martedì, 13 ottobre 2026

Limitazione del privilegio all'ultimo anno di effettivo svolgimento delle prestazioni

Tribunale di Roma, 19 settembre 2007 - Avv. Valentina Rossi

 

Per "ultimo anno di prestazione" ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato al passivo di un fallimento, devesi intendere quello che decorre dalla cessazione del rapporto e non dalla data di dichiarazione di insolvenza della fallita.
A tale conclusione è pervenuto il Tribunale di Roma con recente sentenza, che è il linea con precedente giurisprudenza di merito (cfr., ad esempio, Tribunale Perugia, 30 dicembre 1991) e con l'esplicita lettera dell'art. 2751 bis c.c. che, in effetti, parla di "ultimo anno di prestazione" e non di ultimo anno rispetto al fallimento.


(Avv. Valentina Rossi, staff dell'osservatorio) -
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