  stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui  all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in  considerazione della tipologia e specificita' della singola  procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la  richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione  della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta  la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto  a quello previsto dal medesimo articolo 93.  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle  procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e  svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli  247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo  di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in  relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore  delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far  fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di  contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si  applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione  del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a  contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia  adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in  cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti  dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione  definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla  data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato  rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata  tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio  dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della  responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno  erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono  causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione  del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata  dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti  procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,  servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore  alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile  2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa  motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge,  della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61  e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,  e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni  caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera  c).

3. Per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,  servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l'attivita' di progettazione, di opere di importo pari o  superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di  cui all'articolo 125, per i settori speciali puo' essere utilizzata  nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema  urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla  pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attivita'  determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la  crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure  ordinarie non possono essere rispettati.

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia  scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle  infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle  infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di  programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi  aggiornamenti, nonche' gli interventi funzionali alla realizzazione  della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati  ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente  articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attivita'  di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di  ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e  per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni  disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il  rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle  misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti  dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti  dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli  articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e  delle disposizioni in materia di subappalto.

5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile unico  del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente  motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione  del contratto, anche in corso d'opera.

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del  presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti  istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono  soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,  n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti  del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresi'  pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del  decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati  di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e'  limitato ai casi di stretta necessita' e richiede una specifica  motivazione.

Art. 3

Verifiche antimafia e protocolli di legalita'

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche  antimafia per corrispondere con efficacia e celerita' alle esigenze  degli interventi di sostegno e rilancio del sistema  economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del  COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e  si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto  legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su  istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici  economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni,  finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di  pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione  non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca  dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del  decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27  del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.

2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti  l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto  lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della  informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla  consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione  antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3,  anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti  non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti  sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli  articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto  legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria  provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i  contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture,  sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai  fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro  trenta giorni.

3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e la tempestivita' degli  accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la  consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione  antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle  interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. 

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione  successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause  interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo  decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento  del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'  conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e  4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo  32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione  relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio  della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti. 

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si  applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n. 159. 

7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo  83 e' inserito il seguente: 

"Art. 83-bis (Protocolli di legalita')

1. Il Ministero dell'interno  puo' sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate,  per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita'  organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il  ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I  protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti  anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale  nonche' con associazioni maggiormente rappresentative a livello  nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e  possono prevedere modalita' per il rilascio della documentazione  antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare  le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione  degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono  prevedere l'applicabilita' delle previsioni del presente decreto  anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi,  nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed  esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della  legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe  antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del  decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio  dell'informazione antimafia.  3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o  lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita'  costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del  contratto.".

Art. 4

Conclusione dei contratti pubblici  e ricorsi giurisdizionali

1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile  2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, le parole "ha luogo" sono sostituite dalle  seguenti: "deve avere luogo"; dopo le parole "espressamente  concordata con l'aggiudicatario" sono aggiunte le seguenti: ",  purche' comunque giustificata dall'interesse alla sollecita  esecuzione del contratto";  b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La mancata  stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata  con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a  quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilita' erariale e disciplinare del  dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la  mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto  previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale,  nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del  contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di stipulare  contratti di assicurazione della propria responsabilita' civile  derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o  sospensione della sua esecuzione.".

2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di  affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente  decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo  119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo,  approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si  applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.

3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di  affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125  del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto  legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 6, primo periodo, le parole ", ferma la possibilita'  della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne  ricorrano i presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "e' di  norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo  dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi  dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,";  b) al comma 9, le parole "Il Tribunale amministrativo regionale"  sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice" e quelle da "entro  trenta" fino a "due giorni dall'udienza" sono sostituite dalle  seguenti: "entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando  la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice  pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo,  indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per  darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni  dall'udienza.".

Art. 5

Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o  coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle  opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui  all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se gia'  iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente  necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:  a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle  leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto  legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili  derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;  b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti  coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure  adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;  c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla  realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita'  di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti;  d) gravi ragioni di pubblico interesse.

2. La sospensione e' in ogni caso disposta dal responsabile unico  del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si  provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1,  lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di  cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorita' competenti,  previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il  termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio  della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni  la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai  provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata  incompatibilita' tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio  consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della  sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla,  adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa  tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalita',  tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le  eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione  dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei  successivi cinque giorni.

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi  motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in  caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione  all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il  soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del  collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed  economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o  preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza  indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e  4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del  contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle  seguenti alternative modalita':  a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche  avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di  altri enti o societa' pubbliche nell'ambito del quadro economico  dell'opera;  b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato  alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa  graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per  l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed  economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore  economico interpellato;  c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento  dell'opera;  d) propone alle autorita' governative la nomina di un commissario  straordinario per lo svolgimento delle attivita' necessarie al  completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali  e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove  possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i  lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se  privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di  ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato  dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione  per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo  previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque,  pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per  la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di  entrata in vigore del presente decreto.

6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma  1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o  di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di  realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla  tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase  cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili  conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che  possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale o  locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini  dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la  irreparabilita' del pregiudizio per l'operatore economico, il cui  interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla  celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico  dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura  concorsuale o di crisi non puo' essere ritenuto prevalente rispetto  all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.


Art. 6

Collegio consultivo tecnico

1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione  delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui  all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e'  obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un  collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o  comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti  dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida  risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni  natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del  contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gia' iniziata  alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio  consultivo tecnico e' nominato entro il termine di trenta giorni  decorrenti dalla medesima data.

2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a scelta della  stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata  complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita'  richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale  adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti,  giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli  appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in  relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica  conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di  modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per  effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una  dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore  di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle  parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che  ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il  quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai  componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino  un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al  comma 1, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di  interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento  e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo  interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al  momento della designazione del terzo o del quinto componente.  All'atto della costituzione e' fornita al collegio consultivo copia  dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio  consultivo puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi  altro collegamento da remoto e puo' procedere ad audizioni informali  delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o  delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della  migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola  d'arte. Il collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire  l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.  L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico  viene valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per  danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave  inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle  determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione  della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale, salvo  il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la  natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del  codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta'  espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva  diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio  consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla  maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni  decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante  succinta motivazione, che puo' essere integrata nei successivi  quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In  caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono  essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.  Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o  parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche  stabilire l'applicabilita' di tutte o parte delle disposizioni di cui  all'articolo 5.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del  procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico  formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o  giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase  antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le  determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole  e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la verifica del  possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e  di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla  stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dal Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse  nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano  o dalle citta' metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma  l'eventuale necessita' di sostituzione di uno dei componenti  designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le  funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai  sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di  componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine  dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne e'  obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle  parti. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria la costituzione, il  collegio puo' essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento,  su accordo tra le parti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un  compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera,  al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni  assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un  gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione  delle determinazioni e' prevista una decurtazione del compenso  stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni  ritardo. Il compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico  unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione  di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate  dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a  un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio.  I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del  quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.  8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non puo'  ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non  puo' svolgere piu' di dieci incarichi ogni due anni. In caso di  ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a  sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i  componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come  componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti  dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato  nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di decadenza  del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere le  determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del  collegio.  9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del  decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Art. 7

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei  lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo  pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni  finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della  normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilita'  finanziarie annuali, e' istituito nello stato di previsione del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno  2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo  non puo' finanziare nuove opere e l'accesso non puo' essere reiterato  a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una  accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al  cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.

2.Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1  ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno  di legge di bilancio, e' iscritto sul Fondo un importo corrispondente  al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle  annualita' del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro,  per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e  territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento  di quelle gia' previste a legislazione vigente. Il Fondo e' altresi'  alimentato:  a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui,  destinate al finanziamento dell'opera e non piu' necessarie in quanto  anticipate a valere sul Fondo;  b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo  alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione,  mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo  di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto  del patrimonio dei predetti residui passivi.

3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al  Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma  finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un  fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle  risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei  lavori.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto, sono individuate le modalita'  operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione  delle risorse.

5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni  appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni  finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario  dell'opera e dell'impossibilita' di attivare i meccanismi di  flessibilita' di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente,  sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei  limiti delle disponibilita' annuali del Fondo secondo i criteri  previsti dal decreto di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per  l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di  euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al  Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni  di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro  l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9  milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e  delle attivita' culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro  l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio  anche nel conto dei residui.


Art. 8

Altre disposizioni urgenti  in materia di contratti pubblici

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali  si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata  in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima  data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i  preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso  per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo  avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:  a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza  e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via  d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo  n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del  medesimo decreto legislativo;  b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione  dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere  alla visita dei luoghi, nonche' alla consultazione sul posto dei  documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti  dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016  esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente  indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della  complessita' dell'appalto da affidare;  c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni  dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli  articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del  decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del  provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e' necessario  dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque  sussistenti;  d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture  possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione  nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati, a condizione che entro  trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente  decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti  dell'emergenza COVID-19.

2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo  n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il  termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti,  fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo  2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di  aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.

3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del  decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in  vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle  risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto  dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro  la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati  su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei  modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.

4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di  entrata in vigore del presente decreto:  a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni  effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche  clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque  entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il  pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del  certificato di cui al secondo periodo;  b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della  stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e,  ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi  d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e  dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase  di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione  delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,  dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge  25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione  del pagamento del primo stato di avanzamento successivo  all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e  coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;  c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo  1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge  n. 19 del 2020nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, ove  impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei  lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture  costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107,  comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca  di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine  contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile  all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini  della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli  obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e le  sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4  dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) all'articolo 38:  1) al comma 1, secondo periodo, le parole "agli ambiti di  attivita'," sono soppresse;  2) al comma 2, primo periodo, le parole "sentite l'ANAC e la  Conferenza Unificata," sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con  la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,";  3) al comma 3:  3.1) sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto  dal comma 3-bis";  3.2) alla lettera a), le parole "programmazione e" sono soppresse;  3.3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Le centrali  di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli  ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni  relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle  centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le  attivita' correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono  essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte  le suddette aggiudicazioni purche' qualificati almeno in detto ambito  secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri di cui al comma 2.";  4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) e' aggiunto il  seguente: "5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche nella  gestione di procedure di gara;";  5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' soppresso;  b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dai  seguenti: "Un operatore economico puo' essere escluso dalla  partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e'  a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha  ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse  o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora  tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi  rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma  non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi  obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le  imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali  interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale  sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il  pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla  scadenza del termine per la presentazione delle domande.";  c) all'articolo 83, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:  «5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c),  l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata  sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali  posseduta dall'operatore economico e in corso di validita'. In  relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore  dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte  dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza  assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»;  d) all'articolo 183, comma 15:  1) al primo periodo, le parole "non presenti" sono sostituite dalle  seguenti: "anche se presenti";  2) al nono periodo, le parole "e' inserito" sono sostituite dalle  seguenti: "qualora non sia gia' presente" e dopo le parole "sulla  base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", e'  inserito in tali strumenti di programmazione".

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i  cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati  successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,  nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,  alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati  inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'alinea del comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";  b) al comma 2, le parole "30 novembre 2020" sono sostituite dalle  seguenti: "30 novembre 2021";  c) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle  seguenti: "31 dicembre 2021";  d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. In deroga  all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori  pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del  medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita'  tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o  comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di  importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori  pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50  milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono  esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i  Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori  pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde  dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del  citato decreto legislativo n. 50 del 2016.".

8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento  delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza  epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17  marzio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di  emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le  modalita' previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e  distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione  individuale, nonche' di ogni necessario bene strumentale, compresi  gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno  scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e contrastare l'eventuale  emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per  l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel  limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio  dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui  all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le  risorse sono versate sull'apposita contabilita' speciale intestata al  Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti  pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono  essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento  alla contabilita' speciale delle suddette risorse.

9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per  dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e  di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza COVID-19,  possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui  all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche  precedentemente al trasferimento alla contabilita' speciale intestata  al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle  vigenti disposizioni.

10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la  stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o  forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente  decreto, e' richiesto di produrre documenti unici di regolarita'  contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o  autocertificare la regolarita' contributiva ovvero il possesso dei  predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni  dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020,  relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della  validita' dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza  tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.  208, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della  Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa,  di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del  Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni  dalla richiesta, e' definita la disciplina esecutiva, attuativa e  integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui  all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione  alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  applicabili al presente decreto.".


Art. 9

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Con uno o piu'  decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro  il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un  elevato grado di complessita' progettuale, da una particolare  difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure  tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto  sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o  locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario  la nomina di uno o piu' Commissari straordinari che e' disposta con i  medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso  entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale  termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o piu'  decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo  periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei  ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al  primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di  Commissari straordinari. In relazione agli interventi  infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i  decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini della  loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione  interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono  identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP)  relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.";  b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per  l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono  essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione  appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia  di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui  agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti  dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in  materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo  periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di  ordinanze.";  c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. E' autorizzata  l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari  straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese  di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso  svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario  predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal  Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma  dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni  competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli  impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in  bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita'  speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse  impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei  contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla  contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali possono essere  annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli  aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi  di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli  interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del  Commissario, alle amministrazioni competenti, sulla contabilita'  speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento  comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad  esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari  straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14  gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della  legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante  lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con  motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti  provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli  articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n.  241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari  straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto  legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.";  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I Commissari  straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la  programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i  progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma  dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il  sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando  altresi' semestralmente eventuali anomalie e significativi  scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di  realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di  definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al  comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti  relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai  commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza  tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano  anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto  idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione  del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa  ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del 13 aprile 2019, e dei Commissari per l'attuazione degli  interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30  dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la  depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14  ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di  interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152.";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Con i medesimi  decreti di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti i termini e le  attivita' connesse alla realizzazione dell'opera nonche' una quota  percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare  eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al  compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari,  ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella  indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla  realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture  dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonche' di  societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle  Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei  quadri economici degli interventi da realizzare o completare  nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari  straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale  compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore  a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico  dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di  cui al primo periodo.".  2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014,  n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, dopo le parole: "della legge 23 dicembre 2009, n.191," sono  inserite le seguenti: "nonche' le stesse attivita' relative ad  interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque  finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e  regionali,".  3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni commissariali  finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi  infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi  tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari  nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche norme di  legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di  cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.  Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i  commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo  2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto  1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre  2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile  2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020, n. 41, nonche' i commissari straordinari nominati per  l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi  calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11.

