Licenziamento disciplinare e contraddittorio con l'incolpato
Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. sez. lav. 22 marzo 2010, n. 6845
In tema di procedimento disciplinare Cass. 6845/2010, afferma che l'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 prescrive, come garanzia procedimentale in favore del lavoratore al quale il datore di lavoro intenda applicare una sanzione disciplinare, che quest'ultimo non possa adottare alcun provvedimento disciplinare non solo senza aver preventivamente contestato l'addebito al lavoratore, ma anche “senza averlo sentito a sua difesa”. La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che questa specifica garanzia (la previa audizione a difesa) opera non già indistintamente, ma solo se il lavoratore abbia espressamente chiesto di essere sentito (Cass., sez. lav., 4 marzo 2004, n. 4435). Però, una volta che l'espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, la sua previa audizione costituisce in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che legittima l'adozione della sanzione disciplinare anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte; le quali - per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione - sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione. Quindi - a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'appello che, pur traendo spunto da quanto affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 13 gennaio 2005, n. 488, che a sua volta richiama Cass., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4187) in ordine alle richieste di audizione meramente dilatorie e generiche, ha introdotto una distinzione, ambigua e foriera solo di incertezze, ritenendo che il datore di lavoro possa omettere l'audizione pur richiesta del lavoratore allorché le giustificazioni scritte siano di per sé esaustive - deve affermarsi, come principio di diritto, che il datore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta espressa contestualmente alla comunicazione, nel termine di cui all'art. 7, quinto comma, l. n. 300/70, di giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzialmente esaustive. La tempestiva presentazione, da parte del lavoratore incolpato, di giustificazioni scritte non “consuma” l'esercizio del diritto di difesa allorché vi sia la richiesta di audizione del lavoratore medesimo, sicché permane l'obbligo del datore di lavoro di sentire oralmente il dipendente prima di irrogare la sanzione disciplinare; obbligo questo che - va ora ulteriormente precisato - permane in ogni caso, in presenza di espressa richiesta di audizione, anche se le giustificazioni scritte apparissero già di per sé ampie ed esaustive
LaPrevidenza.it, 15/04/2010