mercoledì, 04 dicembre 2024

Le prestazioni occasionali per il personale che opera nel settore congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento

Inps, circolare 3.8.2023 n. 75

 

Disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del  decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Modifiche normative apportate  dall'articolo 37 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Contratto di  prestazione occasionale per gli utilizzatori che operano nei settori  dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei  parchi divertimento 


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L'articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni,  dalla legge n. 85/2023, ha apportato novità alle regole di utilizzo delle  prestazioni di lavoro occasionale nel settore turistico e termale. In  particolare, sono stati modificati, per gli utilizzatori che operano nei settori  dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi  divertimento, i limiti economici di utilizzo e i livelli occupazionali oltre i quali  non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.


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INDICE

1. Premessa 
2. Regime per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento 
2.1 Limite dimensionale 
2.2 Limite economico 
2.3 Profili sanzionatori 
3. Aggiornamento della registrazione degli utilizzatori sul servizio "Contratto di prestazione occasionale"


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1. Premessa

Con l'articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", in vigore dal 1° gennaio 2023, sono state apportate significative modifiche alla disciplina del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale, di cui all'articolo 54- bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il citato intervento normativo ha elevato per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale l'importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori (cfr. la lettera b) del comma 1 dell'art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017) che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000 euro, e ha ampliato la platea di utilizzatori del contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando, così, il precedente limite, fissato a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato).

L'Istituto ha fornito indicazioni sulle modifiche normative sopra descritte con la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023.

Da ultimo, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha elevato, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i limiti economici e dimensionali oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.

Per effetto delle modifiche apportate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, dopo le parole "10.000 euro" sono state aggiunte le parole "elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento".

Inoltre, il medesimo comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, con la lettera b), ha modificato la lettera a) del comma 14 dell'articolo 54-bis citato aggiungendo, dopo le parole "a tempo indeterminato ", le parole "ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato ". Infine, le lettere a-bis) e b-bis) del comma 1 del citato articolo 37, introdotte in sede di conversione dalla legge n. 85/2023, hanno ulteriormente modificato l'articolo 54-bis in commento, prevedendo al comma 10 che gli utilizzatori di cui al comma 6, lettere a) e b-bis) del medesimo articolo, possono acquistare il Libretto Famiglia anche presso le rivendite di generi di monopolio e stabilendo al comma 19 che, a richiesta del prestatore, il c.d. pagamento immediato (cfr. la circolare n. 103/2018) possa essere effettuato anche presso le suddette rivendite. In merito, si fa riserva di fornire, con successiva comunicazione, le relative indicazioni operative.

Tanto rappresentato, con la presente circolare si illustrano le novità normative introdotte nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti e dei parchi divertimento.


2. Regime per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento

L'articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, modificando l'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, come sopra descritto, ha introdotto un nuovo regime per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, che abbiano alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori a tempo indeterminato.

A tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:

- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;

- 96.04.20 Stabilimenti termali;

- 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;

- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese.

Si evidenzia che il codice 93.21.01 deriva, in seguito all'aggiornamento compiuto dall'Istat nel 2022, dal codice 93.21.00 "Parchi di divertimento e parchi tematici"; gli utilizzatori operanti in tale settore avranno cura di aggiornare presso il Registro delle imprese il codice dell'attività.

Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi (cfr. la lettera d) del comma 14 dell'art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).


2.1 Limite dimensionale

Per effetto delle modifiche normative introdotte dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge) possono accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento ­ come individuati al precedente paragrafo 2 - che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Relativamente alle modalità di computo della media occupazionale si rinvia a quanto specificato al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.


2.2 Limite economico

Per effetto delle modifiche normative introdotte dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento ­ come individuati al precedente paragrafo 2 ­ a decorrere dall'anno civile 2023 (1° gennaio ­ 31 dicembre) possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale ed erogare compensi fino a 15.000 euro nei confronti della totalità dei prestatori.

Per completezza di informazione, si ricorda che ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori ­ di cui alla novellata lettera b) del comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017 - la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori: 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; 3) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 4) percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (cfr. l'art. 54-bis, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017).

Rimangono fermi gli altri limiti economici di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, descritti nelle circolari n. 107/2017, n. 103/2018 e n. 6/2023.

Si riepilogano, pertanto, i limiti economici per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;

- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.


2.3 Profili sanzionatori

Per i profili sanzionatori relativi al superamento dei limiti economici o di durata delle prestazioni, alla violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017 ­ con specifico riferimento agli utilizzatori operanti nei settori in oggetto, per cui sussiste il divieto di utilizzo nel caso abbiano alle proprie dipendenze più di venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nonché al divieto di utilizzo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi - si rinvia a quanto descritto al paragrafo 9 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 8 della circolare n. 103/2018.


3. Aggiornamento della registrazione degli utilizzatori sul servizio "Contratto di prestazione occasionale"

Per effetto dell'entrata in vigore della novella normativa di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, il servizio dell'Istituto "Contratto di prestazione occasionale" sarà implementato con la nuova classificazione "aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento", selezionabile da parte degli utilizzatori che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 indicati al precedente paragrafo 2.

La registrazione avverrà nel rispetto delle istruzioni generali dettate con le circolari n. 107/2017 e n. 103/2018.

Tale nuova funzionalità sarà disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.

Nel caso in cui l'utilizzatore che opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento sia già registrato nel servizio "Contratto di prestazione occasionale", l'aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al momento del primo accesso. Qualora l'utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell'anno civile.

A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso: utilizzatore X ­ classificato quale "altro utilizzatore" ­ ha erogato nei confronti della totalità dei prestatori, nel corso dell'anno civile 2023, 7.000 euro (rispetto al limite massimo di 10.000 euro); in seguito alla classificazione nella sezione "aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento" potrà utilizzare ulteriori 8.000 euro, nel rispetto del limite massimo di 15.000 euro.

Analogamente, nel caso risulti che la classificazione nella sezione delle "aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento" non sia più conforme al codice Ateco2007 indicato al precedente paragrafo 2, l'utilizzatore non avrà più accesso alla predetta sezione, ma dovrà riclassificarsi in altra sezione in relazione all'attività economica svolta. In tale caso, qualora nel corso dell'anno civile sia stato già raggiunto il limite massimo di 10.000 euro erogabili, quale compenso complessivo nei confronti della totalità dei prestatori, non sarà possibile l'inserimento di ulteriori prestazioni di lavoro occasionale per il medesimo anno civile.

A tale fine, si riporta il seguente esempio: utilizzatore Y ­ classificato quale "aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento" ­ ha erogato nei confronti della totalità dei prestatori, nel corso dell'anno civile 2024, 14.500 euro (rispetto al limite massimo di 15.000); in presenza di cambiamento del codice Ateco2007 relativo all'attività principale, si riclassifica nella sezione "altro utilizzatore" e non potrà inserire per l'anno 2024 prestazioni in quanto è stato già raggiunto il limite massimo di 10.000 euro previsto per tutti gli altri utilizzatori.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi


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LaPrevidenza.it, 07/08/2023

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