domenica, 10 novembre 2024

Licenziamento per giustificato motivo presuppone la verifica del nesso di causalità tra la posizione del lavoratore e le argomentazioni oggetto del recesso

Cassazione civile, sez. lavoro, Sentenza 28.3.2019 n. 8661

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE LAVORO 

... Omissis ...

FATTI DI CAUSA

1.1. Con ricorso L. n. 92 del 2014, ex art. 1, comma 47, al Tribunale di Napoli F.A., dipendente dal 16/11/1998 della Cantieri del Mediterraneo S.p.A. con mansioni di meccanico di manutenzione, già licenziato in data 12/2/2010 e riassunto in data 15/7/2010 a seguito di conciliazione in pregresso giudizio, impugnava il licenziamento comunicatogli in data 18/2/2015 per giustificato motivo oggettivo (riduzione del fatturato in dipendenza della diminuzione della domanda per notorie ragioni di crisi e della crescente indisponibilità di due dei tre bacini di carenaggio esistenti, impossibilità di avviare l'impianto di bunkeraggio).

1.2. Il Tribunale, in sede sommaria, respingeva il ricorso ritenendo sussistenti le ragioni a base del licenziamento.

La decisione era confermata in sede di opposizione.

1.4. Proposto reclamo da parte del F., la Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione di prime cure, annullava il licenziamento disponendo la reintegra nel posto di lavoro.

Riteneva la Corte territoriale che, pur a fronte di un decremento dell'attività produttiva e della redditività aziendale a base della effettuata riorganizzazione, tuttavia non fosse emerso un nesso di causalità tra tale situazione e la soppressione della posizione lavorativa del F..

Rilevava che il reclamante non fosse mai stato addetto all'attività di bunkeraggio cui era stato formalmente assegnato avendo sempre svolto attività diverse, per lo più di pulizia del cantiere e che in conseguenza la scelta di eliminare gli addetti a tale posizione non potesse riguardarlo.

Considerava poi applicabile la tutela reintegratoria vertendosi in ipotesi di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo.

2. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale la Cantieri del Mediterraneo S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

3. F.A. ha resistito con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 41 Cost. e della L. n. 604 del 1966, art. 3,L. n. 300 del 1970, art. 18 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Lamenta che la Corte territoriale sia andata oltre i limiti dell'insindacabilità nel merito delle scelte imprenditoriali e non abbia tratto dall'accertata riduzione del fatturato aziendale le dovute conseguenze in termini di necessità di soppressione del personale.

1.2. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha interpretato la comunicazione di licenziamento e individuato la ragione oggettiva del recesso nella riduzione del fatturato derivante dalla indisponibilità di due bacini di carenaggio ma anche nella impossibilità di avviare definitivamente l'operatività dell'impianto di bunkeraggio e nell'inutilità delle figure professionali degli addetti all'impianto medesimo.

Ha quindi rilevato che il F. non fosse giammai stato addetto a tale impianto e quindi ha ritenuto insussistente il nesso di causalità.

Nel ragionamento della Corte, dunque, la lettura complessiva della lettera ricevuta dal F. in data 6/2/2015 lasciava chiaramente intendere che la scelta della società era connessa, da un lato, alla diminuzione del fatturato e, dall'altro, alla necessità di sopprimere posizioni lavorative divenute superflue, quali appunto le posizioni degli addetti al bunkeraggio.

Ed allora va ricordato che questa Corte ha affermato (v. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201) - dopo aver ricordato la contrapposizione tra l'orientamento giurisprudenziale che, ai fini della legittimità del recesso, ritiene necessario che la modifica organizzativa sia stata disposta al fine di fronteggiare una situazione di crisi dell'azienda non contingente e l'orientamento che invece ritiene legittimo il recesso anche quando la modifica organizzativa sia stata attuata dal datore di lavoro allo scopo di ridurre i costi o di incrementare i profitti - che "tratti comuni ad entrambi gli orientamenti sono rappresentati dal controllo giudiziale sull'effettività del ridimensionamento e sul nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato. Parimenti costituisce limite al potere datoriale costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello identificato nella non pretestuosità della scelta organizzativa. (...) Infine deve sempre essere verificato il nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione. Ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento di un licenziamento".

Nello stesso senso si sono espresse Cass. 15 febbraio 2017, n. 4015 secondo cui "sebbene la decisione imprenditoriale di ridurre la dimensione occupazionale dell'azienda possa essere motivata anche da finalità che prescindano da situazioni sfavorevoli e che perseguano l'obiettivo dell'aumento della redditività dell'impresa, tuttavia è pur sempre necessario: - che la riorganizzazione aziendale sia effettiva; - che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall'imprenditore; - che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione" e Cass. 31 maggio 2017, n. 13808 secondo cui: "La scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro non è, infatti, sindacabile nei suoi profili di congruità e di opportunità, in ossequio all'art. 41 Cost., se non attraverso il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso".

E' stato, altresì, ribadito da Cass. 3 maggio 2017, n. 10699 che: "Deve sempre essere verificato il nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione", perchè "ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento".

In sostanza, il giustificato motivo oggettivo non può coincidere e non può esaurirsi nella scelta riorganizzativa insindacabilmente adottata da parte datoriale e concretamente realizzata perchè quest'ultima necessita di presupposti giustificativi a monte che vanno ad integrare le ragioni che la L. n. 604 del 1966, art. 3.

E', perciò, necessario che la ragione addotta a sostegno della attuata modifica organizzativa incida - dovendosi qualificare in termini di causa efficiente - proprio sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare l'effettività delle ragioni addotte e, in ultima analisi, la non pretestuosità del recesso.

Ed allora la Corte territoriale ha fatto corretto uso degli indicati principi laddove ha ritenuto provato che la società stesse attraversando un periodo critico caratterizzato da una riduzione del fatturato ed altresì ritenuto circostanza pacifica quella relativa all'eliminazione dell'attività di bunkeraggio, e tuttavia escluso la sussistenza di un nesso causale tra tale situazione e la soppressione della posizione lavorativa del F..



Pagina 5 di 8 Ha, al riguardo, evidenziato che detto lavoratore, nonostante il formale inserimento nell'organigramma aziendale quale addetto al bunkeraggio, non fosse giammai stato adibito a tale attività (e ciò da ben cinque anni) avendo sempre e stabilmente svolto mansioni di diverso tipo (in prevalenza pulizia del cantiere ma anche manovre per l'entrata delle navi, riparazioni meccaniche), funzionali alle attività tipiche del cantiere.

Ha conseguente ritenuto, sulla base di un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, che non vi fosse un nesso causale tra la soppressione delle figure in esubero comunicata dalla società ed il licenziamento del F. e che tale dissonanza rivelasse l'uso distorto del potere datoriale.

Non vi è stata, allora, alcuna ingerenza nella scelta i imprenditoriale di adattare il livello occupazionale in riferimento alla programmata ristrutturazione aziendale (sicchè non vi è valutazione di merito sull'opzione organizzativa datoriale) ma corretta verifica della sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e lo specifico provvedimento di recesso.

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che proprio la mancata attivazione del bunkeraggio avesse comportato l'adibizione del ricorrente a compiti diversi di pulizia del cantiere e di supporto ad altri dipendenti di più elevata qualifica professionale.

2.2. Il motivo non è fondato.

Non vi è stato alcun omesso esame ma solo la scelta di una diversa prospettiva dalla quale valutare la sussistenza del nesso causale di cui sopra si è detto avendo la Corte partenopea privilegiato e prioritariamente considerato la circostanza che giammai il F. fosse stato addetto al bunkeraggio e che quindi, nonostante l'inquadramento formale, la soppressione definitiva di tale servizio non potesse incidere sulla sua posizione lavorativa.

3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, come modificato dalla L. n. 92 del 2012 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Sostiene che le stesse ragioni evincibili dalla sentenza impugnata (accertata riduzione del fatturato, indisponibilità di due dei tre bacini di carenaggio,



Pagina 6 di 8 eliminazione definitiva del servizio di bunkeraggio) avrebbero dovuto condurre a riconoscere la mera tutela indennitaria in luogo di quella reintegratoria.

3.2 L'infondatezza del motivo deriva da quanto evidenziato con riferimento ai motivi di ricorso che precedono.

E' stato, infatti, precisato (v. Cass. 12 dicembre 2018, n. 32159) che la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" concerne "tutti i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo" e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia, evidentemente, il nesso causale.

In particolare, la ritenuta mancanza di un nesso causale tra il progettato ridimensionamento e lo specifico provvedimento di recesso è stata ritenuta tale da ricondurre il licenziamento nell'alveo di quella particolare evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto che giustifica, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, la tutela reintegratoria attenuata (v. da ultimo Cass. 5 dicembre 2018, n. 31496).

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

6. Va dato atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2019
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LaPrevidenza.it, 28/05/2019

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