Magistrati onorari, tutele previdenziali
Inps, circolare 18.12.2024 n. 104
Tutele previdenziali di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a seguito del D.M. 22 gennaio 2024, e che mantengono l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Istruzioni operative e contabili
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Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in materia di indennità di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a seguito del D.M. 22 gennaio 2024, e che mantengono l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
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Premessa
1. Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017
2. Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale
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Premessa
Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", all'articolo 64 dispone che alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica la disciplina in materia di tutela della maternità, purché "non iscritte ad altre forme obbligatorie" di previdenza. Tale disposizione è confermata dal decreto interministeriale 4 aprile 2002, recante "Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335", che all'articolo 1 prevede la corresponsione di un'indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, nel periodo compreso tra i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data stessa, escludendo espressamente dalla fruizione dell'indennità le lavoratrici madri "iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate".
Per la tutela della degenza ospedaliera, in attuazione dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il decreto interministeriale 12 gennaio 2001, recante "Criteri per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335", disciplina il riconoscimento della prestazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino contemporaneamente iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e che non siano già titolari di pensione.
Per la tutela della malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una speciale indennità giornaliera, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata. La tutela è stata progressivamente estesa, attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. In particolare, l'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'estensione della citata tutela della malattia anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata (lavoratori liberi professionisti). L'articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha stabilito, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
Da ultimo, l'articolo 2 del decreto interministeriale 22 gennaio 2024, recante "Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento", in attuazione del comma 4 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha disposto che i magistrati onorari del contingente a esaurimento che esercitano le funzioni in via non esclusiva e mantengono l'iscrizione, avendone titolo, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, sono iscritti alla Gestione separata.
Il comma 4 del medesimo articolo 2 stabilisce altresì che i suddetti magistrati non possono "ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla Gestione separata dell'INPS che dalla Cassa forense [...]". Si evidenzia, inoltre, che il "Regolamento per l'erogazione dell'assistenza" della Cassa di assistenza e previdenza forense, sancisce che "le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti" (cfr. l'art. 1, comma 5). Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni per il riconoscimento della malattia, della degenza ospedaliera, della maternità/paternità e del congedo parentale in favore dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva e che, ai sensi dell'articolo 15-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 75/2023, mantengono l'iscrizione presso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e sono iscritti alla Gestione separata.
1. Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017
Tenuto conto di quanto riportato in premessa, nei casi di malattia e di degenza ospedaliera, i magistrati onorari in argomento possono richiedere le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS presentando, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il certificato di malattia o di ricovero.
A tale fine, i medesimi devono presentare apposita domanda telematica, attraverso uno dei seguenti canali: - online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio "Domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata", accedendo con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS; - Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile; - Istituti di patronato o intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Per gli eventi di malattia per gravi patologie (cfr. l'art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017), la domanda deve essere trasmessa secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017, alla quale si rinvia. In fase di richiesta, l'interessato deve allegare apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata e dichiarando di non avere richiesto e di non volere richiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. In merito alla normativa di riferimento per le tutele di cui trattasi, nonché per gli ulteriori adempimenti richiesti, si rinvia alle circolari n. 147 del 23 luglio 2001, n. 76 del 16 aprile 2007 e n. 141 del 19 novembre 2019.
2. Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale
Anche i magistrati onorari che vogliano avvalersi delle tutele previdenziali di maternità o di paternità, nonché di congedo parentale, in qualità di iscritti alla Gestione separata, devono presentare una domanda telematica, allegando alla stessa apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata, dichiarando altresì di non avere chiesto e di non volere chiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
La domanda di maternità o di paternità, nonché di congedo parentale, deve essere presentata mediante i seguenti consueti canali: - online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio dedicato, accedendo con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS; - Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile; - Istituti di patronato o intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
LaPrevidenza.it, 19/12/2024