Capo II  Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la  ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici 

Art. 10

Semplificazioni e altre misure in materia edilizia

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e  ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di  assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio  esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, e' sostituito dal  seguente:  "1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e  ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di  pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del  rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la  ricostruzione e' comunque consentita nell'osservanza delle distanze  legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente  riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con  ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima  dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze  legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di  demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente  nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione  particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni  degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.";  b) all'articolo 3, comma 1:  1) alla lettera b), primo periodo, le parole "e non comportino  modifiche delle destinazioni di uso" sono sostituite dalle seguenti:  "e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle  destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico" e,  dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Nell'ambito degli  interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le  modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati  necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita' dell'edificio  ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro  architettonico dell'edificio, purche' l'intervento risulti conforme  alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad  oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni  culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004, n. 42."  2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti  dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione  edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi di demolizione e  ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti,  sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le  innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,  per l'applicazione della normativa sull'accessibilita', per  l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento  energetico. L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi  espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti  urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere  interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre  ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di  edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,  attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la  preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli  immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e  del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  nonche' a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di  demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici  crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione  edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e  caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio  preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";  c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla  seguente:  "e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive  esigenze, contingenti e temporanee, purche' destinate ad essere  immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e,  comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni  comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto,  previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione  comunale;";  d) all'articolo 9-bis:  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Documentazione  amministrativa e stato legittimo degli immobili";  2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:  "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare  e' quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento  edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita' immobiliare,  integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato  interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella  quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio,  lo stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni catastali  di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le  riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti  d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata  la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si  applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del  titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";  e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla  seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino  ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,  nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria  complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili  compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della  destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino  modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli  edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del  Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";  f) all'articolo 14:  1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:  "1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa  anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa  deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse  pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali,  quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214.";  2) al comma 3, le parole "nonche', nei casi di cui al comma  1-bis, le destinazioni d'uso" sono sostituite dalle seguenti:  "nonche' le destinazioni d'uso ammissibili";  g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole ", in  deroga o con cambio di destinazione d'uso" sono sostituite dalle  seguenti: "o in deroga";  h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:  "4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione  urbana, di ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli  immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di  costruzione e' ridotto in misura non inferiore del 20 per cento  rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I  comuni hanno la facolta' di deliberare ulteriori riduzioni del  contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo  stesso.";  i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in  fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal  silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via  telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,  un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in  assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie  inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso  termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";  l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole "parti  strutturali dell'edificio", sono inserite le seguenti "o i  prospetti";  m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita' immobiliare  e' quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis,  comma 1-bis.";  n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:  "7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere  presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente  realizzati privi di agibilita' che presentano i requisiti definiti  con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e  le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente disposizione.";  o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato;  p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:  "Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto  dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta  e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non  costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2  per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili  non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le  irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici  di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e  opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli  abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della  disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilita'  dell'immobile. 

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel  corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni  edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini  dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella  modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni  edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli  atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero  scioglimento della comunione, di diritti reali.".  2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della  salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di  cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano  nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti  igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si  considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima  della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano  ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile  1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla  normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della  presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la  qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione  certificata della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni  legittimamente preesistenti.  3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio puo'  realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della  legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di  cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono  considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi  dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro  realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che  possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del  fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice  civile.";  b) l'articolo 8 e' abrogato. 

4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di  volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i  termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15  del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque  formatisi fino al 31 dicembre 2020, purche' i suddetti termini non  siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e  sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al  momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti  urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo  stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21,  106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del  paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la  posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui  all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta  eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani  adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore  storico o artistico. 

6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti: "ai  sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli  edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La  conformita' urbanistica e' attestata dal professionista abilitato o  dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi  dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di  sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilita'  assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli  interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte  lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di  demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei  limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24  ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre 2019, n. 156.". 

7. All'articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle quote di mutuo  relative alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative  edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e  alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino" sono  sostituite dalle seguenti: "alle cooperative edilizie a proprieta'  indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di  importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b)  e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci  assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi,  al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,";  b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le  seguenti:  "a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis)  puo' essere concessa nella misura di:  1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al  31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno  il 20 per cento dei soci;  2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al  31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un  valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;  3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al  31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40  per cento dei soci;  a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata dalla societa'  cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato,  entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito  internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e  seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta  l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la  richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi  organi deliberativi, con le modalita' e nei termini previsti  dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni  della medesima societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.";  c) il comma 2-quater e' abrogato.

Art. 11

Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle  aree colpite da eventi sismici

1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e  agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se  relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici  lavori, servizi e forniture, nonche' alle procedure concernenti le  valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque  tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle  deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni  commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree  colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario  straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del  medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria  ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare  criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei  comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui  attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del  2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni  del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di  cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle  disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli  inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.  L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del  Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il  coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di  cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare  fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi,  nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n.  189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base  delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso  dei due sub-commissari e' determinato in misura non superiore a  quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per  il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio  triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al Ministero medesimo.. 

3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo restando  il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il  Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il  Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo e il  presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di  competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente  riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore  alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure  previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della  progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la  disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.".

Titolo II

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITA'  Capo I  Semplificazioni procedimentali

Art. 12 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) all'articolo 2:  1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:  "4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono  pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti  amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese,  comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997, n. 281, sono definite modalita' e criteri di misurazione dei  tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo  periodo.";  2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:  "8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle  autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso  comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui  agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20,  comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui  all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di  prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti,  di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza  dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto  previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le  condizioni.";  b) all'articolo 3-bis, le parole "incentivano l'uso della  telematica" sono sostituite dalle seguenti: "agiscono mediante  strumenti informatici e telematici";  c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "L'unita'  organizzativa competente" sono inserite le seguenti: ", il domicilio  digitale";  d) all'articolo 8, comma 2:  1) alla lettera c), dopo le parole "l'ufficio" sono inserite le  seguenti: ", il domicilio digitale dell'amministrazione";  2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) le modalita'  con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui  all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con  altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli  atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello  stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via  telematica i diritti previsti dalla presente legge;";  3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis)  l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono  disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d).";  e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo  sono sostituiti dai seguenti: "La comunicazione di cui al primo  periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che  ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle  osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine  di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato  osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile  del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione  nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se  ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza  delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del  provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo  potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi  ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento  annullato.";  f) all'articolo 16, comma 2: 1) il primo periodo e' soppresso;  2) al secondo periodo la parola: "facoltativo" e' soppressa;  g) all'articolo 17-bis:  1) alla rubrica, le parole "Silenzio assenso" sono sostituite  dalle seguenti: "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti";  2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di  provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la proposta di  una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad  adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta giorni  dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima  amministrazione.";  3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto  periodo, dopo le parole "dello schema di provvedimento;" sono  inserite le seguenti: "lo stesso termine si applica qualora dette  esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione  proponente nei casi di cui al secondo periodo." e le parole "non sono  ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono ammesse";  4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia  trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo,  l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo  schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, e'  trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la  proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.";  h) all'articolo 18:  1) al comma 1, le parole da "Entro sei mesi" fino a  "interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni", e  le parole "di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive  modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";  2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei  procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto  l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita',  prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi,  sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di  pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e  nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli  46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e  3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i  requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di  riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del  codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";  i) all'articolo 21-octies, comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo non si  applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo  10-bis.";  l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole "il termine  prefissato" sono inserite le seguenti: ", di misurare i tempi  effettivi di conclusione dei procedimenti". 

2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici  statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i  termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi  dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito  provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le  citta' metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle  province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per  organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e  di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione  della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

Art. 13

Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi


1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo  14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta' delle  amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza  semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le  seguenti modificazioni:  a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le  determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta  giorni;  b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5,  l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti  dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di  competenza delle singole amministrazioni, con le modalita' di cui  all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una  riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale  prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla  stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di  servizi verso la quale puo' essere proposta opposizione dalle  amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241  del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni  caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che  non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non  abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un  dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono  oggetto della conferenza. 

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario  riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di  progettazione tutti i termini sono ridotti della meta' e gli  ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque  denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono  rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla  richiesta.

Art. 14

Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori


1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il  comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli atti normativi di  competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri  regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi  quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della  regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una  riduzione stimata di oneri di pari valore, e' qualificato, salva  deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la  necessita' della previa quantificazione delle minori entrate e della  individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango  primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima  del predetto costo e' inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto  della regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre  2005, n. 246.".

Art. 15

Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei  procedimenti e modulistica standardizzata


1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, le parole "Entro il 31 ottobre 2014" sono  sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2020"; le parole  "triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "periodo  2020-2023" e le parole "condivise" sono sostituite dalle seguenti: "e  il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a  seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi";  b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Entro  centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo  Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni  imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti  amministrativi al fine di individuare: a) le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da  motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai  regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7  agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;  b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure  incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non  indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa  dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi  costituzionalmente rilevanti;  c) i procedimenti da semplificare;  d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di  procedimenti;  e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo'  adottare un'autorizzazione generale;  f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti  per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.  1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente  del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica  amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province  autonome, all'Unione delle province italiane e all'Associazione  nazionale dei comuni italiani.";  c) al comma 2, le parole "Entro centottanta giorni dall'entrata  in vigore del presente decreto" sono soppresse;  d) al comma 3, le parole "con riferimento all'edilizia e  all'avvio di attivita' produttive" sono soppresse;  e) al comma 4, le parole "per l'edilizia e per l'avvio di  attivita' produttive" sono soppresse. 

2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre  2009 n. 178, le parole "per l'approvazione" sono soppresse. 

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si  provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili  a legislazione vigente.

Art. 16

Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli  italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge  costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della  Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"


1. Per il referendum confermativo del testo di legge  costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della  Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12  ottobre 2019:  a) il termine di cui all'articolo 12, comma 7, primo periodo,  della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' fissato alle ore 16 del  martedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;  b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale puo' disporre che la spedizione di cui all'articolo  12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,  avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;  c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di  cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,  e' stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;  d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di  cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e'  aumentato del 50 per cento.

Capo II  Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza 

Art. 17 - Stabilita' finanziaria degli enti locali

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza  sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il  termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30  settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada  antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni  per i quali il termine di novanta giorni e' scaduto alla data del 30  giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo  107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero e' scaduto  fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente  decreto. 

2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6,  comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' sospesa  fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in  data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un  piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorche' in corso di  approvazione a norma delle leggi vigenti in materia. 

3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18  agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente  all'accertamento da parte della competente sezione regionale della  Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli  obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal  2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o  rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31  dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti  in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti gia'  adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della  rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale. 

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 850 e' abrogato;  b) al comma 889, l'ultimo periodo e' soppresso.


Art. 18

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35


1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  e' abrogato.


Capo III  Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema  universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei  Vigili del fuoco 

Art. 19 - Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema  universitario

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "che hanno conseguito la  stabilita' e sostenibilita' del bilancio, nonche' risultati di  elevato livello nel campo della didattica e della ricerca," sono  soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente "Con decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il  Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per  l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica  periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del  limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo  5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;  b) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente  periodo: "La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non  diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base  mensile.";  c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti di cui al secondo  periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei  limiti delle facolta' assunzionali delle universita' interessate che  sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi.  I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota  del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.";  d) all'articolo 18, comma 4, le parole "non hanno prestato  servizio" sono sostituite dalle seguenti: "non hanno prestato  servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo,  ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di  cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),";  e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito  il seguente: "I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero  rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso,  non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di  progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire  assegni di durata annuale.";  f) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:  "5-bis. L'universita', qualora abbia le necessarie risorse nella  propria programmazione, nei limiti del le risorse assunzionali  disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella  qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il  primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b),  l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della  valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo  svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore  scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del  contratto.". 

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19,  dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: "10-bis. Con regolamento  da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle  universita' italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono  definite le modalita' di accreditamento dei corsi di studio da  istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in coerenza con  gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione  dell'efficienza delle universita'. Con decreto del Ministro  dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la  data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, e'  prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere  dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente  comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo sono abrogati.". 

3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale  rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai  corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonche' ai  corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti  di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma  9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli  esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale,  i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale.  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa  autorizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, anche  ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso  gli atenei, accreditati in conformita' alla disciplina di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. 

4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni  universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della  fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il  collegio sindacale. Le modalita' di nomina, la composizione, la  competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli  statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente  e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente e' nominato  dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel  registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque  anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.  Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero minimo  di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero  sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio.  Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla  fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle  finanze e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e sono  individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette  amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del  requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.  254, e' abrogato. 

5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto  2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato  decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in  possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia'  titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti  medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle  strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma  di formazione specifica per medico di medicina generale di cui  all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 

6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La commissione di  valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, e' composta da cinque membri di alta qualificazione  designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'universita' e della  ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia  nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  (ANVUR), dal presidente dell'European Research Council, dal  presidente dell'European Science Foundation e da un componente  designato dal presidente della Conferenza dei rettori e  dell'universita' (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta  dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.".

Art. 20

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)


1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente  decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3,  rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1°  gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio  tabellare, delle indennita' di rischio e mensile, dell'assegno di  specificita' e della retribuzione di rischio e di posizione quota  fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della  tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai  sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto  2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre  2005, n. 217. 

3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di  servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e le  ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, l'attribuzione  annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della  legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge  14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8  agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e  di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.

4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali  svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di  razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,  il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non  dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di  euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio  2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti  al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale  dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,  le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto  legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:  a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno  2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;  b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno  2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;  c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge  servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di  euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.

6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di  fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso  pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e  al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonche' al personale  appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali  antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni  specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura  nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni  nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300.  Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianita' di  effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e'  corrisposto un assegno una tantum di euro 400.

7. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle  responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di  soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento  dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione  di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di  livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'  incrementato:  a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e  posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a  decorrere dal 1° gennaio 2022;  b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio  2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo per la  retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale  dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco e' incrementato:  a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e  posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a  decorrere dal 1° gennaio 2022;  b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio  2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali  svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando  quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del  decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttivita'  del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'  incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243  a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della  spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui  agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217. 

10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale  appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei  vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a  decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita' di  rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto  del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita  nelle nuove misure previste per l'indennita' di rischio e indicate  nella relativa tabella C di cui al comma 1. 

11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi  di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020,  dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente provvedimento. 

12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo  sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31  dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli  124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica  l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 

13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei  vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo  consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli  scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in  godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione,  l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam  pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. 

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,  pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno  2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi  degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro  per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6  milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante  corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo  1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello  stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi  provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500 mila euro a  decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del  personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche  attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1, comma  138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo  decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali, tali  incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi  contributivi maturati a decorrere dalla medesima data. 

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Capo IV  Responsabilita' 

Art. 21

Responsabilita' erariale


1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,  dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La prova del dolo  richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.".  2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore  del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilita' dei  soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in  materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di  cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai  casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del  soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di  responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni  cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.


Art. 22

Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli  interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale


1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle  competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante  di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui  principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di  sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale  accertamento di gravi irregolarita' gestionali, ovvero di rilevanti e  ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le  vigenti procedure amministrative e contabili, e' immediatamente  trasmesso all'amministrazione competente ai fini della  responsabilita' dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo  21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio  della potesta' regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa,  provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni  di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del  personale amministrativo e della magistratura contabile.


Art. 23

Modifiche all'articolo 323 del codice penale


1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole "di  norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di  specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da  atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di  discrezionalita'".



Titolo III  Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione  dell'amministrazione digitale  Capo I  Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica  amministrazione

Art. 24

Identita' digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali


1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete  della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e  l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali,  al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) all'articolo 3-bis:  1) al comma 01, le parole ", lettere a) e b)" sono soppresse e  dopo le parole "identita' digitale" sono aggiunte le seguenti: "e  anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo  64-bis";  2) al comma 1-bis, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente "Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo  si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui  all'articolo 6-quater secondo le modalita' fissate nelle Linee  guida.";  3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente: "Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto  ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di gestione e di  aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi  di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di  impossibilita' sopravvenuta di avvalersi del domicilio";  4) al comma 3-bis, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente: "Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le  quali ai predetti soggetti puo' essere reso disponibile un domicilio  digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per superare il  divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e  consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.";  5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Fino alla  data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui  all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai  soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di  domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile,  come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra  firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed  inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di  ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma  autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le  disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12  dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle  modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione  e consegnati al destinatario.";  6) al comma 4-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo  3-bis, comma 1-ter, e alla realizzazione dell'indice di cui  all'articolo 6-quater, e' possibile eleggere il domicilio speciale di  cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio  digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.";  b) all'articolo 6-bis:  1) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:  "Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei  professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in  elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e  istituiti con legge dello Stato.";  2) al comma 5, dopo le parole "collegi professionali" sono  aggiunte le seguenti: "nonche' le pubbliche amministrazioni";  c) all'articolo 6-quater:  1) alla rubrica, dopo le parole "delle persone fisiche", sono  inserite le seguenti: ", dei professionisti" e dopo le parole "in  albi" sono inserite le seguenti ", elenchi o registri";  2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole "delle persone  fisiche" sono inserite le seguenti: ", dei professionisti" e le  parole "in albi professionali o nel registro delle imprese" sono  sostituite dalle seguenti: "nell'indice di cui all'articolo 6-bis";  al secondo periodo, le parole "dell'Indice" sono sostituite dalle  seguenti "del presente Indice"; in fine, e' aggiunto il seguente  periodo: "E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto  in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis,  di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale  professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.";  3) al comma 3, dopo le parole "domicili digitali" sono inserite  le seguenti: "delle persone fisiche";  d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le parole "per finalita'  diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque  connesse al conseguimento di finalita' istituzionali dei soggetti di  cui all'articolo 2, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per  l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2,  comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70";  e) all'articolo 64:  1) al comma 2-ter, dopo le parole "per consentire loro" sono  inserite le seguenti: "il compimento di attivita' e";  2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole "avviene  tramite SPID" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' tramite la carta  di identita' elettronica";  3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole "per  la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti", sono aggiunte  le seguenti: ", nonche' la facolta' di avvalersi della carta di  identita' elettronica"; al secondo periodo, dopo le parole  "L'adesione al sistema SPID" sono aggiunte le seguenti: "ovvero  l'utilizzo della carta di identita' elettronica";  4) al comma 2-nonies, le parole "la carta di identita'  elettronica e" sono soppresse;  5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti:  "2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono  iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile  anche in via telematica.  2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di  garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2,  del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio  europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di  riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del. decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'  digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di  sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati  dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni  o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita'  personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o  comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche,  secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.";  6) al comma 3-bis, dopo le parole "soggetti di cui all'articolo  2, comma 2," sono inserite le seguenti "lettere b) e c)" e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal  comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui  all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le  identita' digitali e la carta di identita' elettronica ai fini  dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi  on-line. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del  Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione  e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui  all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le  identita' digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei  professionisti ai propri servizi on-line.";  f) all'articolo 64-bis:  1) al comma 1-bis, le parole "con il servizio di cui al comma  1" sono sostituite dalle seguenti: "con i servizi di cui ai commi 1 e  1-ter";  2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: "1-ter. I  soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili  i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili  anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente  articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla  societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre  2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019, n. 12.  1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),  rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita' digitale e,  al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti  di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.  1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle  disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato  raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo  da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e  comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della  retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla  performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di  attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.";  g) all'articolo 65, comma 1:  1) alla lettera b), le parole "nonche' attraverso uno degli  altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-nonies, nei limiti  ivi previsti" sono sostituite dalle parole: "la carta di identita'  elettronica o la carta nazionale dei servizi;";  2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) ovvero  formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi  mobili di cui all'articolo 64-bis;";  3) alla lettera c-bis), il primo periodo e' sostituito dal  seguente: "ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal  proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui  all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un  domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto  presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio  elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal  Regolamento eIDAS.", e il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto,  la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e  per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter.".  2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.  217, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle  seguenti: "28 febbraio 2021";  b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;  c) il comma 5 e' abrogato.  3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "7.  La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal  centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identita'  rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identita' elettroniche  rilasciate in conformita' al decreto del Ministro dell'interno 8  novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identita'  elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate,  ancorche' in corso di validita', prima del centottantesimo giorno  precedente la scadenza.".  4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo  periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato  dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, e' fatto  divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del  predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare  credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri  servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando  l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza  e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Art. 25

Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici  e gestione dell'identita' digitale


1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di  conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:  a) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole  "conservatori di documenti informatici accreditati" sono sostituite  dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis,  lettera b)";  b) all'articolo 29:  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Qualificazione dei  fornitori di servizi";  2) al comma 1, al primo periodo, le parole "o di gestore  dell'identita' digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse e il  secondo periodo e' soppresso;  3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti  dai seguenti: "Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al  comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del  Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti  di onorabilita', affidabilita', tecnologici e organizzativi  compatibili con la disciplina europea, nonche' di garanzie  assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per  l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel  rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti  in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al comma  1 intendono svolgere.";  4) al comma 4, le parole "o di accreditamento" sono soppresse;  c) all'articolo 30, comma 1, le parole da "I prestatori" fino a  "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "I prestatori di servizi  fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata,  iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonche' i  gestori dell'identita' digitale e i conservatori di documenti  informatici";  d) all'articolo 32-bis, al comma 1, le parole "conservatori  accreditati" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui  all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)"; dopo il primo periodo e'  inserito il seguente: "Le sanzioni erogate per le violazioni commesse  dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono  fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro  40.000,00.";  e) all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), le parole  "accreditati come conservatori presso l'AgID" sono sostituite dalle  seguenti: "che possiedono i requisiti di qualita', di sicurezza e  organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea,  nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione,  gestione e conservazione dei documenti informatici nonche' in un  regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione  dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo  all'esigenza di assicurare la conformita' dei documenti conservati  agli originali nonche' la qualita' e la sicurezza del sistema di  conservazione.";  f) all'articolo 44, comma 1-ter, le parole "Il sistema" sono  sostituite dalle seguenti: "In tutti i casi in cui la legge prescrive  obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema". 

2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al  comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti  informatici si applicano le disposizioni vigenti fino alla data di  entrata in vigore del presente articolo.  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo le parole  "decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono aggiunte le seguenti:  "e i gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 del  medesimo decreto";  b) all'articolo 30-quater, comma 2, dopo il primo periodo e'  aggiunto il seguente: "L'accesso a titolo gratuito e' assicurato  anche ai gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche  propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al  sistema SPID.".


Art. 26

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica  amministrazione


1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27  dicembre 2019, n. 160, e le sue modalita' di funzionamento sono  disciplinate dalla presente disposizione. 

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:  a) «gestore della piattaforma», la societa' di cui all'articolo  8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;  b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1,  utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale,  le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;  c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi  nell'esercizio di attivita' ad essi affidati ai sensi dell'articolo  52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di  cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del  medesimo decreto legislativo;  d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli  enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato,  residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero  all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai  quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e  comunicazioni;  e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli  enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi  inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari  conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire,  consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e  comunicazioni notificati dalle amministrazioni;  f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai  delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;  g) «avviso di avvenuta ricezione», l'atto formato dal gestore  della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in  ordine alle modalita' di acquisizione del documento informatico  oggetto di notificazione;  h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il codice  univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione  richiesta dalle amministrazioni;  i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della  piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine  alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione  in formato elettronico e alle modalita' di acquisizione del documento  informatico oggetto di notificazione. 

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e  comunicazioni, in alternativa alle modalita' previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le  amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla  piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione,  trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione  temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla  piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo  decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di  «tecnologie basate su registri distribuiti», come definite  dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  il gestore della piattaforma assicura l'autenticita', l'integrita',  l'immodificabilita', la leggibilita' e la reperibilita' dei documenti  informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li  rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla  piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la  consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di  notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle  disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee  guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo,  individua le modalita' per garantire l'attestazione di conformita'  agli originali analogici delle copie informatiche di atti,  provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso  certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in  grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto  dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i  soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2),  3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano  e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformita' agli  originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti,  avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la  conformita' di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai  sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma puo' essere  utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e  comunicazioni per i quali non e' previsto l'obbligo di notificazione  al destinatario. 

4. Il gestore della piattaforma, con le modalita' previste dal  decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o  comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile  dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta  ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo  univoco della notificazione (IUN), nonche' le modalita' di accesso  alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di  notificazione. 

5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, e'  inviato con modalita' telematica ai destinatari titolari di un  indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio  elettronico di recapito certificato qualificato:  a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis,  6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di  legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a  tali atti o affari e' riferita la notificazione;  c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche  amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalita'  previste dai decreti di cui al comma 15. 

6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio  elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il  gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna  decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di  tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il  servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano  saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta  valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in  apposita area riservata, per ciascun destinatario della  notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le  modalita' previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta  notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza  ulteriori adempimenti a proprio carico. 

7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di  avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato cartaceo,  a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le  modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con  applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge. L'avviso  contiene l'indicazione delle modalita' con le quali e' possibile  accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della  notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita' previste dal  decreto di cui al comma 15, il destinatario puo' ottenere la copia  cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi  destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non  certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito  digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della  piattaforma invia un avviso di cortesia in modalita' informatica  contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione.  L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di  accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82. 

8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene  tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale  di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identita'  elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto  legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il  reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti  informatici oggetto di notifica, e' assicurato anche tramite il punto  di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82. Con le modalita' previste dal decreto di cui al comma  15, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso  alla piattaforma a uno o piu' delegati. 

9. La notificazione si perfeziona:  a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento  informatico e' reso disponibile sulla piattaforma;  b) per il destinatario:  1) il settimo giorno successivo alla data di consegna  dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante  dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica  certificata o del servizio elettronico di recapito certificato  qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma  o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il  quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di  mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione  e' consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette  giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;  2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della  notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;  3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il  destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma,  al documento informatico oggetto di notificazione.

10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del  documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza  dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione  correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o  comunicazione. 

11. Il gestore della piattaforma, con le modalita' previste dal  decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla  piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni  opponibili ai terzi relative:  a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici  sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;  b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data  dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di  cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c);  c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso  di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta  elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito  certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;  d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso  disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del  comma 6;  e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento  informatico oggetto di notificazione;  f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del  comma 13;  g) alla data di ripristino delle funzionalita' della piattaforma  ai sensi del comma 13. 

12. Il gestore della piattaforma rende altresi' disponibile la  copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli  atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre  1982, n. 890, dei quali attesta la conformita' agli originali. 

13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore  con le modalita' previste dal comma 15, lettera d), qualora renda  impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei  documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al  destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione  e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione,  comporta:  a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti  dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e  comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di  malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla  comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalita' della  piattaforma;  b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o  facolta' dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli  atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,  scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno  successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle  funzionalita' della piattaforma. 

14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e  comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste  a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al  fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro  delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  disciplinate le modalita' di determinazione e anticipazione delle  spese e i criteri di riparto. 

15. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la  digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e  il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di  competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da  adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n. 82:  a) e' definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e  il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La  piattaforma e' sviluppata applicando i criteri di accessibilita' di  cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di  usabilita', completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,  affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' e  interoperabilita';  b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali  le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili  telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di  notificazione;  c) sono stabilite le modalita' con le quali il gestore della  piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai  terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle  amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche' il domicilio del  destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a)  alla data della notificazione;  d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma,  nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma  attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua  funzionalita';  e) sono stabilite le modalita' di accesso alla piattaforma e di  consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da  parte dei destinatari e dei delegati, nonche' le modalita' con le  quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il  destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto  oggetto di notificazione;  f) sono stabilite le modalita' con le quali i destinatari  eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche  attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati  la delega per l'accesso alla piattaforma, nonche' le modalita' di  accettazione e rinunzia delle deleghe;  g) sono stabiliti i tempi e le modalita' di conservazione dei  documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;  h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le quali  i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione  dell'avviso di cortesia di cui al comma 7;  i) sono individuate le modalita' con le quali i destinatari  dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo  ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;  l) sono disciplinate le modalita' di adesione delle  amministrazioni alla piattaforma. 

