venerdì, 08 novembre 2024

Legittima la diffusione di dati sensibili se necessari per la salvaguardia del lavoratore sanitario e dell'utenza

Cassazione civile, sezione prima, sentenza 31.7.2020 n. 16560

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente - Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere - Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere - Dott. PAZZI Alberto - Consigliere - Dott. CARADONNA Lunella - Consigliere - ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA sul ricorso 8911/2015 proposto da:  D.F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Val Maira n. 75, presso lo studio dell'avvocato Figà Giacomo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente

- contro

Garante per la Protezione dei Dati Personali, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente

- contro Azienda xx, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Salera Sandro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; - controricorrente

- avverso la sentenza n. 19822/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2020 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.


RILEVATO IN FATTO

che:

D.F.M., infermiere presso l'Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale capitolino che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152 (hinc cod. privacy) ne ha respinto il ricorso avverso la decisione negativa dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, alla quale egli si era rivolto per lamentare l'illecita diffusione, a opera del suo datore di lavoro, di taluni dati inerenti le proprie condizioni di salute;

nello specifico xx aveva rappresentato che la caposala del suo reparto aveva inviato una nota (in data 5-8-2010) alla dirigente dell'ufficio infermieristico, alla coordinatrice del dipartimento di psichiatria e alla referente per le aree esterne, evidenziante l'opportunità della di lui sottoposizione a visita straordinaria, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, presso il medico competente del servizio di prevenzione e protezione di medicina del lavoro, per "problemi di iperglicemia" e per la correlata periodica sottoposizione "a trattamenti di plasmaferesi in regime di Day-Hospital";

gli intimati hanno resistito con separati controricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. - il tribunale di Roma ha respinto la domanda del D.F. osservando che la notizia della patologia sopra detta, nell'ambiente di lavoro, era stata già palesata, poichè lo stesso D.F., autonomamente, ne aveva resi partecipi alcuni dei propri colleghi; ha soggiunto che la nota del 5-8-2010 non era una comunicazione destinata alla diffusione, bensì "una segnalazione di carattere interno rivolta ai diretti superiori della coordinatrice", e che la ragione di fondo della medesima era da rinvenire "nella esigenza superiore di tutela della salute, dell'interessato prestatore di lavoro e dei terzi utenti del servizio"; ha infine affermato che la tutela della riservatezza doveva necessariamente affievolire in presenza di dati già divulgati dallo stesso interessato (ex 82 codice privacy), essendo la condotta di pubblica ostensione di dati sensibili "una forma di consenso implicito al loro trattamento";

2. - il ricorrente censura la decisione sulla base di due motivi;

col primo denunzia l'illegittimità della decisione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 1,4,11,15,18,20 e 22, nel testo applicabile ratione temporis, e l'omesso esame di fatti decisivi; ciò sotto diversi profili, così compendiabili:

(1) perchè tanto "la normativa sulla riservatezza", quanto "la giurisprudenza in materia" non distinguono "una comunicazione interna da una comunicazione esterna";

(2) perchè il giudice a quo non avrebbe valutato che il dato diffuso atteneva alla sfera di salute e a dati sensibili, la diffusione dei quali si sarebbe potuta ritenere lecita solo dinanzi a una norma di legge autorizzativa, e unicamente se a essa avesse dato corso un soggetto da ciò abilitato; si assume difatti che "non solo il trattamento dei dati sensibili presuppone l'esistenza di una specifica norma di legge che ne autorizza i poteri, i limiti e le finalità, ma la persona che tratta i dati deve a sua volta essere legittimata da una nomina proveniente dal titolare del trattamento";

(3) perchè erroneamente il tribunale di Roma avrebbe ritenuto la condotta legittimata dall'art. 82 del cod. privacy, non considerando che questa norma rende acquisibili i dati personali (in difetto di consenso) solo in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, e non anche in relazione a vicenda del tipo di quella in esame;

(4) perchè ancora il tribunale avrebbe comunque disatteso i principi di necessità pertinenza e non eccedenza regolanti la materia, in relazione all'avvenuta specificazione della patologia del ricorrente, oltre alle terapie all'uopo somministrate: cosa non giustificata dal fatto che il ricorrente medesimo ne avesse parlato con i propri colleghi di lavoro;

