mercoledì, 27 settembre 2023

Le progressioni nel comparto degli Enti di Ricerca e sperimentazione  

La disciplina specifica per ricercatori e tecnologi a cura di Maurizio Danza

 

Per quanto concerne il comparto degli Enti di Ricerca e sperimentazione, è ben noto come siano attualmente vigenti alcuni istituti contrattuali, taluni specifici per il personale dei c.d. livelli, altri applicabili esclusivamente ai ricercatori e tecnologi degli enti, che possono essere ricondotti fondamentalmente a due fattispecie di progressioni: la prima, che comporta meri passaggi di fascia stipendiale; la seconda, che invece determina passaggi di livello nello stesso profilo. Per quanto concerne i passaggi di fascia stipendiale, l’attuale disciplina contrattuale è evincibile dall’art.8 del CCNL 2004-05 ( c.d. biennio economico) che prevede espressamente come “ i passaggi di fascia stipendiale all’interno dei tre livelli di ricercatore e di tecnologo continuano ad avvenire secondo la vigente normativa contrattuale. Annualmente gli Enti possono disporre che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di merito, fruisca di una riduzione dei tempi di permanenza in misura non superiore al 50% al fine del passaggio alla fascia successiva. Tali passaggi possono avvenire per una sola volta durante la permanenza in ciascun livello. I criteri per l’attuazione del presente articolo sono definiti in sede di contrattazione integrativa. Sostanzialmente siamo di fronte, sia per il livello I, II e III di ricercatore e tecnologo, alla acquisizione automatica di incrementi stipendiali progressivi,attraverso un meccanismo tecnico-giuridico che ha le sue radici nel D.P.R. n.171/1991 che aveva recepito i principi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego. Va subito detto che, il passaggio da una fascia a quella successiva, attribuito solo sulla base del decorso del tempo, pone tale disposizione  in controtendenza rispetto ai nuovi assetti giuridico-retributivi, previsti dalle norme di riforma del sistema premiale adottato nella pubblica amministrazione. In merito poi alla natura e alla funzione dell’istituto va chiarito,come nel caso di specie, non si sia in presenza di progressioni di carriera, né di progressioni economiche in senso tecnico, ma tutt’al più di mantenimento di classi stipendiali che incidono sul trattamento fondamentale della retribuzione e non sulla sua parte accessoria. La norma,infine nel ribadire che”tali passaggi possono avvenire per una sola volta durante la permanenza in ciascun livello,” rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri per l’attuazione della disposizione. In merito a tale istituto va tenuto conto, per completezza di trattazione, della disposizione di cui all’art.16 del  CCNL 2006-2009 prevedente che” gli Enti che non hanno dato attuazione all’art. 8 del CCNL 7 aprile 2006 (secondo biennio) attivano le procedure di riduzione dei tempi di permanenza ai fini del passaggio alla fascia successiva fino a concorrenza delle risorse appositamente destinate a tale finalità dall’art. 9, comma 3, lettera a) del medesimo CCNL con le decorrenze ivi indicate, salvo che le stesse, in forza della predetta disposizione, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, siano già state utilizzate per incrementare le indennità di cui all’art. 8 del CCNL del 21 febbraio 2002”...

Avv. Maurizio Danza

 

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(Maurizio Danza)

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LaPrevidenza.it, 01/02/2013

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