16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza  del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di  corretto funzionamento della piattaforma, e' fissato il termine a  decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla  piattaforma. 

17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1  non si applica:  a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di  misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai  provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;  b) agli atti della procedura di espropriazione forzata  disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui  agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo  decreto;  c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorita'  provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche  manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali,  autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo,  soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli  stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni  altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica  sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi. 

18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi  centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un  anno". 

19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La societa' di  cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della  piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo  3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il  riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprieta' del  suddetto fornitore." 

20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione  e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di  notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il  territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al  nuovo servizio di notificazione digitale.

21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano  le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e  l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse  di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n.  160.


Art. 27

Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica  avanzata e dell'identita' digitale per l'accesso ai servizi bancari


1. Ferma restando l'applicazione delle regole tecniche di cui  all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto  della disciplina europea, si puo' procedere alla verifica  dell'identita' dell'utente anche tramite uno dei seguenti processi:  a) processi di identificazione elettronica e di autenticazione  informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti  dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della  Commissione del 27 novembre 2017 gia' attribuite, dal soggetto che  eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato  ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n. 231;  b) processi di identificazione elettronica e di autenticazione  informatica, a due fattori, basati su credenziali gia' rilasciate  all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione  dell'Identita' Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  c) processi di identificazione elettronica e di autenticazione  informatica, basati su credenziali di livello almeno "significativo",  nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato,  oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi  dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno  "significativo".  2. I soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata  conservano per almeno venti anni le evidenze informatiche del  processo di autenticazione in base al quale e' stata attribuita la  firma elettronica avanzata.  3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate  le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), le parole "gli estremi  del documento di identificazione" sono soppresse;  b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla  seguente: "a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua  identita' sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da  una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano  nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica  dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza  del quale opera in nome e per conto del cliente;";  c) all'articolo 19, comma 1:  1) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente:  "2) per i clienti in possesso di un'identita' digitale, con livello  di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui  all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e  della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonche' di  un'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo,  rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica  compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma  dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato  per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine,  identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica  sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia  per l'Italia digitale;";  2) alla lettera a), dopo il numero 4) e' inserito il seguente:  "4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata  su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4  del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27  novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale  modalita' di identificazione e verifica dell'identita' puo' essere  utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di  pagamento e dispositivi analoghi, nonche' a strumenti di pagamento  basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici,  con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti  sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare  direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di  pagamento;";  3) alla lettera b) prima della parola "laddove" e' inserita la  seguente: "solo".


Art. 28

Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli  atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e  stragiudiziale


1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con  modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate  le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole "entro  il 30 novembre 2014" sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i  seguenti periodi: "Con le medesime modalita', le amministrazioni  pubbliche possono comunicare altresi' gli indirizzi di posta  elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche  territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni  per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi  l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in  relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o  legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio  tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono  altresi' comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica  certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di  cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree  organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del  giudizio.";  b) all'articolo 16, il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13.  In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le  comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano  ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si  effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.";  c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole "del comma 1" sono  sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1-ter" e dopo il comma  1-bise' aggiunto il seguente: "1-ter. Fermo restando quanto previsto  dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di  rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata  indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la  notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia  civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e'  validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale  indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino  indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili  digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta  elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni  delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione  pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica  degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie  presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche  amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo  di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco  di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, per detti organi o articolazioni.".  2. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter,  comma 1-ter, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile  dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia,  da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per  l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del  decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.

Art. 29

Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilita'  agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale  informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei  titolari di contrassegni


1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli  strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "della pubblica  amministrazione" sono inserite le seguenti: ", nonche' alle strutture  ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi  e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete";  b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole "comma  1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis";  c) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  "1-bis. La presente legge si applica altresi' ai soggetti giuridici  diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico  attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio,  negli ultimi tre anni di attivita', superiore a novecento milioni di  euro.";  d) all'articolo 4:  1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La  previsione di cui al secondo periodo si applica anche  all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.";  2) al comma 2, le parole "comma 1" sono sostituite dalle  seguenti: "commi 1 e 1-bis";  e) all'articolo 7:  1) al primo comma, le parole "L'Agenzia", sono sostituite dalle  seguenti: "Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  l'Agenzia";  f) all'articolo 9:  1) al comma 1, dopo le parole "della presente legge" sono  inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,  comma 1";  2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis.  L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, e' accertata e  sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto  discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si  osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo  I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito  dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge,  fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte  del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al  periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa  pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.".  2. All'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018, n. 145, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 489, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Il Fondo e' destinato all'istituzione di una piattaforma unica  nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto  dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di  circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi  dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la  mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari  dei predetti contrassegni.",  b) il comma 491, e' sostituito dal seguente: "491. Con decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,  sentite le associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, previa  intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui  al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento  dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2,  lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli  2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati  personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  nonche' previo parere del Garante per la protezione dei dati  personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo  2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della  piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi anche della societa' di  cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le  risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Art. 30

Misure di semplificazione in materia anagrafica

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 3:  1) al terzo periodo, la parola "esclusivamente" e' soppressa;  2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "La  certificazione dei dati anagrafici in modalita' telematica e'  assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante  l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico  qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.";  3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANPR  attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per  garantire la circolarita' anagrafica e l'interoperabilita' con le  altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di  servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).";  b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. In relazione  ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni  e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre  2014, n. 194, con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno,  d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la  digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione,  sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia  per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione  delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento  dell'ANPR.".  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 13, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: "Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono  rese anche in modalita' telematica attraverso i servizi resi  disponibili dall'ANPR.";  b) all'articolo 33, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: "Il rilascio di certificati anagrafici in modalita'  telematica e' effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le  modalita' indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo  7 marzo 2005 n. 82.";  c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: "sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalita'  telematica mediante i servizi dell'ANPR".  3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'  operata con le risorse stanziate nello stato di previsione del  Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.


Capo II  Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle  pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione  amministrativa 

Art. 31

Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche  amministrazioni e dell'attivita' di coordinamento nell'attuazione  della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza  nazionale cibernetica

1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete  della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle  tecnologie digitali, nonche' il coordinamento dell'azione di  attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 12:  1) al comma 3-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente: "In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i  soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della  disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano  ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle  informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e  degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione  delle proprie reti, nonche' promuovendo la consapevolezza dei  lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la  diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro  l'uso di webcam e microfoni.";  2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: "3-ter. Al fine  di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalita' di  esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui  all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e  sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con  modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad  applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della  prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n.  300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22  maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza  informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard  nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti,  nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro  degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati  tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione  di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di  attivita' che possono essere svolte.";  b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole "L'AgID"  sono sostituite dalle seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei  ministri, anche avvalendosi dell'AgID," e, infine, dopo le parole  "migliorino i servizi erogati" sono aggiunte le seguenti:  "assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea  con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali  per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la  consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi  informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida  che disciplinano anche la tipologia di attivita' che possono essere  svolte.";  c) all'articolo 14-bis:  1) al comma 2, lettera h), le parole "ovvero, su sua richiesta,  da parte della stessa AgID" sono soppresse;  2) al comma 3, le parole "nonche' al Dipartimento per  l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei  ministri" sono soppresse;  d) all'articolo 17, comma 1-quater, le parole "a porvi rimedio  tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni" sono sostituite  dalle seguenti: "ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre  trenta giorni, le attivita' necessarie a porvi rimedio e a  concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessita' tecnologica delle attivita' richieste", nonche', dopo  l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: "Il mancato avvio delle  attivita' necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del  termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della  misurazione e della valutazione della performance individuale dei  dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165.". 

2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21  settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre 2019, n. 133, le parole "ovvero le centrali di committenza  alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512,  della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere  all'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "che intendano  procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle  quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma  512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento". 

3. E' istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del  Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione  civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione  Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione  generale, cui e' preposto un dirigente di livello generale dell'area  delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la  funzionalita' delle attivita' di innovazione tecnologica e di  digitalizzazione, nonche' dei sistemi informativi del Ministero  dell'interno e delle Prefetture-UTG. 

4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, sulla scorta  di quanto previsto dal comma 3, e' incrementata di un posto di  funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale  dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di  assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla  soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di  livello non generale della medesima area, equivalente sul piano  finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo  periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi  dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione  digitale la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti e delle  attivita' da essa gestiti, provvede alla definizione e allo sviluppo  di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle  amministrazioni committenti, in qualita' di innovation procurement  broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei beni e dei servizi  funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto  innovativo, la medesima societa' non si avvale di Consip S.p.A. nella  sua qualita' di centrale di committenza in deroga all'ultimo periodo  dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti di cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili a legislazione vigente.


Art. 32

Codice di condotta tecnologica


1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi  informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche  amministrazioni su tutto il territorio nazionale, al decreto  legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l'articolo 13, e' inserito il  seguente:  "Art. 13-bis. (Codice di condotta tecnologica ed esperti) - 1. Al  fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e  garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie  iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo  2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili,  progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale  italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica  adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del  Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale,  sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui  all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.  65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. 

2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalita' di  progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e  servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della  disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza  cibernetica. 

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che  avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a  rispettare il codice di condotta tecnologica e, possono avvalersi,  singolarmente o in forma associata, di uno o piu' esperti in possesso  di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello  sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione  tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle  risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo.  Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali  attivita', ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti  svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione  digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonche' il limite  massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e  qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da  riconoscere agli esperti. 

4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi, e'  sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti  previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche' la possibilita'  di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie  allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile,  assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea  con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali  per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la  consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi  informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida,  e disciplinando anche la tipologia di attivita' che possono essere  svolte.

5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica  da parte dei soggetti interessati e puo' diffidare i soggetti a  conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La  progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e  sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica  costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di  un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle  strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30  per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento  accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti  competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi  nell'ambito delle medesime strutture.".


Capo III  Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali 

Art. 33

Disponibilita' e interoperabilita' dei dati delle pubbliche  amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi


1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio  informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per  fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
"3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del  Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il  quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere  disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni  pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di  rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce  mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante  obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture  competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento,  della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio  collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti,  oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle  medesime strutture.";  b) dopo l'articolo 50-ter, e' inserito il seguente: "Art.  50-quater (Disponibilita' dei dati generati nella fornitura di  servizi in concessione) 1. Al fine di promuovere la valorizzazione  del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca  e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche  amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le  pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in  concessione e' previsto l'obbligo del concessionario di rendere  disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e  generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche  all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati  di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel  rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per  la protezione dei dati personali.".


Art. 34

Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati


1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio  informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e la  semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l'articolo  50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal  seguente:  "Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)1. La Presidenza  del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e  la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)  finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio  informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di  cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condivisione dei dati tra i  soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione  degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in  conformita' alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti  dall'articolo 50. 

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita dalla  Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' costituita da  un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilita'  dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche  amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita' di  cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la  gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad  operare sulla stessa, nonche' la raccolta e conservazione delle  informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo  tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la  messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati,  di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le  interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della  Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformita' alle Linee  guida AgID in materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo  API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I  soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi  alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili  le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura  prioritariamente l'interoperabilita' con il sistema informativo  dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con  l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo  62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal  Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la  protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza  unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard  tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilita', di  disponibilita' e di interoperabilita' per la gestione della  piattaforma nonche' il processo di accreditamento e di fruizione del  catalogo API.  3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i  dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza  nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. 

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri,  di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il  Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati  personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'  stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale  dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalita' e le  modalita' di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del  Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono  titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 

5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e  accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e  anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico  risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti  responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non  inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del  trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei  dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o  incentivi nell'ambito delle medesime strutture. 

6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale  Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del  trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi  dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo  e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della  Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti accreditati che  trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento. 

7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita'  gia' previsti dalla legislazione vigente. 

8. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le  risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente.".  2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2-bis, dopo le parole "secondo standard e criteri di  sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida" sono aggiunte le  seguenti: "e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter";  b) il comma 2-ter e' abrogato.  3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, la lettera c) e' abrogata.

Art. 35

Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del  Paese


1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di tutelare  l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza  le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualita', la  sicurezza, la scalabilita', l'efficienza energetica, la sostenibilita' economica e la continuita' operativa dei sistemi e dei  servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove  lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata  sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento  dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al  comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le  amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma  3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di  efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa,  migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i  relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal  regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo  periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra  infrastruttura propria gia' esistente e in possesso dei requisiti  fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le  amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri  servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal  regolamento di cui al comma 4.";  b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:  "1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi  dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel  rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita'  dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione  delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei  requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso  l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura gia'  esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento  di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono  migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto  previsto dal regolamento di cui al comma 4.  1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con  cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di  Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle  informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2  e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del  Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e  1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre  2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019, n. 13, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella  pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle  infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2,  comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica  amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la  parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture  digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle  amministrazioni locali e' sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";  c) al comma 2, le parole "un impianto informatico atto" sono  sostituite dalle seguenti: "uno o piu' sistemi informatici atti"; le  parole "apparati di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "risorse  di calcolo"; e le parole "apparati di memorizzazione di massa" sono  sostituite dalle seguenti: "sistemi di memorizzazione di massa";  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'AgID, con proprio  regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza  del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta  dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con  modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 13, stabilisce i  livelli minimi di sicurezza, capacita' elaborativa, risparmio  energetico e affidabilita' delle infrastrutture digitali per la  pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai  commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualita',  di sicurezza, di performance e scalabilita', interoperabilita',  portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.";  e) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Le  disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando  quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto  dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attivita' e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia  giudiziaria, nonche' quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte  dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.";  f) al comma 4-ter le parole "al comma 4" sono sostituite dalle  seguenti "al comma 1-ter";  g) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: "4-quater. Gli  obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano  alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2,  comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.". 

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma  407 e' abrogato.

3. All'attuazione della presente disposizione le amministrazioni  pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.


