venerdì, 16 ottobre 2026

Lavoro: le prestazioni effettuate al domicilio configurano sempre il rapporto di subordinazione

Cassazione civile  sez. lav., sentenza 21 ottobre 2010 n. 21625

 

Con sentenza n. 16/2004 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza decideva le cause riunite, tra P.L. E la xx s.p.a., aventi ad oggetto: a) la condanna al pagamento di somme per illegittima riduzione di “commesse” nel corso del rapporto di lavoro subordinato a domicilio, nel periodo dall’aprile 2000 al marzo 2001, pari a L. 26.260.883, quantificata sulla base della media delle retribuzioni percepite negli anni precedenti; b) l’accertamento dell’intervenuto licenziamento “per fatti concludenti”, per persistente imposta inattività o, comunque, per giusta causa/giustificato motivo e la condanna della convenuta alla di lei reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 St. lav. Ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate e maturande sino alla reintegrazione. In particolare il detto giudice rigettava la domanda di pagamento delle differenze retributive, e, accertato che il rapporto di lavoro era cessato in data 11-6-2001 “per iniziativa unilaterale del datore di lavoro”, dichiarava l’inefficacia del licenziamento, ordinava la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e condannava la società datrice di lavoro a risarcirle il danno patito quantificato in misura pari a cinque mensilità, computate sulla base della media mensile dell’anno 2000, con compensazione per la metà tra le parti delle spese di lite e con condanna della convenuta alla rifusione del residuo. Con ricorso del 14-4-2004 la P. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendo che, in parziale modifica della stessa, fosse interamente accolta la domanda formulata con il ricorso introduttivo e la xx fosse condannata anche al pagamento delle differenze retributive, pari ad Euro 13.562,61 ed al risarcimento del danno ex art. 18 St. lav., in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione, sulla base di una retribuzione media mensile pari ad Euro 998,90, il tutto con rifusione delle spese di lite. La società si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto del gravame in quanto totalmente destituito di fondamento nonché proponendo appello incidentale, chiedendo che, in riforma dell’impugnata sentenza, fosse accertata e dichiarata l’intervenuta decadenza dall’impugnazione del licenziamento e, in ogni caso, l’inapplicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui all’art. 18 St. lav., il tutto con condanna dell’appellante al pagamento della somma di Euro 9.132,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio....

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LaPrevidenza.it, 30/01/2011

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