Cassazione civile, Sentenza 10.9.201 n. 19365
La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 27 giugno 2005, ha confermato, per quanto qui interessa, la decisione di primo grado, di declaratoria della nullità della proroga dal 1 al 31 ottobre 1995 del contratto a tempo determinato stipulato da S. C. e la s.p.a. Autostrade per il periodo dal (OMISSIS), ai sensi del D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis come introdotto dalla Legge Conversione n. 79 del 1983 (per la necessità di sopperire alle maggiori esigenze del servizio in conseguenza dell’aumento del traffico), di conversione del rapporto a tempo indeterminato fin dall’inizio e di condanna della società a risarcire allo S. i danni, nella misura delle retribuzioni perdute dal (OMISSIS). Poiché la proroga dal 1 al 31 ottobre 1995 era stata stabilita “dato il protrarsi delle stesse esigenze di carattere straordinario che hanno dato luogo alla sua assunzione”, la Corte territoriale ha infatti ritenuto con ciò violato la L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, a norma del quale la proroga del contratto a termine presuppone la ricorrenza di esigenze ontologicamente diverse da quelle che avevano giustificato l’originaria apposizione del termine e aventi i caratteri della contingenza e dell’imprevedibilità. Per la Cassazione di tale sentenza propongono ora un unico ricorso la Autostrade s.p.a. E la società Autostrade per l’Italia s.p.a. (alla quale la prima aveva ceduto il compendio aziendale afferente le attività svolte in regime di concessione), con un unico motivo...
LaPrevidenza.it, 25/09/2010
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