Cassazione, Sentenza 28.5.2013 n. 13239
1. Con sentenza del 14 maggio 2010, la Corte d'Appello di Napoli respingeva il gravame svolto da \T. Francesca\ contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda tendente ad ottenere la declaratoria di illegittimità, inefficacia del licenziamento intimato dal Centro A. Aversano s.r.l. di FKT, per violazione delle garanzie previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, e del principio di proporzionalità.
2. La Corte territoriale puntualizzava che:
- \T. Francesca\, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Centro A. A. s.r.l. con mansioni di massokinesiterapista a far tempo dall'8/4/1991, esponeva che il datore di lavoro, in data 27.6.2006, le richiedeva la produzione di un attestato per lo svolgimento delle prescritte mansioni, al quale aveva replicato rilevandone la pretestuosità, e a cui faceva seguito lettera di licenziamento in data 7.9.2006 con la quale s'interrompeva il rapporto di lavoro con decorrenza immediata in dipendenza della carenza di requisiti soggettivi indispensabili all'espletamento delle descritte mansioni;
- la lavoratrice deduceva la nullità/inefficacia del recesso, ontologicamente disciplinare, intimato in violazione delle garanzie L. n. 300 del 1970, ex art. 7, e la violazione del principio di proporzionalità;
- il primo giudice, nel contraddittorio con il datore di lavoro, respingeva la domanda ravvisando, nella specie, un'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione sul presupposto che il diploma posseduto dalla lavoratrice non potesse più considerarsi abilitante all'esercizio dell'attività per la quale era stata assunta, posto che il sopravvenuto D.M. 27 luglio 2000, postulava per l'esercizio dell'attività di massofiosioterapista il possesso di una formazione professionale specifica, attuata mediante la frequenza di corsi di durata triennale;
- la sentenza veniva gravata dalla lavoratrice.
3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva:
- infondato il motivo di gravame sul denegato riconoscimento della natura disciplinare del licenziamento, posto che dalla lettura complessiva dell'atto si evincevano le ragioni dovute alla sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi indispensabili all'espletamento delle mansioni per cui era stata assunta;
- infondato il motivo di gravame sulla validità, su tutto il territorio nazionale, del profilo del massoterapista biennale, sulla base del rilievo secondo cui, ricostruito il quadro normativo di riferimento delle professioni sanitarie e del passaggio dal vecchio ordinamento (L. n. 118 del 1971) al nuovo regime fondato sul previo conseguimento del diploma universitario (L. n. 502 del 1992, e successivi D.M.), ai fini dell'equipollenza dei titoli preesistenti al diploma universitario prevista dalla L. n. 502 cit., art. 4, comma 1, era assolutamente carente l'allegazione e la dimostrazione circa il possesso di un titolo che abilitasse la \T.\, in base alla normativa pregressa, all'iscrizione ad un albo professionale o all'esercizio di attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per essere mancante, agli atti, un riferimento specifico al titolo posseduto, onde non poteva accedersi alla prospettata equipollenza caratterizzata dall'automaticità;
- quanto alla seconda ipotesi prevista dal citato art. 4, comma 2, che demanda ad apposito decreto interministeriale l'individuazione di ulteriori ipotesi di equivalenza, il decreto interministeriale del 27.7.2000 ha incluso, fra i titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapista, il diploma di massofisioterapista purchè conseguito all'esito di un corso triennale, espressamente disponendo, per i possessori di detto titolo, la non produzione di alcun effetto sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del decreto;
- il titolo di massofisioterapista conseguito dalla \T.\ all'esito di un corso non triennale non più valido per abilitarla allo svolgimento di detta attività professionale così determinandosi un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione che legittimava la società alla risoluzione del rapporto di lavoro; la mancata deduzione e dimostrazione da parte della lavoratrice, di aver frequentato un corso per il conseguimento di un valido titolo ha comportato la definitività dell'impossibilità sopravvenuta; quanto al repechage, la lavoratrice non aveva allegato un suo possibile reimpiego in altre mansioni almeno equivalenti, e la società aveva dimostrato l'impossibilità di utilizzare aliunde la lavoratrice in quanto l'organico del centro era determinato dall'azienda sanitaria presso la quale il centro era in regime di accreditamento provvisorio quale struttura riabilitativa di tipo A, onde era l'ASL, anno per anno, che stabiliva quantità e qualità delle prestazioni erogabili dalle strutture, come le figure professionali che dovevano essere presenti e la percentuale di personale dipendente ed autonomo.
4. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, \T. Francesca\ ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
La parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
LaPrevidenza.it, 10/07/2013
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
Avvocato