Capo IV  Misure per l'innovazione  Art. 36

Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione


l. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica  amministrazione, nonche' lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle  tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le  imprese, le Universita', gli enti di ricerca e le societa' con  caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui  all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che  intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione  tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla  struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per  la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale  domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da  quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella  domanda e' indicato il titolare della richiesta e il responsabile  della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili  di innovazione, la durata, le finalita' del progetto e della  sperimentazione, nonche' i risultati e i benefici attesi, le  modalita' con le quali il richiedente intende svolgere il  monitoraggio delle attivita' e valutarne gli impatti, nonche' gli  eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si  propongono per la loro mitigazione. 

2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al  Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi  alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal  ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta  di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del  Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si  applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il  Ministero dello sviluppo economico puo' richiedere chiarimenti o  integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la  richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a  decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla  scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata  trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del  richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.  Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di  innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi  impatti sulla qualita' dell'ambiente o della vita e che presentano  concrete probabilita' di successo, la competente struttura della  Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero  dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la  durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta,  stabilendone le modalita' di svolgimento e imponendo le prescrizioni  ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando  comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative  all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi,  autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di  altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attivita' oggetto  di sperimentazione sia soggetta anche a pareri, intese, concerti,  nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque  denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente  struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede,  d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli  articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7  agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti. 

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non puo' essere disposta  in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute,  dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di  disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure  di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, ne' possono essere violati o elusi vincoli inderogabili  derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi  internazionali. 

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri  competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il Ministero  dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e  verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento  dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualita'  dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni  imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni  e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione,  assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a  quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura  della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la  trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello  sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione. 

5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente  trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri  competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello  sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i  risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonche' i  benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della  Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la  trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante  la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il  contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se  l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si e' conclusa  positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei  ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunita' di  modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che  disciplinano l'attivita' oggetto di sperimentazione.

6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di  cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il  Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per  materia, promuove le iniziative normative e regolamentari  eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attivita'  oggetto di sperimentazione. 

7. L'impresa richiedente e' in via esclusiva responsabile dei danni  cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della  sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2  non esclude o attenua la responsabilita' dell'impresa richiedente.  8. Il presente articolo non si applica alle attivita' che possono  essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30  aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al  presente articolo non puo' essere disposta la sperimentazione in  materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta  elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro  servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di  disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che  danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea, nonche' in  materia di sicurezza nazionale. E' altresi' esclusa l'autorizzazione  alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia  anagrafica, di stato civile, di carta d'identita' elettronica, elettorale e referendaria, nonche' con riguardo ai procedimenti di  competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi  a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e  patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto  abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio  nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o  comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia  di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad  essi connessi.  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente  struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente.

Art. 37

Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica  certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e  professionisti


1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui  all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di  semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni  telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni  nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel  CAD, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 6:  1) primo periodo, le parole da "indirizzo di posta elettronica  certificata" fino a "con analoghi sistemi internazionali" sono  sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1,  comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";  2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Entro il 1°  ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria,  comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se  non hanno gia' provveduto a tale adempimento.";  3) al terzo periodo, le parole "dell'indirizzo di posta  elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "del  domicilio digitale";  b) al comma 6-bis:  1) al primo periodo, le parole "indirizzo di posta elettronica  certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale", le  parole "per tre mesi," sono soppresse e, infine, le parole  "l'indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle  seguenti: "il domicilio digitale";  2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto  previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i  soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio  domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio  digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese  ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista  dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.  L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione  della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio  digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip  S.p.A. in conformita' alle linee guida adottate dall'Agenzia per  l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi  sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui  ricavati delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino  alla loro concorrenza.";  c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: "6-ter. Il  Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva,  anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo,  chiede alla societa' di provvedere all'indicazione di un nuovo  domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta  giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della  stessa societa', procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la  procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del  Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del registro di cui  all'articolo 2189 del codice civile.";  d) al comma 7:  1) al primo periodo, le parole da "indirizzo di posta  elettronica" fino a "del presente decreto" sono sostituite dalle  seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82";  2) al secondo periodo, le parole "con il relativo indirizzo di  posta elettronica certificata." sono sostituite dalle seguenti: "e il  relativo domicilio digitale.";  3) al terzo periodo le parole "indirizzo di posta elettronica  certificata" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio digitale";  e) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: "7-bis. Il  professionista che non comunica il proprio domicilio digitale  all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a  diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o  Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,  il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della  sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello  stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato  previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle  pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero  la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di  cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82  l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma  dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19  marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di  commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del  Ministero vigilante sui medesimi.";  f) il comma 8 e' abrogato;  g) il comma 9 e' abrogato;  h) il comma 10 e' abrogato.  2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'ufficio del registro  delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di  un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio  digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista  dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa  che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese  individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non  hanno gia' indicato, all'ufficio del registro delle imprese  competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro  il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo  relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle  imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali  attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato  il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui  domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro  delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo  2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a  regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il  termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle  imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che  rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale  inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un  nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi  trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte  dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla  cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il  provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del  registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del  registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della  sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale,  acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in  conformita' alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia  digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati  delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino alla loro  concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle  imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti  dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.".

Titolo IV  SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN  ECONOMY

Capo I  Semplificazioni in materia di attivita' di impresa e investimenti  pubblici

Art. 38

Misure di semplificazione per reti  e servizi di comunicazioni elettroniche

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: "e ad esse si applica  la normativa vigente in materia" sono aggiunte le seguenti: ", fatto  salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle  autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni  elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua  il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti  di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si  applica la disciplina edilizia e urbanistica";  b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole "nel caso di  modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di  titolo abilitativo" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le  modifiche relative al profilo radioelettrico"; in fine, e' aggiunto  il seguente periodo: "I medesimi organismi di cui al primo periodo si  pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento  dell'autocertificazione.";  c) dopo l'articolo 87-ter e' inserito il seguente:  "Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):  1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il  potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza,  sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri  eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette  necessita' e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro  collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio  lavori all'amministrazione comunale. L'impianto e' attivabile  qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa  richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i  controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,  non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. 

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui  permanenza in esercizio non superi i sette giorni, e' soggetta ad  autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla  realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi  competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della  legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonche' ad ulteriori enti di  competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo  elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in  deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.";  d) all'articolo 88:  1) al comma 1, le parole "un'istanza unica" sono soppresse ed e'  aggiunto infine il seguente periodo: "L'istanza cosi' presentata  avra' valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili  connessi agli interventi di cui al presente articolo.";  2) ai commi 4 e 9, le parole "gli atti di competenza delle singole  amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di  assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli  scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di  competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o  servizi pubblici interessati"; 3) al comma 7, terzo periodo, le parole "posa di cavi o tubi aerei  su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e'  ridotto a otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "posa di cavi  o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti  esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni",  e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "I predetti  termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per  l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti,  aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili  appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri  enti pubblici.";  e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo "Rimane fermo  l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145." e'  soppresso;  f) l'articolo 127 e' abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla  determina di assegnazione dei diritti d'uso sono riportate le  caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento  degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259  del 2003;  g) l'articolo 36, i commi 3 e 4 dell'articolo 145 e il comma 2  dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati.  2. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  "2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma  2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°  agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali,  alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni  elettroniche e' consentito effettuare gli interventi di scavo,  installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica  mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio  attivita' all'amministrazione locale competente e agli organismi  competenti a effettuare i controlli contenente le informazioni di cui  ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259  del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza unica  effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle  infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento  dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati,  relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti  radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le  procedure semplificate di cui all'articolo 87- bis del decreto  legislativo n. 259 del 2003.". 

3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di  cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20  febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, e' considerata  attivita' libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui  agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259. 

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,  il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Qualora siano  utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a  basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini  dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18  aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai del  decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori e'  subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore  di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorita'  locale competente, di documentazione cartografica prodotta  dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello  dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonche' di  documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione.  La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti  accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati  in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di  rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio  dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera  dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, e'  altresi' depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione degli spazi  oggetto degli interventi.". 

5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure  autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni,  all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo  il comma 1 sono inseriti i seguenti:  "1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture  digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale,  la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli  operatori puo' essere effettuata con la metodologia della micro  trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale  riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con  profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito  urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul  marciapiede.  1-ter. L'Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme  restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte  dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura  a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori  accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le  concrete modalita' di lavorazione allo scopo di garantire le  condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della  sovrastruttura stradale.  1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di scavo e  riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno  all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.". 

6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6  e' sostituito dal seguente: "6. I comuni possono adottare un  regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e  territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della  popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti  sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della  possibilita' di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree  generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di  comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di  incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti  contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici,  magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli  obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi dell'articolo  4.". 

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del  comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio  triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al Ministero dello Sviluppo Economico.


Art. 39

Semplificazioni della misura Nuova Sabatini


1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  le parole "In caso di finanziamento di importo non superiore a  100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione",  sono sostituite dalle seguenti: "In caso di finanziamento di importo  non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in  un'unica soluzione.". 

2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "I contributi di cui  al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica  soluzione, con modalita' procedurali stabilite con decreto, del  Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento  di 60 milioni di euro, l'intervento puo' essere cofinanziato con  risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei,  anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui  al secondo periodo.".


Art. 40

Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle  imprese e dall'albo degli enti cooperativi


1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio  disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile,  nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente  alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel  registro imprese, e' disposto con determinazione del conservatore. Il  conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle  societa' di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia  delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio  della societa' da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove  siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli  atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 

2. Per le societa' di capitali e' causa di scioglimento senza  liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque  anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove  l'inattivita' e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno  una delle seguenti circostanze:  a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del  capitale sociale in lire;  b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese  dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro  delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle societa' a  responsabilita' limitata e alle societa' consortili a responsabilita'  limitata.  3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di  accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel  registro delle imprese. 

4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta  iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle  imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e  motivata domanda di prosecuzione dell'attivita' e per presentare le  domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi  di legge. 

5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda  di prosecuzione dell'attivita' di cui al comma 4, il conservatore  iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del  provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza  liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso  il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle  imprese, verificata altresi' l'eventuale cancellazione della partita  IVA della societa' e la mancanza di beni iscritti in pubblici  registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione  della societa' dal registro medesimo. 

6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese  e' comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione. 

7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato puo'  ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del  registro delle imprese. 

8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del  giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice  civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi  dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle  imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo  9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della  trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'lNPS,  all'lNAIL, ed agli altri enti collegati. 

9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n. 221, e' sostituito dal seguente:  "16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono  cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui  al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile  ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile,  permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle  imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti  e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma  15." 

10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.  33, e' sostituito dal seguente:  "7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al  comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del  registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del  conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma,  del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del  registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il  mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.". 

11. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per  l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il  primo comma e' aggiunto il seguente:  "Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo  comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n.  580, trasmette all'autorita' di vigilanza, alla chiusura di ogni  semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in  liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di  esercizio da oltre cinque anni. L'autorita' di vigilanza verifica  l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita  indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle  convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti  autorita' detentrici dei registri predetti.". 

12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il  primo comma e' aggiunto il seguente:  "L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di  cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata  della conservatoria competente per territorio che provvede, senza  indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle  domande in quello indicate.".


Art. 41

Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti  pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle  Amministrazioni pubbliche


1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti  pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione  amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita' e  unicita' dell'invio dei dati, semplificare le modalita' di utilizzo  del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici,  all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2,  sono aggiunti, in fine, i seguenti:  "2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare  adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di  investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti  codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale  dell'atto stesso.  2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che  dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di  progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il  Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di  spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette  misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore  complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per  la programmazione e il coordinamento della politica economica, il  Dipartimento ella Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento  per le Politiche di Coesione concordano modalita' per fornire il  necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione  e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi  progetti finanziati.  2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico  danno notizia, con periodicita' annuale, in apposita sezione dei  propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,  indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti  finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione  finanziario e procedurale.  2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorita' politica  delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del  Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica  economica, presenta al Comitato Interministeriale per la  Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione  della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti  dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine,  il Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale, con il supporto  del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato  Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa  sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti  pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo  sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria  dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la  programmazione e il coordinamento della politica economica e del  Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione  applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni  pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui  alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove  presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui  all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema  della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007,  n. 144.  2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni  provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali  disponibili allo scopo a legislazione vigente.". 

2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del fondo pari a  900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al  finanziamento delle attivita' di cui al comma 5.". 

3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:  "2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e  coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee  guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri  di proporzionalita' e semplificazione, fermi restando i controlli di  regolarita' amministrativo contabile degli atti di spesa previsti  dalla legislazione vigente.".


Art. 42

Semplificazioni dell'attivita' del Comitato interministeriale per la  programmazione economica

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal  2019 al 2022";  b) dopo le parole: "soggetto aggiudicatore", sono aggiunte le  seguenti: ", anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente,  previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di  servizi,";  c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di  approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.". 

2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, e'  inserito il seguente:  "8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale  approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli  approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n.  211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in  corso d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto  attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da  finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le  risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali  autorizzazioni.". 

3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-octies e'  aggiunto, il seguente:  "27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e  del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia'  approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione  economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile  2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31  dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle  proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza  nell'anno successivo.". 

4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4  e' sostituito dal seguente: "4. Il Dipartimento per la programmazione  e il coordinamento della politica economica della Presidenza del  Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di  ciascun anno, una relazione concernente l'attivita' e le  deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione  economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere  dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attivita' svolte in  materia di sviluppo sostenibile.".


Art. 43

Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in  agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni  individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38,  comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111


1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione delle  attivita' amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e  successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in  agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive  introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno,  nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono  adottate le seguenti misure:  a) e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle  parcelle agricole in conformita' all'articolo 5 del regolamento  delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014,  basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano  l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli  adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa  dell'Unione e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle  attivita' di gestione e di controllo di competenza delle  amministrazioni pubbliche;  b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del  decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,  banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma  3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e' costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui  all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica,  conseguentemente per le finalita' di cui al presente articolo, il  fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente  in modalita' grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei  procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi  contenute;  c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o  dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b),  e' verificata sulla base del sistema di identificazione della  parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali  individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo  aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione  geografica delle superfici. 

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi. 

