Lavoro, termine di 60 giorni dalla Pec per impugnare il reclamo se viene allegato il testo della sentenza
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 29.5.2018 n. 13475
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente - Dott. CURCIO Laura - Consigliere - Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere - Dott. DE GREGORIO Federico - Consigliere - Dott. PAGETTA Antonella - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 4224-2016 proposto da: B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO AFELTRA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO RINALDI, giusta procura in atti; - ricorrente - contro AUTOLINEE TOSCANA NORD (A.T.N.) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore; COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI NORD (C.T.T. NORD) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORONZO MAZZOTTA, giusta procura in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 257/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/07/2015 r.g. 280/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato FRANCESCO LORENTI per delega verbale Avvocato FRANCESCO RINALDI; udito l'Avvocato ORONZO MAZZOTTA.
Fatto
1. B.S. adiva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi la illegittimità del provvedimento di destituzione /licenziamento intimatogli in data 19.2.2014 dalla datrice di lavoro Autolinee Toscana Nord s.r.l., ai sensi del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 46 n. 16 Regolamento all. A e, comunque, dell'art. 2119 cod. civ., per assenza arbitraria dal lavoro protrattasi oltre cinque giorni.
2. Il giudice adito, con ordinanza ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 49, rigettava il ricorso con statuizione confermata sede di opposizione.
3. La Corte di appello di Genova ha rigettato il reclamo del B. avverso la sentenza di primo grado.
3.1. Ha ritenuto, in sintesi, il giudice di appello che la condotta del dipendente il quale, pur consapevole del mancato accoglimento delle due istanze di ferie da parte della società datrice, era ugualmente partito per una vacanza già prenotata restando assente per i giorni 24, 27, 28, 30 e 31 dicembre 2013 mentre per il giorno 26 dicembre vi era stata precostituita indisponibilità per lo svolgimento del turno di servizio festivo che l'azienda era comunque tenuta a garantire, andava ricondotta all'ipotesi si cui all'art. 45 n. 16 del Regolamento cit. che punisce con la destituzione l'assenza arbitraria dal servizio per oltre cinque giorni e non, come preteso dal B., all'ipotesi meno grave di cui all'art. 43.2. del Regolamento; la prestazione, nelle more, di attività lavorativa da parte del dipendente nulla rivelava rispetto all'intento datoriale di valorizzare l'inadempimento come causa impeditiva della prosecuzione del rapporto di lavoro.
4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Sauro B. sulla base di tre motivi; gli intimati Autolinee Toscana Trasporti Nord s.r.l. e Compagnia Toscana Trasporti Nord s.r.l., quest'ultima già costituita nella fase di merito quale affittuaria dell'azienda destinataria degli effetti della eventuale pronunzia di accoglimento ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. e art. 2112 cod. civ., hanno resistito con tempestivo controricorso, illustrato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..
Diritto
1. Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione delle controricorrenti di tardività del ricorso per cassazione per mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di appello, prescritto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 60, al fine della valida impugnazione della decisione resa in sede di reclamo.
1.1. La eccezione è fondata. Questa Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il procedimento di reclamo ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 62 deve essere proposto a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa se anteriore. La comunicazione via p.e.c. a cura della cancelleria fa decorrere il termine ove risulti dimostrato che vi era allegato il testo integrale della sentenza. A tal fine, infatti, non è sufficiente il mero avviso del deposito della sentenza atteso che la parte deve essere posta in grado di conoscere, sin dal momento della comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporne eventualmente l'impugnazione (cfr. in termini Cass. 23/08/2016 n. 17251; Cass.16/05/2016 n. 10017). Diversamente, il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ..
1.2. Nel caso di specie dal documento n. 31, tratto, per come non contestato, dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, depositato con il controricorso, si evince che in data 27.7.2015 la Cancelleria della Corte di appello di Genova ha provveduto, "ai sensi del D.L. n. 179 del 2012" alla comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, della sentenza impugnata ai difensori delle parti e, per quel che qui rileva, all'Avv. Massimo Paradisi, procuratore di B.S. odierno ricorrente. Dal documento in oggetto risulta altresì che alla comunicazione è stato allegato il testo della sentenza qui impugnata.
1.3. Da quanto ora rilevato consegue la tardività del ricorso per cassazione in quanto notificato a mezzo del servizio postale con atto spedito in data 26.1.2016 e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62 cit..
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell'odierno ricorrente e liquidate complessivamente in favore delle parti controricorrenti, costituitesi con un unico controricorso, nella misura di cui al dispositivo.
4. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2018
LaPrevidenza.it, 11/06/2018