Cassazione, Sentenza 22.10.2010 n. 21758
Con sentenza del 17 luglio 2006 la Corte d’appello di Ancona riteneva l’illegittimità del licenziamento intimato – con lettera del 13 aprile 2001 – dalla società N. s.r.l. A T.C., dipendente con qualifica di “direttore commerciale Italia ed estero” corrispondente al livello contrattuale di “quadro”, così respingendo l’appello proposto dalla detta società avverso la decisione di primo grado del Tribunale di M.. In particolare, per quanto rileva nella presente sede, la Corte di merito rilevava che: a) il recesso era stato motivato con il mancato superamento del periodo di prova, ma – per quanto emerso dalle testimonianze assunte in giudizio – il patto di prova apposto al contratto doveva ritenersi nullo, in quanto contenuto nella lettera di assunzione restituita dal T. (con la propria sottoscrizione) il 4 dicembre 2000, cioè alcuni giorni dopo che il contratto di lavoro era stato già concluso fra le parti – il 1 dicembre 2000 – mediante la consegna al lavoratore della lettera di assunzione, così restando assorbita la questione di merito relativa all’effettivo espletamento della prova; b) ai fini della determinazione del risarcimento spettante al lavoratore licenziato, non poteva tenersi conto dell’aliunde perceptum derivante da altro rapporto di lavoro instaurato dopo il recesso, che la relativa allegazione datoriale era avvenuta solo in appello, mentre il nuovo rapporto lavorativo era intervenuto, come ammesso dalla stessa società appellante, in epoca anteriore alla decisione di primo grado....
LaPrevidenza.it, 25/01/2011
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