3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,  convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla rubrica, dopo le parole: "imprese agricole" sono inserite  le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";  b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque  ricorrono, sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";  c) al comma 3:  1) al primo periodo, le parole "sola", "per la prima volta" e  "entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto  di diffida" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: "entro un termine non superiore a novanta giorni, anche  presentando, a tal fine, specifici impegni";  2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "anche tramite comunicazione al consumatore";  3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "La  diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in commercio, a  condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di  cui al presente comma.". 

4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) all'articolo 12, comma 2, le parole ", da effettuare almeno  cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'", sono soppresse;  b) all'articolo 14, comma l, le parole ", entro il quinto giorno  antecedente alla loro effettuazione,", sono soppresse;  c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La  detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad  apposita registrazione. L'ufficio territoriale puo' definire  specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.";  d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole "per le partite  medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi eventuali  provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita'  naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione  di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente  agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione";  e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-  bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali ovvero di  adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza  maggiore, riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano  temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di  produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo  di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della  pertinente zona geografica delimitata.". 

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,  ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il  seguente: "Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in  cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e'  avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da  calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure  sanitarie o fitosanitarie.". 

6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.  462, le parole "di uno" sono soppresse. 

7. All'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS" a "di variazione" sono  sostituite dalle seguenti: "l'INPS provvede alla notifica ai  lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo  raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'" e il terzo periodo e' soppresso.


Art. 44

Misure a favore degli aumenti di capitale


1. Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia  rappresentata almeno la meta' del capitale sociale, non si applica la  maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del  capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368,  secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo  2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni  aventi ad oggetto:  a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai  sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;  b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente  di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441,  quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal  presente articolo;  c) l'attribuzione agli amministratori della facolta' di aumentare  il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile. 

2. Nei casi di cui al comma 1, la deliberazione e' pertanto  validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del  capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda  maggioranze piu' elevate. 

3. Sino alla data del 30 aprile 2021, le societa' con azioni  quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con  nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi  dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile,  anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del  20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di  mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento  del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla  norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per  discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della meta'. 

4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del  codice civile, come modificato dal presente articolo, sono sostituiti  dai seguenti:  "L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione  presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa  nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della societa',  con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo,  l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di  pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della  societa'. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso  un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione  dell'offerta sul sito internet della societa' con le modalita' sopra  descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle  imprese.  Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne facciano  contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella  sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in  azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in  mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di  negoziazione, la societa' puo' prevedere che il diritto di prelazione  sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente  all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di  azioni sottoscritte.  Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione  che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere  liberate mediante conferimenti in natura. Nelle societa' con azioni  quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali  di negoziazione il diritto di opzione puo' essere escluso dallo  statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale  preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle  azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni  preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al  valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato in apposita  relazione da un revisore legale o da una societa' di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono  risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata  presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della societa'  entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto  previsto dalle leggi speciali.".


Art. 45

Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto  da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner  S.p.A. in amministrazione straordinaria


1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n.  2, le parole "entro sei mesi dall'erogazione" sono sostituite dalle  seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".


Art. 46

Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali


1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) all'articolo 4:  1) al comma 7-bis, le parole "Il Segretario generale dell'Autorita'  di sistema portuale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Commissario  straordinario del Governo di cui al comma 6";  2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:  "7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6,  anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione  territoriale:  a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle  iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena  operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della ZES, ferme  restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali  coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico,  anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo  dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e  istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;  b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per  l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle  aree ZES;  c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno  del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per  l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione  necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;  d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni  tra le amministrazioni locali e statali coinvolte  nell'implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare  procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli  insediamenti produttivi nelle aree ZES.  7-quater. Alle attivita' previste dal comma 7-ter, l'Agenzia per la  coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e  maggiori oneri per la finanza pubblica.";  b) all'articolo 5, comma 1:  1) alla lettera a-ter), le parole "entro trenta giorni dalla data  di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite  dalle seguenti: "su impulso del Commissario straordinario del Governo  di cui all' articolo 4, comma 6";  2) la lettera a-sexies) e' sostituita dalla seguente: "a-sexies)  nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone  franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che  istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di  delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche  doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni  proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da ciascun Comitato di  indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;".


Art. 47

Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per  gli investimenti nella coesione e nelle riforme


1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Accelerazione  nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli  investimenti nella coesione e nelle riforme";  b) al comma 1, dopo le parole "all'utilizzazione" sono inserite le  seguenti: "delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e" e le parole  "alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi"  sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione dei programmi  nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio  dell'Unione europea";  c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  "1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Enti e le  Amministrazioni interessate inseriscono nei sistemi di valutazione  delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi  all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei  per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.".


Art. 48

Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle Autorita' di  sistema portuale e delle Autorita' di sistema portuale, di  digitalizzazione della logistica portuale nonche' di rilancio del  settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della  nautica


1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1-quinquies, primo periodo, le parole "ai sensi  dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi  dell'articolo 14-ter";  b) al comma 1-sexies, dopo le parole "la destinazione funzionale  delle aree interessate" sono aggiunte le seguenti: "nonche' i beni  sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la  realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e'  prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi  dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere disposto dall'Autorita'  di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi  dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.";  c) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole "ai sensi  dell'articolo 14-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi  dell'articolo 14-ter";  d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le modifiche che non  alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore  portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e  caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al  singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali  del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali  sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema  portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto  con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei  comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle  aree destinate a funzioni di interazione porto-citta'. E'  successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei  lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni,  decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento  tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende  espresso positivamente.";  e) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: "5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto  stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformita' ai piani  urbanistici ed alle norme in materia di edilizia e' effettuato ai  sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano  modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in  sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo 7  del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui  all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto  tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche  edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e  regionali.". 

2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del  virus COVID-19, nonche' per accelerare gli interventi  infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui  all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione  alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore  della presente disposizione, nonche' a quelle avviate a decorrere  dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine massimo  previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis e'  elevato a quarantacinque mesi. 

3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, dopo le parole "dal sito di interesse nazionale." sono aggiunte  le seguenti: "Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una  porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di  un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo 6  della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del  perimetro puo' essere formulata anche dall'Autorita' di Sistema  Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito  mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis  della legge 7 agosto 1990, n. 241.". 

4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno  2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del  fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti,  di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n.  84, e' destinata al finanziamento delle attivita' strettamente  connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con  particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e  all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli  obiettivi di sostenibilita' del sistema di mobilita' delle merci,  nonche' per il completamento degli investimenti, con particolare  riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del  Mezzogiorno.";  b) al comma 2, le parole "di cui al comma 1 del presente articolo"  sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo";  c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a ridefinire,  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione  dell'articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,  con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del  decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti  dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo  4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre  2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della  ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al  finanziamento delle attivita' di cui al comma 1.". 

5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle  finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di  bilancio.

6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla  diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli  occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di  cabotaggio marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro  Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre 2020, previo  accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali  firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il  settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai  sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga  all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,  per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.  7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 725, dopo le parole "all'articolo 7-quater, comma 1,  lettera e)," sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7-sexies,  comma 1, lettera e-bis),";  b) al comma 726, la parola "aprile" e' sostituita dalla parola  "novembre".


Art. 49

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza  delle infrastrutture stradali e autostradali


1. Al fine di assicurare l'omogeneita' della classificazione e  gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del  monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e  autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,  adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, sono approvate apposite linee guida in materia di  programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo stato  di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o  autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di  esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di  manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse. 

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  da adottarsi, per le medesime finalita' di cui al comma 1, sentito il  Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di  programmazione ed esecuzione delle attivita' di indagine sullo stato  di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture  stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonche' di esecuzione  delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione  e di messa in sicurezza delle stesse. 

3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2,  continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di  ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la  possibilita' per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di  individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza,  specifiche misure e modalita' di effettuazione delle ispezioni. 

4. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Al fine di  assicurare l'omogeneita' della classificazione e gestione del  rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei  ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti  lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da  concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni  dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo  parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo  decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalita' di  realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non  inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori  pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da  applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da  Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano  particolari condizioni di criticita' in relazione all'intensita' del  traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti  per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio  dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il  controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle  infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information  Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la  sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni  di criticita' reca l'identificazione delle opere soggette a  monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  adottato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, previo parere  del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento  della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e  previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le  linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e  opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da  enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonche'  le modalita' della loro partecipazione, nei limiti delle risorse  disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al  comma 1.  3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato  secondo le modalita' previste dal comma 2, sono approvati gli  adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i  termini e le modalita' con cui i soggetti che a qualsiasi titolo  gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per  l'operativita' a regime del sistema di monitoraggio dinamico,  attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo  strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle  infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di  monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti sovraintende all'utilizzo delle piu' avanzate ed efficaci  tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei  dati di interesse.". 

5. All'articolo 25 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n.  285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:  "1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due  strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorieta'  della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano  l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le  barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente  che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo  superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2,  a quello della strada interferente.  1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di  traffico:  a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e  B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei  sovrappassi, sono di titolarita' degli enti proprietari delle strade  di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione  all'attraversamento;  b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di  tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le  barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente  proprietario della strada di tipo A;  c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a  enti diversi, la titolarita' delle strutture dei sottopassi e  sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e'  indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato  o rilasciato se privo di tale indicazione;  d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a  enti diversi, la titolarita' delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e'  indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di  interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che  va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.  1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la  titolarita' delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e  sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi e'  indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati,  in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data  di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' e gli  oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente  titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti  proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate  dall'attraversamento a livello sfalsato.  1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali  esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella  interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento  della titolarita' delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione  alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli  enti proprietari, nonche' i gestori dei medesimi procedono, senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla  formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e  sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei  commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.".


Capo II  Semplificazioni in materia ambientale 

Art. 50

Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto  ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) all'articolo 5, comma 1:  1) alla lettera g), il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta  il progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e  6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile,  il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del  decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da  consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di  impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva  2011/92/UE;";  2) alla lettera i) le parole "gli elaborati progettuali" sono  sostituite dalle seguenti: "i progetti";  3) alla lettera o-quater), dopo le parole "che definisce" sono  inserite le seguenti: "le linee di indirizzo da seguire nelle  successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire  l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli  impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le  prestazioni ambientali del progetto, nonche'";  b) all'articolo 6:  1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole "nell'ambito del  Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: "o del Piano di  sviluppo aeroportuale" e dopo le parole "comunque desumibili dal  Piano regolatore portuale", sono inserite le seguenti: "o dal Piano  di sviluppo aeroportuale"; al secondo periodo, dopo le parole  "Qualora il Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: ",  il Piano di sviluppo aeroportuale";  2) al comma 9, e' aggiunto infine il seguente periodo: "L'esito  della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal  proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente  sul proprio sito internet istituzionale.";  3) al comma 12, dopo le parole "pianificazione territoriale" sono  inserite le seguenti: ", urbanistica" e dopo le parole "della destinazione dei suoli conseguenti" sono inserite le seguenti:  "all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche'";  c) all'articolo 7-bis:  1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Entro trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro  dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti e del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  individua, con uno piu' decreti, successivamente aggiornati, ove  necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le  opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per  l'Energia e il Clima (PNIEC), nonche' le aree non idonee alla  realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle  caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche,  paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento  all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da  sottoporre a verifica di assoggettabilita' o a VIA in sede statale ai  sensi del comma 2. ";  2) al comma 3, primo periodo, le parole "Sono sottoposti a VIA"  sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal  comma 2-bis, sono sottoposti a VIA";  3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le  autorita' competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano  origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni  situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti  autorita'.";  4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Limitatamente  agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna  della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia  regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a  VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri  sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n.  234.";  d) all'articolo 8:  1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per lo  svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza  statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, e'  istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze  funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, e formata da un numero massimo di venti unita', in  possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di  laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con  competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei  predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del  CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al  comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri e' garantito il  rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione  Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla  data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis,  comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in  carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai  commissari spetta una indennita' aggiuntiva definita con le modalita'  di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori  effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo  provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche  la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa,  del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma  della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di  ricerca. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo  20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi  1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del  presente decreto.";  2) al comma 4, dopo le parole "della Commissione" sono aggiunte le  seguenti: "e della Commissione tecnica PNIEC";  3) al comma 5, dopo le parole "Commissione tecnica di verifica  dell'impatto ambientale" sono inserite le seguenti: "e della  Commissione tecnica PNIEC", e dopo le parole "ciascun membro della  Commissione" sono inserite le seguenti: "e della Commissione tecnica  PNIEC";  e) all'articolo 9:  1) al comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'invio di  informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni  da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello  Stato membro in cui il progetto e' proposto."  2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'autorita'  competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante  il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche  sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e  giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7  agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario e'  indicato il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.".  f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:  "Articolo 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica  di assoggettabilita' a VIA)  1. Il proponente trasmette all'autorita' competente lo studio  preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita'  a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del  presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento del  contributo di cui all'articolo 33. 

2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare  ambientale, l'autorita' competente verifica la completezza e  l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, puo'  richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al  proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i  chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i  successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la  documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si  intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di  procedere all'archiviazione. 

3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove  ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai sensi del  comma 2, l'autorita' competente provvede a pubblicare lo studio  preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalita'  tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali  informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in  conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del  pubblico all'informazione ambientale. In alternativa, la  pubblicazione puo' avvenire a cura del proponente, trascorso il  termine di cui al comma 2, secondo le modalita' tecniche di accesso  al sito internet istituzionale dell'autorita' competente  tempestivamente indicate da quest'ultima. Contestualmente,  l'autorita' competente comunica per via telematica a tutte le  Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente  interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio  sito internet. 

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e  dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa  documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le proprie  osservazioni all'autorita' competente in merito allo studio  preliminare ambientale e alla documentazione allegata. 

5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui  all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto  delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di  eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in  base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali,  verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali  significativi. 

6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di  assoggettabilita' a VIA entro i successivi quarantacinque giorni  dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali,  relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle  dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il  termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso,  l'autorita' competente comunica tempestivamente per iscritto al  proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la  quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La presente  comunicazione e', altresi', pubblicata sul sito internet  istituzionale. 

7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il  progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla  base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai  criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e,  ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali  osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni  ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero  altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. 

8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto debba  essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi  principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri  pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda. 

9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV  alla parte seconda del presente decreto la verifica di  assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando i criteri e le  soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA,  comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito  internet istituzionale dell'autorita' competente. 

11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di  assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli  effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della  legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del  procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi  dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora  la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia  pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni,  provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta  giorni. 

