Corte di Cassazione sentenza 28 aprile 2009, n. 9925 - dott. Gesuele Bellini
Anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro e prima della sua ricostituzione per intervento del giudice possono assumere rilevanza disciplinare.
Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 28 aprile 2009, n. 9925.
Il caso ha visto coinvolto un lavoratore, che ha dovuto fronteggiare più volte il licenziamento.
Invero, il dipendente già licenziato per presunta riduzione di personale, veniva licenziato una seconda volta per giusta causa per aver violato il dovere di fedeltà, avendo allo stesso imputato lo svolgimento di attività concorrenziale dapprima in forma individuale e poi come socio a favore di un’altra società.
Entrambi i licenziamenti venivano annullati giudizialmente ed egli era formalmente reintegrato nel posto di lavoro. Quindi, veniva nuovamente licenziato per avere ancora una volta violato l’obbligo di non concorrenza.
L’interessato, uscito soccombete in primo e in secondo grado, ha ricorso per Cassazione invocando a sostegno delle proprie ragioni, tra l’altro, il giudicato scaturente dalla precedente sentenza di reintegra, nella quale si era accertato che l’attività svolta non era stata ritenuta concorrenziale, ed inoltre eccependo la legittimità dell’ultimo licenziamento per giusta causa poiché la sua attività esterna (e concorrenziale) contestata quale illecito disciplinare era stata, innanzitutto, tollerata per un tempo significativo, ed inoltre era stata svolta in gran parte nel periodo in cui lo stesso era stato estromesso dal posto di lavoro ed aveva quindi la necessità di procurarsi un’occupazione.
La Corte non ha accolto le eccezioni sollevate dal ricorrente e rifacendosi ad un altro orientamento (che Cass. 4 giugno 2004, n. 10663) ha affermato che "anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per licenziamento e prima della sua ricostituzione jussu judicis possono assumere rilevanza disciplinare; in relazione ad essi occorre distinguere tra obblighi scaturenti dal sinallagma contrattuale e doveri extracontrattuali, derivanti dall'art. 2043 cod. civ. o da norme penali. Su questi ultimi in nessun caso può influire la cessazione del rapporto, perché essi non trovano la loro fonte nel sinallagma contrattuale, e quindi la violazione di tali doveri rileva sempre, anche se posta in essere dopo la cessazione del rapporto, mentre gli obblighi scaturenti dal contratto rimangono a carico del lavoratore per un suo obbligo di coerenza con la volontà di proseguire il rapporto espressa con l'impugnazione del licenziamento, salvo i comportamenti necessitati dallo scopo di reperire fonti di sostentamento alternative alla retribuzione di fatto non più corrisposta, con una ricerca svolta dal lavoratore nell'ambito della propria professionalità e quindi anche, eventualmente, presso la concorrenza".
La Corte è stata altresì dall’avviso che il giudicato, invocato dal ricorrente, non poteva fare stato nel procedimento in argomento, giacché la precedente sentenza era giunta ad una valutazione sicuramente valida per il passato, ma "rebus sic stantibus," cioè, potenzialmente variabile con il variare delle condizioni, anche perché lo stesso comportamento consentito e favorito dalla precedente società poteva divenire scorretto una volta mutato il quadro degli organi elettivi della medesima.
Nella sentenza la Corte si è occupata anche del principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale, quale elemento costitutivo nel licenziamento per motivi disciplinari. Al riguardo, ha affermato che siffatto principio deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, nell’ipotesi in cui l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda un maggiore spazio temporale ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso e, in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato.
Dott. Gesuele Bellini
LaPrevidenza.it, 22/06/2009
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