mercoledì, 06 novembre 2024

Licenziamento individuale: solo un grave inadempimento degli obblighi contrattuali può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Nota a Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza del 10 dicembre 2007, n. 25743 – Avv. Giuseppe Salvi

 

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito che non ogni inadempimento degli obblighi contrattuali comporta l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro, tutto dipendendo dalla gravita' del fatto commesso dal lavoratore e dalla sua proiettabilita' sul rapporto fiduciario.





La vicenda che ha dato origine alla sentenza n. 25743 del 2007 riguarda il licenziamento per giustificato motivo soggettivo comminato ad un operaio previa contestazione di essere stato "trovato in possesso, senza che ve ne fosse alcuna giustificazione, di 12 mascherine antipolvere di proprieta' aziendale e fornite in numero di una a ciascun operaio che ne ha necessita' a causa del lavoro che svolge". Secondo il Giudice del lavoro del primo grado - che rigettava il ricorso avverso il licenziamento proposto dal lavoratore – l’aver fatto venir meno la possibilità di utilizzo delle mascherine da parte degli altri dipendenti rappresentava un atteggiamento provocatorio ed irresponsabile che lasciava presumere analoghi comportamenti futuri. Di qui l’asserita legittimità della massima sanzione disciplinare comminata al lavoratore.





Di contrario avviso è stata, però, la Corte di Appello che, investita del gravame, non ritenendo sussistente il presupposto della particolare gravità del fatto, riformava la sentenza di primo grado definendo l’episodio di “portata modesta” e ravvisando, nel comportamento del lavoratore, solo una “scorretta utilizzazione dei mezzi di protezione”.





La Suprema Corte investita della questione, ricordando preliminarmente che l’onere probatorio dell’inadempimento del lavoratore grava sul datore di lavoro, ha affermato che la massima sanzione disciplinare del licenziamento risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero di un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria, durante il periodo di preavviso, del rapporto lavorativo.





Quanto alla valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore, i Giudici della legittimità, richiamando il consolidato principio secondo cui detta valutazione e' rimessa all'esame del Giudice del merito, hanno precisato che l’indagine sulla gravità dell’inadempimento e' sempre necessaria - sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo - pur in presenza di ipotesi di comportamenti previste dalla contrattazione collettiva.



In altri termini non è sufficiente ad escludere l’indagine sulla gravità dell’inadempimento da parte del Giudice del merito l’aver posto in essere, da parte del lavoratore, una condotta stigmatizzata nei contratti collettivi che, pertanto, a questi fini, debbono avere valenza meramente esemplificativa.





La Corte di Cassazione alla luce, quindi, delle considerazioni esposte, ritenendo immune da vizi logici o giuridici la sentenza della Corte d’Appello che valutava l'episodio di "portata modesta" e certamente non "ablativo della fiducia nel futuro lavorativo del dipendente", ha rigettato il ricorso proposto dal datore di lavoro.




Avv. Giuseppe Salvi


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LaPrevidenza.it, 28/01/2008

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