12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i  risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le  osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta  nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita' competente,  sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio  sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.";  g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:  "Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facolta'  di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5,  comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorita' competente  al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle  informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio  di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in  formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla  base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita'  competente trasmette al proponente il proprio parere.";  h) all'articolo 21:  1) al comma 1, secondo periodo, le parole "gli elaborati  progettuali" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto di cui  all'articolo 5, comma 1, lettera g)";  2) al comma 2, le parole "La documentazione di cui al comma 1",  sono sostituite dalle seguenti: "Entro cinque giorni dalla relativa  trasmissione la documentazione di cui al comma 1", e dopo la parola  "comunica" e' inserita la seguente: "contestualmente";  3) al comma 3 le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle  seguenti: "quarantacinque giorni";  i) all'articolo 23:  1) al comma 1, lettera a), le parole "gli elaborati progettuali"  sono sostituite dalle seguenti: "il progetto";  2) al comma 3, primo periodo, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";  3) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In  alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a cura del proponente,  secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet  istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da  quest'ultima.", e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  "Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente  alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la  Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria  attivita' istruttoria.";  l) all'articolo 24:  1) al comma 3, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle  seguenti: "quindici giorni";  2) al comma 4, primo periodo, le parole "entro i trenta giorni  successivi" sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni  successivi", le parole "ulteriori trenta giorni" sono sostituite  dalle seguenti: "ulteriori venti giorni" e le parole "centottanta  giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";  3) al comma 5:  3.1. al primo periodo le parole ", ove motivatamente ritenga che le  modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il  pubblico," sono sostituite dalle seguenti: "procede alla  pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet  istituzionale e";  3.2. dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In  alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire a cura del  proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet  istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da  quest'ultima.";  3.3. all'ultimo periodo, le parole "trenta giorni successivi" sono  sostituite dalle seguenti: "dieci giorni successivi";  4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Tutta la  documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle  consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le  osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui  agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al  pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorita'  competente, sul proprio sito internet istituzionale.";  m) all'articolo 25:  1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "Nel caso di progetti  di competenza statale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di  quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis," dopo il terzo periodo  e' inserito il seguente: "Decorsi inutilmente i termini di cui al  periodo precedente senza che la Commissione competente di cui  all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della  competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni,  e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di  trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la  conseguente adozione.", nonche' al quarto periodo le parole "sessanta  giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" e le parole  "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni" e  al quinto periodo dopo le parole "Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo" sono aggiunte le seguenti: "nonche' qualora  sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci  giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del  provvedimento di VIA";  2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per i progetti  di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui  all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di  centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui  all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei  successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il  provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente  direttore generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali  e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato  entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di  inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere  sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto  1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui  all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il  termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento  entro i successivi trenta giorni.";  3) al comma 4, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis)  le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo  progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri  ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali  significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del  progetto;";  n) all'articolo 27:  1) al comma 4, primo periodo, la parola "quindici" e' sostituita  dalla seguente: "dieci";  2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Entro cinque giorni  dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di  richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse,  l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di  cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera  secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorita'  competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera  e), di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio  informatico delle amministrazioni comunali territorialmente  interessate. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle  comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n.  241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a cura  del proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito  internet istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente  indicate da quest'ultima. Dalla data della pubblicazione della  suddetta documentazione, e per la durata di trenta giorni, il  pubblico interessato puo' presentare osservazioni concernenti la  valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove  necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonche' gli altri  titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.";  3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Entro i successivi  quindici giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente  eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio  non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente  l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la  sospensione dei termini per la presentazione della documentazione  integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora  entro il termine stabilito il proponente non depositi la  documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto  obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.  L'autorita' competente procede immediatamente alla pubblicazione  delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro  cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che  il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo  avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma  2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima  autorita' competente sul proprio sito internet e di cui e' data  comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle  amministrazioni comunali territorialmente interessate. In  alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire a cura del  proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet  istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente indicate da  quest'ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al  progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per  l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.";  4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Fatto salvo il  rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso  di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il  provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale  richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel termine  di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in  modalita' simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il  proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque  potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei  titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i  progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza  partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo  delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le  attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La  conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in  considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di  consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori  nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di  conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il  provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione  espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli  abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto  previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la  decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta sulla  base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e  della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, ai sensi  dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2,  quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla  deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'  sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto  periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai  sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a  9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.";  o) all'articolo 27-bis:  1) al comma 2, le parole "Entro quindici giorni" sono sostituite  dalle seguenti: "Entro dieci giorni";  2) al comma 4, ultimo periodo, le parole "sessanta giorni" sono  sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";  p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in  fine le seguenti parole: ", che operano secondo le modalita' definite  da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:  a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di  ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto  di Valutazione di Impatto Ambientale;  b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti  estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza  e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;  c) previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita' e  conflitto di interessi;  d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro anni, non  rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;  e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un  limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio";  q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole "di  petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti  petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000 m3" sono  sostituite dalle seguenti: "di petrolio, prodotti chimici, prodotti  petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita' complessiva  superiore a 200.000 tonnellate";  r) all'articolo 32:  1) al comma 1, dopo le parole "nell'ambito delle fasi previste  dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede" sono  inserite le seguenti: "quanto prima e comunque contestualmente alla  informativa resa al pubblico interessato" e, dopo le parole  "concernente il piano, programma, progetto o impianto" sono aggiunte  le seguenti: "e delle informazioni sulla natura della decisione che  puo' essere adottata";  2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: "5-quater. In caso  di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti  significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute  dall'altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato italiano che  entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta  giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle  osservazioni ricevute all'autorita' competente nell'altro Stato  membro.".  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del  2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori  ambientali gia' costituiti sono rinnovati nel rispetto delle  modalita' fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica.  3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano  alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente decreto.  4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,  per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline  ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre  2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con  l'autorita' competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza pubblica, la formazione specifica al personale di supporto  della Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela  del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e  autorizzazioni ambientali.


Art. 51

Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della  sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e  idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali


1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi  urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della  sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e  idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui  agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i  decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone  contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie  osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del  sito, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 9, del  decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in  ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali  significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a  verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano  nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del  decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell'ambiente e  della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla  data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito  delle proprie valutazioni. 

2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali,  autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle  categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte  seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata  dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25  del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo' essere inferiore a  dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata  dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4  dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e'  pari a dieci anni.


Art. 52

Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti  oggetto di bonifica


1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo  242-bis e' inserito il seguente:  "Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)  1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse  nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti  dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione  ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi  adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari  necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'  in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di  sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere  per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da  fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti  termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un  combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora  l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali  rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse,  infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli  stessi impianti, nonche' le tipologie di opere e interventi  individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere  siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudichino  ne' interferiscano con l'esecuzione e il completamento della  bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli  altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81. 

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1  e' effettuata da parte dell'autorita' competente ai sensi del Titolo  V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti  di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista,  nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. 

3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonche'  per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della  Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree  ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le  restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di  interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte  dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del  presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le  procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di  controllo. 

4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1,  anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le  seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione  dei terreni movimentati:  a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la  caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi  dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di  potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini  preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da  ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale  territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il  termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,  eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla  specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da  parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente  competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con  l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su  segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima  dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette agli enti  interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora  l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche  per un solo parametro, il soggetto proponente ne da' immediata comunicazione con le forme e le modalita' di cui all'articolo 245,  comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in  sicurezza di emergenza adottate;  b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in  essere, il proponente puo' avviare la realizzazione degli interventi  e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di  protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con  almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al  termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere  di messa in sicurezza operativa;  c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni  necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici  ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le  eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto  libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e  gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I  terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel  rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,  n. 120. 

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni  interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e  strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".  2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.


Art. 53

Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale


1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:  "4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile  dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di  potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini  preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da  ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale  territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il  termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,  eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla  specificita' del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni  dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo  precedente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con  l'ISPRA. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle  attivita' d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla  provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano  con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine  preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni  soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si  applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti  che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto  provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con  apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla  provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro  novanta giorni dalla data di inizio delle attivita' di indagine.  L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le  attivita' di verifica e di controllo da parte della provincia  competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa  comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le  attivita' di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta  giorni.  4-ter In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il  responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto  interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, puo'  presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito  eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito  specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle  tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della  procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione  dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di  concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e  della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di  cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni,  l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e  contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto  operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle  risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare puo' motivatamente chiedere la revisione  dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove  necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il  progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al  comma 6. Il potere di espropriare e' attribuito al comune sede  dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di  verifica di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale  ai sensi della normativa vigente, il procedimento e' sospeso fino  all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente ai sensi  della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia  sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza  regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio  degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del  progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio  unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.  4-quater La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo  248 puo' essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a  condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la  matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination  e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri  fruitori dell'area. La previsione di cui al primo periodo e'  applicabile anche per l'adozione da parte dell'autorita' competente  del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la  contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai  valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai  valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario  e ambientale sito specifica approvata dall'autorita' competente. La  certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo  costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie  finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.". 

2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi  approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data  di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare  nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.  3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  al secondo periodo, dopo le parole "Dette somme sono finalizzate" e'  inserita la seguente: "anche" e il terzo periodo e' sostituito dal  seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono  definiti i criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita'  competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.".


Art. 54

Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto  idrogeologico


1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  116, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'autorita'  procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la  conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto  1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede  di conferenza dei servizi e' di trenta giorni."; 

2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la  mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento  sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e  mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla  base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e  delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei  commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il  dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi  al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di  progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e  monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. 

3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:  "4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo  67, comma 1, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione  delle aree a pericolosita' e rischio dei piani stralcio relativi  all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita' di bacino  di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla  realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal  verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da  approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con  proprio atto dall'Autorita' di bacino distrettuale, d'intesa con la  Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza  Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte  integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67,  comma 1.  4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono  effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste  dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel  territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di  consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more  dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, l'Autorita' di  bacino distrettuale puo' adottare, sulla base del parere della  Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente  vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione  dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.".


Art. 55

Semplificazione in materia di zone economiche ambientali

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) all'articolo 9:  1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:  "L'avvio della procedura di nomina e' reso noto nel sito internet  istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato. Non puo'  essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia' ricoperto tale  carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di  Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di  inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto  legislativo 8 aprile 2013, n. 39.";  2) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le  procedure di cui al primo periodo del presente comma.";  3) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. La gestione  amministrativa dei parchi nazionali e' affidata al direttore del  parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei  programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente  e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del  2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti  anche a rilevanza esterna.";  4) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: "14-bis. Per la  realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la  possibilita' di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza  pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della societa'  di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori  oneri per la finanza pubblica.";  b) all'articolo 11:  1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso  di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce  all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un  commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre  mesi.";  2) al comma 6, dopo le parole "e' approvato dal Ministro  dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti "su proposta dell'Ente  parco", e dopo le parole "e comunque d'intesa con le regioni e le  province autonome interessate" sono inserite le seguenti: "che si  esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende  acquisita";  c) all'articolo 12:  1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola "predisposto" sono  aggiunte le seguenti: "e adottato", e il terzo periodo e' soppresso.  2) al comma 4:  2.1. al primo periodo le parole "adottato e' depositato per  quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3  adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco e' depositato per  sessanta giorni";  2.2. al secondo periodo, le parole "Entro i successivi quaranta  giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro tale termine";  2.3. al terzo periodo la parola "centoventi" e' sostituita dalla  seguente: "sessanta", nonche' le parole "emana il provvedimento  d'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "approva il piano  tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede  di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella  qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito e' acquisito il  parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le  attivita' culturali e per il turismo";  2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente "Qualora il piano  non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da  parte dell'Ente parco, esso e' approvato, in via sostitutiva e previa  diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'  culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano  paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei  beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22  gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi  dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.".  d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:  "Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e  sociale)  1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco  approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni  nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura  edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2,  lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura  2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti,  salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti  urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di  non conformita' il direttore del parco annulla il provvedimento  autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.";  e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  "1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico,  statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,  alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano  stati gia' affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli  destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati  in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela  dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso  richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla  gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione  vigente".  1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere rinnovata  allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del  soggetto competente.  1-quater. L'Ente parco puo' concedere tali beni in uso a terzi  dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di  beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarita' di tali  beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.".  2. In sede di prima applicazione, ai soggetti gia' iscritti  all'albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di  parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo,  della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo,  decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353,  le parole "dal Ministro" sono sostituite con le seguenti: "dalla  direzione generale competente in materia del Ministero".


Capo III  Semplificazioni in materia di green economy

Art. 56

Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti  o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni  nuovi impianti, nonche' di spalma incentivi

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:  "6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di  produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali  ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la  valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle  variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto  proposto.";  b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli  interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad  autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione  unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica  diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti  autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura  abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto  disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono  sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli  interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici  ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni  fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e  dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere  connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica  di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";  c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: ", fermo restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma  5.";  d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:  "Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)  1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche,  ne' sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque  denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della  dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area  occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla  potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono  nelle seguenti categorie:  a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione  della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento  delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio  non superiore in ciascun caso al 15 per cento;  b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che,  anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri  componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto,  comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore  al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non  superiore al 20 per cento;  c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di  sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo,  nonche', per gli edifici a uso residenziale, interventi che non  comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione  dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su  cui i moduli sono collocati;  d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della  portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche  dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non  superiore al 15 per cento. 

2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un  impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati  al comma 1, il proponente presenta all'autorita' competente per la  medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La  dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle  modalita' di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni  altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali. 

3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di fuori delle  zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del  Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i  progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle  coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo ,  nonche' i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono  installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di  edifici su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o  dell'amianto. 

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita'  degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse  presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una  dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un  progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che  attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e  igienicosanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla  dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione  alla rete elettrica redatti dal gestore della rete. 

