mercoledì, 06 dicembre 2023

Le posizioni organizzative nel comparto Sanità. Analisi dell'istituto dopo le recenti riforme del pubblico impiego

Maurizio Danza - Arbitro pubblico impiego  

 

Solitamente la trattazione delle posizioni organizzative nel Comparto Sanità previste dal CCNL 1998-2001 del 7 aprile 1999, è associata a quella della funzione di coordinamento rinvenibile invece nell’art.10 del CCNL 2000-2001( c.d. biennio economico) del 20 settembre 2001: a ben vedere i due istituti appaiono del tutto diversi sia da un punto di vista formale che sostanziale. In realtà l’anello di congiunzione tra i due istituti è effetto però, dell’art.11 del CCNL 2000-2001 del 20 settembre 2001, che al c.4., opera un ampliamento dei soggetti legittimati al conferimento della posizione organizzativa, prevedendo espressamente che” le posizioni organizzative possano essere conferite anche al personale di cui all’art.10, pur se secondo criteri definiti in contrattazione integrativa”. Quanto al tema specifico della posizione organizzativa, essa appare figura, diversa altresì dalla “progressione giuridica e/o di carriera”, risultando infatti caratterizzata, dall’espletamento di un “incarico temporaneo” per una posizione di lavoro richiedente lo svolgimento di funzioni direttive di particolare complessità, o di attività altamente specializzate,di elevata autonomia ed esperienza. In particolare si soffermano su detta figura gli artt. 20 e 21 del contratto nazionale Sanità 1998-2001,quanto alle caratteristiche e l’art.36, in riferimento alla misura della prevista indennità. A ben vedere la prima disposizione reca da una parte,la definizione di posizioni organizzative dettando indicazioni in tema di “graduazione delle funzioni”. A tal proposito il co. 1 prevede infatti che “le aziende ed enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità”. Il successivo co.2., invece chiarisce in quali settori possono essere istituite le predette posizioni prevedendo che” le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: attività di staff e/o studio; di ricerca; ispettive di vigilanza e controllo; di coordinamento di attività didattica”. Il co.3 invece, regolamenta la “graduazione delle funzioni” prevedendo che”la stessa è definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Gli elementi che le aziende sanitarie devono tener conto, ai fini della graduazione appaiono, nella norma, riconducibili a ben cinque tipologie (anche integrabili con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa) rispettivamente costituite, dal livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate ( cfr. lett. a) ; dal grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati ( cfr. lett.b) ;  dalla complessità delle competenze attribuite (cfr. lett. c); dalla entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite ( cfr. lett. d); dalla valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali (cfr. lett.e) .Il successivo art. 21- intitolato “affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca ed indennità di funzione “, nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall’art. 11 del CCNL 2000-2001( c.d. biennio economico) del 20 settembre 2001, prevede al primo comma che “ le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel co.2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite”...

Maurizio Danza

 

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(Maurizio Danza)

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LaPrevidenza.it, 12/02/2013

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