Cassazione 1.72010 n. 15653
M.S. Chiedeva, con ricorso al Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro, depositato l’11 febbraio 1997, che la Cooperativa Agruva s.r.l. -presso la cui dipendenza di (OMISSIS) egli aveva lavorato con la qualifica di operaio comune dal 1971 al 1995 e dalla quale era stato licenziato in data 13 luglio 1995 – fosse condannata al pagamento di L. 27.781.441 per differenze retributive tra quanto corrispostogli e quanto spettantegli secondo le tariffe del CCNL applicabile per il periodo 1985/1995.
La società convenuta contestava il ricorso, deducendo che essa si era costituita in cooperativa solo nel 1984; che il M. aveva lavorato nei magazzini di (OMISSIS): che non erano state indicate mansioni e attività espletate dal ricorrente; che il conteggio esibito era incompleto; che il credito vantato era comunque prescritto sino al 3 maggio 1992.
LaPrevidenza.it, 24/07/2010
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