(5) perchè del pari il tribunale avrebbe violato il principio di indispensabilità, legittimando con la propria decisione la condotta della caposala che invece aveva "travalicato i limiti posti alla dignità della persona diffondendo dati, all'esterno del posto di lavoro (...)", e comunque "senza (...) previo consenso";

(6) perchè infine non si sarebbe potuta giustificare la condotta dell'Azienda neppure a fronte dell'argomentazione del Garante basata sull'art. 5 dello statuto dei lavoratori, che consente al datore di lavoro di sottoporre a visita il lavoratore ma non rende necessario, nè pertinente, specificare le malattie dell'interessato e le terapie cui egli abbia a sottoporsi, o la trasmissione a uffici o a soggetti diversi dal medico competente;

col secondo motivo il ricorrente, in unico contesto, lamenta l'omessa valutazione della finalità ritorsiva perseguita dall'Azienda sanitaria mediante la diffusione del dato sensibile, l'omessa valutazione della lesione dei diritti di opposizione al trattamento, il travisamento dei fatti, l'esclusione della prova per testi all'uopo dedotta, l'immotivata ed eccessiva condanna alle spese processuali;

3. - il primo motivo è nel complesso delle sue articolazioni inammissibile, poichè riflette una ridondante critica di merito;

il tribunale di Roma ha motivatamente osservato che quella di cui si discute era una semplice comunicazione interna con fini di tutela della salute dello stesso lavoratore e dei terzi, in un ambito in cui, peraltro, le informazioni sensibili erano state già ampiamente diffuse dallo stesso soggetto interessato;

la motivazione è da correlare al fatto che l'Autorità garante aveva a sua volta inteso la nota del 5-8-2010 come una richiesta interna, inoltrata ai superiori gerarchici dell'emittente, finalizzata alla previsione di cui all'art. 5 dello statuto dei lavoratori;

essa (motivazione) risulta dunque confermativa di tale assunto, ed è sufficiente a dar conto del rigetto della domanda poichè postula una ricostruzione in fatto escludente la rilevanza antigiuridica della diffusione del dato; la quale diffusione, nei termini appena detti, è stata ritenuta non esorbitante e anzi doverosa in rapporto al fine di sollecitare la sottoposizione a visita del lavoratore anche nel di lui interesse;

4. - certamente i dati personali, per non incorrere in sanzione, devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, oltre che raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; essi devono essere altresì pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità;

tuttavia la ricostruzione della modalità di gestione del dato secondo i canoni di correttezza pertinenza e non eccedenza indicati dalla Sezioni unite di questa Corte (v. Cass. Sez. U n. 3033-11) sulla base di un orientamento peraltro largamente condiviso dalla giurisprudenza (ex aliis Cass. n. 18443-13, Cass. n. 2196-16, Cass. n. 19423-17) - integra una questione di fatto; cosicchè il motivo di ricorso, risolvendosi in un tentativo di sovvertimento della ricostruzione in fatto, anche per il tramite di considerazioni implicanti distinte e assertorie finalità ritorsive non riscontrate dalla sentenza, finisce con l'esorbitare dai noti confini del giudizio di legittimità;

5. - egualmente inammissibile è il secondo motivo;

al riguardo deve essere ribadito che nel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza o la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti promiscuo e indecifrabile riferimento a diversi e non specificati errori;

ciò non solo perchè non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili (v. Cass. n. 26874-18), ma anche e soprattutto perchè, in ordine al caso concreto, non può ammettersi, in un'impugnazione a critica vincolata, l'esposizione diretta e cumulativa di questioni del tutto diverse tra loro - concernenti sia l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo, sia l'esclusione delle prove, sia il merito della causa, sia finanche la liquidazione delle spese processuali;

un tal modo di formulare le doglianze mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle all'uno o all'altro dei mezzi enucleabili secondo il paradigma normativo (art. 360 c.p.c.), con chiara elusione dei canoni di specificità e di chiarezza la cui osservanza è per intero rimessa alla responsabilità della parte;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.500,00 Euro per ciascuno dei controricorrenti, oltre alle spese prenotate a debito relativamente alla posizione dell'Autorità Garante, e all'importo di 200,00 Euro, per esborsi, relativamente all'Azienda Ospedaliera, con accessori e ulteriore maggiorazione, quanto a questa, di spese generali nella percentuale massima di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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(Giovanni Dami)

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LaPrevidenza.it, 24/08/2020

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