Dr.ssa Federica Melozzi
Come noto, la legge n. 92/2012 ha modificato, tra l’altro, la disciplina delle collaborazioni a progetto di cui agli artt. 61 e s.s. del d.lgs. n.276/2003, introducendo alcune restrizioni finalizzate a contrastare un utilizzo non corretto dell’Istituto.
Con la Circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito dei chiarimenti interpretativi sulle nuove disposizioni introdotte dalla citata legge 92 in materia di collaborazioni a progetto.
La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di ammissibilità di un contratto di collaborazione a progetto quali il risultato finale da raggiungere e la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, fornendo al contempo indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale.
Sotto questo profilo, peraltro, la circolare riporta un elenco di attività che, comportando lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o ripetitivi”, risultano poco compatibili con un contratto progetto e quindi oggetto di possibile contestazione.
Vediamo nel dettaglio i contenuti salienti del documento, tenuto conto che le disposizioni di cui all’art.1 commi 23 e 24 - cui si riferisce la circolare del Ministero del lavoro - si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge 92 (art.1, comma 25).
LaPrevidenza.it, 18/12/2012
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