5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche  su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione  energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie  di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150  del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto da potenziamento non  incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in  attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello  sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalita' di  svolgimento delle attivita' di controllo ai sensi dell'articolo 42.".  2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre  2003, n. 387, dopo le parole "nonche' le opere connesse e le  infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli  impianti stessi," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi gli  interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in  interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la  riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,".  3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 1,  comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei  predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla  data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei  provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto  legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il GSE predispone, per tali  impianti, separate graduatorie.  4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di  cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza  che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non  dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo  stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione percentuale  della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5  punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli  impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3 punti  percentuali.  5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,  comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  possono partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione  delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.  6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto  delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione  delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo  24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono  apportare le seguenti modificazioni:  a) al comma 3, dopo le parole "Nel caso in cui le violazioni  riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano  rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE" sono  aggiunte le seguenti: "in presenza dei presupposti di cui  all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241".  b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui,  nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di  verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio  di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero  nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non  rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente  alla data di presentazione del progetto e tali difformita' non  derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o  mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di  rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento  dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma  precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter";  c) al comma 3-ter dopo le parole "Per entrambe le fattispecie  indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate" sono  aggiunte le seguenti: "relative ai progetti standard, analitici o a  consuntivo" e le parole "relative ai progetti medesimi" sono  soppresse.  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti  di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di  annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a  quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli  incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche'  di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di  entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi  straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e'  intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del  Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso  atto della documentazione gia' nella propria disponibilita' e di  eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal  proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro  il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione  dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui  al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta  dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del  GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenzadi condanna, anche non definitiva.


Art. 57

Semplificazione delle norme per la realizzazione  di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di  veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti  necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o piu'  punti di ricarica per veicoli elettrici. 

2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli  elettrici puo' avvenire:  a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi  quelli di edilizia residenziale pubblica;  b) su strade private non aperte all'uso pubblico;  c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;  d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio,  pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. 

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di  infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della  normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in  conformita' alle disposizioni del codice della strada di cui al  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo  regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al  dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale  e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da  soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le  disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al  citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e  attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma  l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e  dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni  caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti  elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione  di conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle  leggi vigenti. 

4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e  d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti  stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di  ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli  punti di ricarica. 

5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile  1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le parole "in carica" sono  aggiunte, in fine, le seguenti: "; in caso di sosta a seguito di  completamento di ricarica, la sosta e' concessa gratuitamente al  veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora.  Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore  7". 

6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai rispettivi  ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo 7 del codice della  strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, l'installazione la realizzazione e la gestione  delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al  presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione  in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di  garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e  degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli  circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un  punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o  concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione  di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla  base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una  eventuale suddivisione in lotti.

8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non  abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente  proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano,  l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale  gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere  c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse. 

9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone  di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di  spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli  stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia  rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico  deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di  ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che  rimarranno nella disponibilita' del pubblico. 

10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui  al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le  condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per  l'intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo  pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche,  applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per  cento dell'importo. 

11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi  plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito da una  dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare  all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui  risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di  telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia  della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi  i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di  sottomissione previsti dalla normativa vigente.

12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),  entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura  dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli,  applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori  del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto  dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre  2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad  energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non  superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti. 

13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in  vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle  esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.  Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale  per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui  all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e  il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali. 

14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i  commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. 

15. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti  3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13  dicembre 2017, cessa di avere efficacia. 

16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza  con le disposizioni del presente articolo. 

17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni  pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste con le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente.


Art. 58

Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri  paesi

1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'  sostituito dal seguente:  "Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri  Stati membri)  1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono  promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti  statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi  agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi  seguenti. 

2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri  dell'Unione europea verso l'Italia:  a) gli accordi sono promossi allorche', sulla base dei dati  statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio  di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato  raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;  b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i  progetti comuni e' non superiore al valore medio ponderato  dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da  impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno  precedente a quello di stipula dell'accordo;  c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita' che  assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero  la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al  raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti  rinnovabili. 

3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i  progetti comuni di cui al comma 1 e' assicurata dalle tariffe  dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalita' fissate  dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente alla  stipula di ciascun accordo. 

4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri  Stati membri o regioni dell'Unione europea:  a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota  di energia proveniente dal progetto comune, e' determinata in modo da  assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;  b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o  degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico  avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante  valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il  criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;  c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi  direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)  e sono destinati, secondo modalita' stabilite dall'ARERA sulla base  di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla  riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle  fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad  altre finalita' connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030  eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento. 

5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso  stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio  dell'energia trasferita.  6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri puo'  comprendere operatori privati.".


Art. 59

Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni

1. All'articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  dopo le parole "agevolata e sovvenzionata," sono inserite le  seguenti: "nonche' i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti". 

2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo  2010, n. 66, dopo le parole "anche per impianti di potenza superiore  a 200 kW" sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti del proprio  fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete  riconosciuti per l'illuminazione pubblica".


Art. 60

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali


1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di  trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di  trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del  Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo  50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi  dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale  di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle  stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte  dallo stesso articolo 50. 

2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di  trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del  Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano  Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono  nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio  10 maggio 2018, n. 76, possono essere sottoposte al dibattito  pubblico secondo le modalita' di cui al regolamento (UE) 347/2013 del  Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013. 

3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno  2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: "12. Terna S.p.A. predispone  ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo  della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in  materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e  sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale  Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello  sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni  territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto  conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura  di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di  sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei  dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle  congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti  programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio  successivo e una programmazione temporale dei progetti di  investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per  l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica  attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo  1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello  sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli  interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo  da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli  interventi inclusi nei precedenti Piani.". 

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo periodo, dopo  le parole "dell'uso civico" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il  caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5  per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso  civico";  b) all'articolo 6, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: "9-bis  L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore entita', puo'  delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei  propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della  delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in  ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti  cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di  societa' controllate nonche' di societa' di servizi ai fini delle  attivita' preparatorie.";  c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 sono aggiunti i  seguenti:  "2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari,  venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba  svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico  disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente  presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle  lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto  legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e' realizzata a  integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con  l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con  la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato  articolo 25, comma 8; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del  decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con  l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente  competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla  data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle  attivita' svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA  puo' essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo  25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso  essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.  2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della  normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di  denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti esistenti,  necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul  medesimo tracciato, nonche' le relative dismissioni dei tratti  esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente,  sono altresi' realizzabili tramite regime di denuncia di inizio  attivita' anche i rifacimenti di metanodotti che, restando  all'interno della relativa fascia di servitu', si discostino dal  tracciato esistente.". 

5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono  appartate le seguenti modificazioni:  a) al comma 3, dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: "La  Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione  della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto  1990, n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e  la compatibilita' dell'opera con essi ai fini dell'applicazione  dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della  Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.";  b) dopo il comma 4-quaterdecies, e' aggiunto il seguente:  "4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il  rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte  al regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le  ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di  obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che  siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un  massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione  dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto  all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e  della normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili tramite  regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le  ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano  effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il  margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine  esterno della trincea di posa.".  6. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive  nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia  all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto  d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente e  l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio  industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle  centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, e' considerato  parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari,  l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas  naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di  gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di  rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti  fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione  stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una  procedura per consentire la presentazione di richieste di  allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali  infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita'  propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.  7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi  finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di  decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico  puo' avvalersi, nel limite di dieci unita', di personale dell'area  funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con  esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico  ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale  per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE  S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad  altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianita' di  servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e  competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione  di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista  dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma  14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in  fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un  numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di  provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Art. 61

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture  della rete di distribuzione elettrica


1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione  elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto  dell'ambiente e dell'efficienza energetica, il Ministro dello  sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le  attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della  Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la  semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la  costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti  di distribuzione. 

2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione  delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una  autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le  infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture  secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre,  individuati i casi per i quali puo' trovare applicazione una  procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio  lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla  ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di  qualunque tipologia, puo' trovare applicazione il meccanismo  dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul  territorio nonche' sugli interessi dei privati, in virtu' della  preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla  tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute  entro 50 metri rispetto al tracciato originario. 

3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta  giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di  mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee  guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che  provvedono alle finalita' del presente articolo ai sensi dei  rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 

4. Nelle more dell'adozione delle linee guida, ai procedimenti  autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di  distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del  1990.

5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Sistema  informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma  1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresi' utilizzato  dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di  valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso  l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate."

Art. 62

Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di  produzione e accumulo di energia


1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo  il comma 2, sono inseriti i seguenti:  "2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto  esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente  articolo quelli che producono effetti negativi e significativi  sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica  superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente  autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non  sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione e'  subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello  sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data  prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo  di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.  E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di  cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.  2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione  dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo  22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili  o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all'interno  dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento  dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al  30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono  realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita'.  Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori,  presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al  Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attivita',  accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista  abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione  del progettista che attesti la compatibilita' del progetto con gli  strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti  nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e  dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree  sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove  riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione  necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio  attivita', invita il gestore all'integrazione, con sospensione del  termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di  trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo  economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il  Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o  piu' delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine  motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa  attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita'  giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.  E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione,  con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme  alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non  intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento,  l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto  incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo  economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La  sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e' provata con la  copia della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui  risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco  dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del  professionista abilitato nonche' gli atti di assenso eventualmente  necessari.  2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo  elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi  inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete  elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in base alle seguenti procedure:  a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di  aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche  non piu' operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di  aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica  alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici in  servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento  di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non  comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento degli ingombri  in altezza rispetto alla situazione esistente, ne' richiedano  variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati  mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui  all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In  assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura  di cui alla lettera b);  b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di  aree gia' occupate da impianti di produzione di energia elettrica  alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW  termici in servizio, nonche' gli impianti "stand-alone" ubicati in  aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono  autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero  dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo  1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti  ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la  produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi,  l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina vigente;  c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di  produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono  autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o  dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti  di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di  cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;  d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico  inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita' libera  e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva  l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri, autorizzazioni o nulla  osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da  specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di  sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla  connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione  nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione  elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli  stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al  Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta  giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una  connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti  individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere  comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di  raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di  energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il  Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono  tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale  la data di entrata in esercizio degli impianti.".

Art. 63

Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e  montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta  delle acque


1. Al fine del miglioramento della funzionalita' delle aree  forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le  Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto,  entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio  forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal  europeo. Il programma straordinario e' composto da due sezioni, la  Sezione A e la Sezione B. La Sezione A contiene un elenco ed una  descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di  prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e  restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo  quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile  2018, n. 34 da attuare da parte di imprese agricole e forestali su  iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B del  programma e' destinato al sostegno della realizzazione di piani  forestali di area vasta di cui all'articolo 6 del citato decreto  legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici  regionali almeno decennali, che consentano di individuare le  vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi  migliorativi e manutentivi nel tempo.

2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il  Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di  interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche  ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento  funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di  consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi  danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e  regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti  attuatori. 

3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali, di cui al comma 2, e' adottato previa intesa con la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le  Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli  interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province  autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei  fondi. 

4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di  opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella  disponibilita' di Enti irrigui con personalita' di diritto pubblico o  che svolgono attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti con  le modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono  essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori  di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di  destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine  l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con  deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente  le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito in  violazione del vincolo di destinazione e la nullita' e' rilevabile  anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilita' di cui al presente  comma viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti qualora,  dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della  deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme  oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per  titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine  cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se  non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte  dell'Ente stesso 

5. Al fine di garantire la continuita' di prestazioni  indispensabili alle attivita' di manutenzione delle infrastrutture  irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del  personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la  trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in  essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui  scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020,  possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.  6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari  a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 si  provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e  coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6,  della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i  medesimi anni, le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n.  53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di  competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e  forestali. Ai medesimi interventi puo' concorrere anche quota parte  delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole  forestali nel riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14,  della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e  delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrenti variazioni di bilancio. 

7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente  articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili  a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza  pubblica.


Art. 64

Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a  favore di progetti del green new deal


1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86,  della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto  conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la  programmazione economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni  anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al  Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale  europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in  materia di Green deal europeo:  a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia  pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie  a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;  b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita'  sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti  volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale automatizzata  e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle  emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi  intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla  digitalizzazione. 

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel  limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni  successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente  dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio  delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti  nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle  finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato  interministeriale per la programmazione economica da adottare entro  il 30 settembre 2020, che disciplina:  a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attivita'  istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e  alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli  obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in  relazione ai medesimi obiettivi;  b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture  assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che  da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non  previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni  pubbliche;  c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo,  incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei confronti del  debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;  d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero  dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere  sul fondo di cui al comma 5 e le modalita' di escussione della  garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A.,  nonche' la remunerazione della garanzia stessa;  e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione  e gestione degli impegni;  f) le modalita' con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al  Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi  di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle  condizioni di validita' ed efficacia della garanzia. 

3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al  comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, e'  subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro  dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo  economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.. 

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie  disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello  Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'  registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello  Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al  rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro  onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime  garanzie. 

5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui  all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono  interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di  cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria  centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo  periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono  versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni  trattenute da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del  presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A.,  salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli  esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla  copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con  il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della  citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno  definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai  sensi del comma 2. 

6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro novanta giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' individuato  l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con  le finalita' del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle  migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili  interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per il rilascio  delle garanzie di cui al comma 86," sono soppresse;  b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o di debito  di cui al comma 87," sono aggiunte le seguenti: "e' stabilita". 

7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere  assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato  interministeriale per la programmazione economica.


Art. 65

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione  in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.  Dato a Roma, addi' 16 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei  ministri

Dadone, Ministro per la pubblica  amministrazione

Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e  delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo  economico

Bellanova, Ministro delle politiche  agricole alimentari e forestali

Costa, Ministro dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare

De Micheli, Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti

Franceschini, Ministro per i beni e  le attivita' culturali e per il  turismo

Speranza, Ministro della salute

Pisano, Ministro per l'innovazione  tecnologica e la digitalizzazione

Boccia, Ministro per gli affari  regionali e le autonomie

Amendola, Ministro per gli affari  europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Allegato: allegato 2.pdf Allegato: allegato 1.pdf
Invia per email

LaPrevidenza.it, 17/07/2020

MAURIZIO DANZA
mini sito

Via Devich 72, 00143, Roma (RM)

Telefono:

0664522748

Cellulare:

3383901238

Professione:

Professore Avvocato

Aree di attività:

Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...

GIANFRANCO NUNZIATA
mini sito

Irno 11, 84100, Salerno (SA)

Telefono:

089757100

Cellulare:

3287451985

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale