Licenziamento orale, necessario l'onere probatorio da ambedue le parti
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 16.10.2018 n. 25847
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1032/2016, depositata il 19 luglio 2016, la Corte di appello di Milano, decidendo nella causa promossa da S.S. nei confronti di R.V., in proprio e quale titolare dell'impresa individuale R.V. Autotrasporti, nonchè nei confronti della cessionaria Crispy e Milu S.a.s. di R.V. & C., accertava la sussistenza fra il S. e il R. di un rapporto di lavoro subordinato dal 28/10/2013 al 23/12/2013; respingeva, tuttavia, la domanda volta alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento orale, che il S. assumeva essergli stato intimato in tale ultima data, osservando che il rapporto si era risolto per mutuo consenso.
2. In particolare, la Corte rilevava che i testimoni escussi non avevano reso in proposito dichiarazioni sufficientemente specifiche circa tempi, modalità e cause della cessazione del rapporto; che nel periodo successivo, e fino al 4 febbraio 2014, non vi era prova che le parti avessero avuto ulteriori contatti; che nella lettera del legale del S. in data 4/2/2014, mentre era contestata l'omessa regolarizzazione del rapporto e veniva fatta offerta della prestazione lavorativa, nulla era detto in relazione ad un pregresso licenziamento, nè questo aveva formato oggetto di impugnazione.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con cinque motivi, cui hanno resistito il R. e la società Crispy e Milu con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo viene dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice di appello trascurato di prendere in considerazione la norma di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 17, in vigore all'epoca dei fatti di causa, la quale subordinava l'efficacia delle dimissioni del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto alla convalida effettuata presso gli uffici amministrativi nella medesima indicati, ed inoltre per avere omesso di motivare sul fatto dedotto dalla parte ovvero sulla mancata convalida in forma scritta delle eventuali dimissioni.
2. Con il secondo, viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e L. n. 604 del 1966, art. 2 per avere il giudice di appello respinto la domanda del lavoratore, sul rilievo che non erano state acquisite prove in merito alle modalità di risoluzione del rapporto, in tal modo, peraltro, ponendo le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo allo stesso anzichè in capo al datore di lavoro: il S., infatti, aveva dato dimostrazione dell'avvenuta cessazione del rapporto, non essendo contestata la circostanza della sua risoluzione in data 23 dicembre 2013, con la conseguenza che sarebbe spettato al datore fornire la prova delle dedotte dimissioni, in difetto di tale prova dovendo considerarsi risolto il rapporto per effetto di licenziamento, il quale non poteva che essere stato orale, stante l'assenza di qualsiasi documento che ne comprovasse l'intimazione in forma scritta.
3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di appello, affermando che il rapporto di lavoro era cessato per effetto di risoluzione consensuale, pronunciato su una eccezione non prospettata dal datore di lavoro, il quale aveva unicamente eccepito che il rapporto si era risolto per le dimissioni del lavoratore.
4. Con il quarto, viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1372 c.c. per avere il giudice di appello fondato l'accertamento dell'intervenuta cessazione del rapporto per mutuo consenso esclusivamente sulla mera inerzia del lavoratore, tra l'altro protrattasi per un solo mese, e, pertanto, su un elemento di fatto che, alla stregua di consolidati esiti giurisprudenziali, era da ritenersi del tutto insufficiente a integrare la prova di tale causa risolutiva.
5. Con il quinto, viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 per avere il giudice di appello ritenuto che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso, osservando, a sostegno della propria decisione, che il lavoratore non aveva impugnato il licenziamento, senza considerare che il recesso del datore di lavoro, ove - come nella specie - intimato oralmente, non richiede un'impugnazione (stragiudiziale) nel termine stabilito dalla legge.
6. Il primo motivo risulta inammissibile, sia per ciò che attiene alla violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 17, non essendo specificato dal ricorrente se la relativa questione fosse stata, e in quali termini, riproposta (oltre che nella fase sommaria e in quella di opposizione del giudizio di primo grado) anche avanti alla Corte di appello; sia per ciò che attiene all'omesso esame di un fatto decisivo, richiedendo il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, nella nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte nel 2012, la precisa indicazione, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, del "come" e del "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione fra le parti (Sez. U n. 8053 e n. 8054 del 2014).
7. Il secondo motivo è infondato.
8. La Corte territoriale, premesso che i testi escussi nulla avevano saputo riferire con sufficiente specificità circa tempi, modalità e cause della cessazione del rapporto di lavoro, ha, in particolare, rilevato come il lavoratore non avesse "dimostrato la mancata accettazione della propria prestazione lavorativa" e al riguardo precisato: "non si sa cosa sia successo il 23 dicembre; dal 23 dicembre 2013 al 4 febbraio 2014 le parti non sembrano essersi più sentite e lo stesso difensore del sig. S. nella lettera inviata a R. il 4 febbraio 2014 lamenta la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, mette a disposizione da quel momento la propria prestazione lavorativa; nulla dice nè impugna in ordine ad un pregresso licenziamento o comunque atto di recesso da parte del sig. S." (cfr. sentenza impugnata, p. 12, secondo capoverso).
9. In tal modo, e cioè accertato, sulla base di vari indici fattuali, che non vi era, nel caso di specie, dimostrazione di un'avvenuta "estromissione" del lavoratore dal rapporto (ma unicamente della sua conclusione alla data del 23/12/2013), la Corte si è uniformata al consolidato principio di diritto, secondo cui, qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2,: Cass. n. 21684/2011 (ord.); conforme Cass. n. 18087/2007, già citata in sentenza.
10. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile per inosservanza del canone di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non essendovi riportate puntualmente, nei loro esatti termini, le eccezioni effettivamente formulate dal datore di lavoro, con l'indicazione specifica dell'atto processuale, nel quale le stesse furono proposte, fermo il principio, secondo il quale, ove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell'art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (cfr., fra le molte, Cass. n. 15367/2014).
11. Il quarto motivo è infondato.
12. La Corte di appello, nel ritenere accertata la risoluzione per mutuo consenso, non si è invero limitata al riscontro di un comportamento inerte del lavoratore ma, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, ha compiuto un più ampio e articolato accertamento, esteso anche al contenuto della lettera in data 4 febbraio 2014 inviata dal difensore del S. al R..
13. Come precisato da questa Corte, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall'art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente (Cass. n. 29781/2017).
14. Nè potrebbe condurre a diversa conclusione la circostanza, di cui è lamentato l'omesso esame, dello stato di disoccupazione del ricorrente, nel tempo successivo alla cessazione del rapporto, non risultando dimostrato - nell'inosservanza degli oneri di deduzione come precisati dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite - che tale circostanza potesse avere rilevanza decisiva e cioè rivestisse l'attitudine, ove vagliata, a determinare un esito diverso della controversia.
15. Anche il quinto motivo è infondato, dovendosi ribadire quanto già osservato sub 12 e, in particolare, sottolineare come la Corte di appello, con l'ampia motivazione riportata, abbia sottoposto a complessiva, quanto analitica, valutazione la lettera 4 febbraio 2014, rilevando, fra altri aspetti, come la stessa, in sostanza, non prendesse posizione ("nulla dice") in ordine ad un eventuale fatto espulsivo.
16. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2018
LaPrevidenza.it, 26/11/2018