Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 31.8.2010 n. 18900
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di YYY Terme, in data 16.2.2001, C.M., responsabile del ramo amministrativo dell’Ufficio Acquedotto del Comune di YYY Terme, premesso che il Comune predetto aveva operato il trasferimento dal 1 ottobre 2000 della gestione del servizio idrico alla società mista “YYY Terme xx s.p.a.”, chiedeva che, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 44 venisse disposto il suo trasferimento alla società predetta, con condanna del Comune ad operare il detto trasferimento e della società xx ad operare la relativa assunzione, nonché di entrambi i convenuti al pagamento delle differenze retributive fra lo stipendio erogatogli quale dipendente comunale e quello che gli sarebbe spettato quale dipendente della società predetta. Con sentenza in data 6.11.2003 il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto del ricorrente alla assunzione da parte della società xx, rigettando la domanda relativa alla corresponsione delle differenze retributive. Avverso tale sentenza proponeva appello la YYY Terme xx s.p.a. Assumendo la erronea applicazione da parte del Tribunale della disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 44 e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo; proponeva altresì appello incidentale il C. lamentando la erroneità dell’impugnata sentenza in relazione al rigetto della domanda di corresponsione delle differenze retributive....
LaPrevidenza.it, 06/10/2010
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