Cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 23.9.2010 n. 20074
N.F., dipendente della società Gruppo Torinese Trasporti (G.T.T.) S.p.A., con ricorso del 9 maggio 2007, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro, esponendo di essere stato assunto il (OMISSIS) con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi e di essere stato inquadrato con mansioni di conducente di linea, (OMISSIS) livello, e di aver avuto, alla scadenza di tale periodo ((OMISSIS)), senza soluzione di continuità, la trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Lamentava che, nonostante la previsione di cui al D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. dalla L. n. 863 del 1984, il periodo di formazione e lavoro non era stato considerato come utile al fine della maturazione degli scatti di anzianità, in attuazione di una norma del contratto collettivo interconfederale applicabile in materia. Tale previsione (art. 7, lett. c) dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche nel successivo art. 7, lett. c), dell'accordo nazionale 27 novembre 2000) prevedeva che "Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità". Chiedeva quindi che il Tribunale di Torino accertasse "la nullità ex artt. 1418 e 1419 c.c., delle parti delle clausole del detto accordo collettivo, ovvero di qualsiasi altra ulteriore clausola di contratto individuale e/o accordo collettivo e/o aziendale che prevedano i mancato computo del periodo del c.f.l. nell'anzianità di servizio al fine della maturazione degli scatti di anzianità, in contrasto con la L. n. 863 del 1984, art. 3 e, comunque disapplicare tali clausole e/ o accordi collettivi, individuali e integrativi, e per l'effetto condannare la G.T.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, a computare il periodo di c.f.l. (...) nell'anzianità di servizio e condannare la stessa a corrispondere al ricorrente le differenze retributive tutte derivanti da tale computo e dalla conseguente maturazione degli aumenti periodici di anzianità previsti dal c.c.n.l. del settore ed istituti retributivi collegati, oltre interessi e rivalutazione come per legge". La società convenuta si costituiva e resisteva alla domanda sostenendo la legittimità della richiamata disciplina contrattuale collettiva (art. 7, lett. c), dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche nel successivo art. 7, lett. e), dell'accordo nazionale autoferrotranvieri 27 novembre 2000)....
LaPrevidenza.it, 04/11/2010
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