martedì, 13 ottobre 2026

Lavoratori precoci: riduzione del requisito contributivo necessario per l'accesso al pensionamento anticipato

D.p.c.m. 23.5.2017 n. 87

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2017, n. 87

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della  legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito  contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori  c.d. precoci. (17G00106)

(GU n.138 del 16-6-2017)

Vigente al: 17-6-2017

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il  requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del  comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti  applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i  lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto  1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi  di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo  anno di eta' e che si trovano in una delle condizioni di cui alle  lettere da a) a d) del medesimo comma 199;  Visto l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,  comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le  attivita' lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in  via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del  pensionamento le medesime attivita' lavorative non hanno subito  interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi  e a condizione che le citate attivita' lavorative siano state svolte  nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo  corrispondente a quello complessivo di interruzione;  Visto l'articolo 1, comma 200, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con il quale si prevede che ai requisiti ridotti di cui al comma  199 continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di  cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  Visto l'articolo 1, comma 201, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con il quale si stabilisce che per i lavoratori di cui agli  articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di  ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del medesimo  articolo 1, le indennita' di fine servizio comunque denominate di cui  all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono  corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto  alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni  dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione  del trattamento di fine servizio comunque denominato;  Visto l'articolo 1, comma 202, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della legge, la disciplina delle modalita' di attuazione delle  disposizioni di cui ai commi da 199 a 205, nel rispetto dei limiti di  spesa annuali di cui al comma 203 del medesimo articolo 1, avuto  particolare riguardo: alla determinazione delle caratteristiche  specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 199, lettera  d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso  al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa  documentazione da presentare a tali fini; all'attivita' di  monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203, del medesimo  articolo 1, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14  della legge 7 agosto 1990, n. 241; alle comunicazioni che l'ente  previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce  all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso  al beneficio; alla predisposizione dei criteri da seguire nello  svolgimento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del  personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione  obbligatoria; alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente  previdenziale delle informazioni relative alla dimensione,  all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di  lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati  amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi  quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;  all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 203; alle  forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di  assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio  di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di  lavoratori interessati;  Visto l'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con il quale sono indicati i limiti di spesa relativi al  riconoscimento del beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi  dei commi da 199 a 202, del medesimo articolo 1, ed e' stabilito che,  qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il  verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di  domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate, la decorrenza  dei trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in ragione  della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199 del  citato articolo 1, individuati con il presente decreto e, a parita'  degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda,  al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla  base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di  pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse  finanziarie;  Visto l'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con il quale si stabilisce che a far data dalla sua decorrenza  il trattamento pensionistico di cui al comma 199, del medesimo  articolo 1, non e' cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o  autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra  l'anzianita' contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianita' contributiva al  momento del pensionamento;  Visto l'articolo 1, comma 205, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con il quale si stabilisce che il beneficio di cui ai commi da  199 a 204 non e' cumulabile con altre maggiorazioni previste per le  attivita' di lavoro di cui al comma 199 del medesimo articolo, fermi restando i benefici previsti per talune tipologie di lavoratori  dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;  Visto l'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n.  335, con i quali sono stabilite le modalita' di determinazione della  pensione per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale  obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che  alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere, rispettivamente,  un'anzianita' contributiva inferiore o superiore a diciotto anni;  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione  speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017;  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta  il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione delle  disposizioni relative alla riduzione del requisito contributivo di  accesso alla pensione anticipata per i lavoratori iscritti  all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed  esclusive della medesima, che abbiano i requisiti di cui all'articolo  1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto dei  limiti di spesa annuali previsti al comma 203 del medesimo articolo.

Art. 2 - Beneficio

1. A decorrere dal 1° maggio 2017, per i soggetti di cui  all'articolo 3 il requisito contributivo di cui all'articolo 24,  comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come  rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per  effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, e'  ridotto a quarantuno anni.  2. Al requisito contributivo di cui al comma 1 si applicano gli  adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.  3. Il requisito contributivo ridotto di cui al comma 1 puo' essere  raggiunto anche ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24  dicembre 2012, n. 228, cumulando i periodi assicurativi non  coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria  per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti,  autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme  sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di  previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al  decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Puo' accedere al beneficio di cui all'articolo 2 il lavoratore di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995,  che ha almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro  effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di  eta' e che si trova in una delle seguenti condizioni:  a) si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19,  comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per  licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o  risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di  cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso  da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la  disoccupazione a lui spettante;  b) al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il  coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado,  convivente, con handicap in situazione di gravita' ai sensi  dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;  c) e' riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per  cento;  d) alla data della domanda di accesso al beneficio svolge da  almeno sei anni, in via continuativa, una o piu' delle attivita'  elencate nell'allegato A del presente decreto ovvero soddisfa le  condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto  legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Art. 4 - Domanda di riconoscimento delle condizioni  per l'accesso al beneficio

1. Ai fini della domanda di accesso al beneficio di cui  all'articolo 2 l'interessato presenta domanda per il riconoscimento  delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede INPS di residenza,  che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di  ricezione.  2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31  dicembre 2017 nelle condizioni di cui all'articolo 3, presentano  domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al  beneficio entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi  nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi presentano  domanda di certificazione entro il 1° marzo di ciascun anno.  3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso  al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 1° marzo di  ciascun anno e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno  sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del  monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le necessarie risorse  finanziarie.  4. Le condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2  devono essersi realizzate gia' al momento della presentazione della  domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti dell'anzianita'  contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della  prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa in  via continuativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), che  devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al  momento di presentazione della domanda.

Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle  condizioni per l'accesso al beneficio

1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per  l'accesso al beneficio, l'interessato produce una dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' circa la sussistenza al momento  della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle  condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' i seguenti  documenti a riprova della sussistenza, gia' al momento della domanda  di riconoscimento, delle relative condizioni:  a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta  causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai  sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;  b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione di  gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992, n. 104, del coniuge, della persona in unione civile o del  parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;  c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera c), il verbale di invalidita' civile attestante  un'invalidita' a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.  2. Con specifico riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3,  comma 1, lettera d), ad esclusione dei lavoratori che soddisfano le  condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto  legislativo 21 aprile 2011, n. 67, l'interessato produce, oltre ad  una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa la  sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad  una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un  apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua  predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'  attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il  contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate  nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito, nonche',  con riferimento alle attivita' lavorative di cui all'allegato A,  lettere a), b), c), d), e), g), i), l) e m), l'applicazione delle  voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al  17 per mille, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e del  bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n.  17 del 22 gennaio 2001.  3. Per i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui  all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile  2011, n. 67, la documentazione da allegare alla domanda di  riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui  all'articolo 2 e' individuata dalle disposizioni di attuazione del  medesimo decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.  4. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni  per l'accesso al beneficio e' svolta dalla sede territoriale  dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e  attraverso lo scambio di dati di cui all'articolo 10, secondo le  modalita' individuate da un apposito Protocollo predisposto  congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale  sono indicate anche le modalita' attraverso le quali riscontrare le  informazioni contenute nella dichiarazione del richiedente e del  datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS puo' avvalersi, al  fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell'adozione  del Protocollo l'INPS procede, comunque, ad istruire le domande  presentate.

Art. 6 - Comunicazioni dell'INPS

1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle  condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 4, l'INPS  comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro  il 30 giugno di ciascun anno successivo:

a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della  prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia  confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la  sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al  monitoraggio di cui all'articolo 11;  b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della  decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura  finanziaria. In tal caso la prima data utile della pensione viene  comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui  all'articolo 11;  c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie  condizioni.  2. L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di  riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio prese in  considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31  dicembre di ciascun anno.

Art. 7 - Domanda di pensione

1. La domanda di pensione e' presentata alla sede INPS di residenza  dell'interessato.  2. La pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese  successivo a quello di presentazione della domanda, alla maturazione  di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del  positivo riconoscimento di cui all'articolo 4.  3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole  domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto  previsto dal comma 2, la pensione e' corrisposta con decorrenza dalla  data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non  precedente al 1° maggio 2017.  4. Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di  360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per  l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 8 - Incumulabilita'

1. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico  acquisito in virtu' del beneficio di cui all'articolo 2 non e'  cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un  periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianita'  contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge  n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214  del 2011, e l'anzianita' contributiva posseduta al momento del  pensionamento.  2. Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in  virtu' del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca  per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il  trattamento pensionistico e' sospeso dalla data di decorrenza fino a  conclusione del periodo di tempo per il quale e' previsto il divieto  di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione gia'  erogate. Il beneficio di cui all'articolo 2 non e' cumulabile con  altre maggiorazioni previste per le attivita' di lavoro di cui  all'articolo 3, comma 1, lettera d), salvo quanto previsto  all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 9 - Verifiche ispettive

1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo,  l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche dati e  di ogni altra informazione in possesso degli Istituti previdenziali,  svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti ed ai  titolari di pensione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere da a), b), c) e d), sia su richiesta della sede INPS, ai  sensi dell'articolo 5, comma 4, sia in attuazione di appositi piani  di controllo adottati annualmente dal Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.

Art. 10 - Scambio dei dati tra enti

1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono, ai fini  del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle verifiche  di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi,  con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento delle  attivita' di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 11 - Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande  e gestione della clausola di salvaguardia

1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini  della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse  finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato  dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito  ridotto di cui all'articolo 2, comma 1, e, a parita' della stessa,  della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle  condizioni per l'accesso al beneficio.  2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento  di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo  1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, valutato anche in via  prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi  dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza  dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento  previsto al comma 1.  3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per ciascun anno  residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad  individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3,  positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di  cui al comma 1, i soggetti per i quali e' possibile concedere il  beneficio nei limiti delle risorse finanziarie annualmente  disponibili.  4. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio si provvede  attraverso apposita conferenza di servizi indetta dal Ministero del  lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 14 della  legge 7 agosto 1990, n. 241, da concludersi entro il 31 marzo  dell'anno seguente a quello di presentazione delle domande.

Art. 12 - Invarianza dei costi

1. Salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, le  amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle  disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare.  Roma, 23 maggio 2017

Il Presidente  del Consiglio dei ministri  Gentiloni Silveri

Il Ministro del lavoro  e delle politiche sociali  Poletti

Il Ministro dell'economia  e delle finanze  Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e  politiche sociali, reg.ne prev. n. 1295

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LaPrevidenza.it, 19/06/2017

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