mercoledì, 06 dicembre 2023

Malattia dei lavoratori marittimi, esclusività dell'Inps nella gestione delle prestazioni. Precisazioni

Inps, messaggio 2.3.2023 n. 897

 

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, la certificazione medica è trasmessa dal medico curante esclusivamente per via telematica.

Con l'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296[1] (legge finanziaria 2007), si è reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), secondo le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), in linea con il processo di innovazione digitale della pubblica Amministrazione.

I principi generali e le specifiche tecniche sulla trasmissione telematica sono stati definiti, inizialmente, con il D.P.C.M. 26 marzo 2008 e, successivamente, con il D.M. 26 febbraio 2010, come modificato dal D.M. 18 aprile 2012.

Nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, l'articolo 55-septies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dispone che: "Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale"; al comma 4, inoltre, lo stesso articolo 55-septies dispone che: "L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica [...] costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi".

Inoltre, l'articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in merito alla certificazione di malattia dispone che: "Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ".

Tanto premesso, per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l'INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore.

Al riguardo, si ricorda che costituisce specificità del settore la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi.

All'atto dell'acquisizione della gestione INPS, la certificazione medica era rilasciata mediante utilizzo di specifici formulari da parte degli ambulatori USMAF/SASN/rete di medici fiduciari - cosiddetti modelli "MAL 1", "MAL 2" e "MAL 3" - risalenti alla precedente gestione IPSEMA per conto INPS (cfr. la circolare n. 179 del 23 dicembre 2013 per la ricostruzione della competenza istituzionale a decorrere dal 1° gennaio 2014 e le prime istruzioni operative in materia).

Quanto agli assistiti marittimi, dismessi dall'assistenza USMAF-SASN che transitano, pertanto, negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo.

Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020, invece, è stato comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF- SASN.

A tale proposito, si rammenta che il processo relativo all'invio della certificazione telematica di malattia determina effetti positivi sul piano della semplificazione, della trasparenza dell'azione amministrativa e della riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori che hanno i requisiti previsti dalla legge.

L'invio della certificazione telematica, inoltre, previene efficacemente il rischio di comportamenti fraudolenti.

Nel confermare, quindi, che le predette indicazioni sono applicabili anche alla certificazione telematica per i lavoratori marittimi da parte di tutti i soggetti abilitati alla relativa trasmissione, si fa rinvio alle istruzioni diramate con il messaggio n. 610/2020 e alla circolare n. 145/2021 relativa alle istruzioni operative sul servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi".

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi 


***


[1] L'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge n. 296/2006, ha modificato l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, inserendo il comma 5-bis, in base al quale: "Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell' economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere comunione emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuatine del presente comma ".
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LaPrevidenza.it, 06/03/2023

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