Le conseguenze del licenziamento
Nota dell'Avvocato Lorenzo Cuomo
Come noto, il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace per inosservanza dell'onere della forma scritta imposto dall'art. 2 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, novellato dall'art. 2 della Legge 11 maggio 1990 n. 108, e, come tale, inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro conseguendone, quindi, che la radicale inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso e dalla sua eventuale natura disciplinare
La Cassazione, con sentenza n. 19286 del 14 luglio 2008, ha ribadito che il licenziamento comunicato verbalmente da un'azienda avente meno di 16 dipendenti deve essere dichiarato inefficace (art. 2, Legge n. 604/1966); la Suprema Corte ha però messo l'accento sulla necessità che il lavoratore adotti comunque un comportamento propositivo ; pertanto, il lavoratore licenziato è tenuto ad attivarsi con diligenza collocando sul mercato la propria attività lavorativa per ridurre il pregiudizio subito
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole comuni in materia di inadempimento delle obbligazioni, ivi inclusa quella di cui all'art. 1227 c.c., che esclude il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
(Avv. Lorenzo Cuomo)
LaPrevidenza.it, 08/11/2008