E' indubbio che la ratio dell'ordinanza ministeriale n°11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, sia consistita nell' attribuire alla didattica a distanza strumenti e criteri sia in riferimento alla ammissione che alla valutazione finale degli studenti .
Le disposizioni in essa contenute oltre ad attuare il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, in tema di specifiche misure di valutazione degli alunni , e all'articolo 2, comma 3; in tema di prestazioni didattiche del personale docente nella utilizzazione degli strumenti informatici e tecnologici, richiamano esplicitamente anche la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza .
Orbene, appare di particolare interesse esaminare gli effetti che discendono dalle specifiche disposizioni dell'ordinanza ministeriale in tema di "valutazione delle classi non terminali della scuola secondaria di secondo grado "con riferimento al periodo di emergenza epidemiologica, soffermandoci su quelle realmente innovative finalizzate a valorizzare l'esperienza della didattica a distanza introdotta nella scuola italiana.
In primo luogo giova osservare come l'ordinanza ministeriale n°11/2020 confermi il quadro normativo generale attualmente vigente in tema di valutazione, atteso che l'art.4 co.1 richiama espressamente le disposizioni di cui all' art 4 del D.P.R. n° 122/2009 disponendo che " La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento"; in buona sostanza, la disposizione conferma che alle attività degli alunni rilevate nel corso dell'a.s. 2019/2020 ( e dunque anche alle attività didattiche a distanza), si applichi innanzitutto il co.1 del DPR n°122/2009 che prevede la competenza del consiglio di classe, nonché la contitolarità dei docenti di sostegno in merito alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Lo stesso comma, conferma poi l' integrale applicazione del successivo dell'art.4 co.2 del regolamento dettato in tema di comportamento e alla sua valutazione numerica e al suo concorso alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili alfine di beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
Tuttavia, a ben vedere, la disposizione richiamata, va esaminata unitamente all'art.1 co.2 della O.M. n.11 del 16 maggio 2020 che, pur riprendendo il criterio di valutazione numerico su base decimale descrive una indubbia novità, prevedendo che " il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi" : la disposizione ministeriale introduce infatti, quale presupposto della valutazione dell'alunno che l'attività didattica debba essere effettivamente svolta, richiedendo dunque il contributo di entrambe le forme di partecipazione ( in presenza e a distanza) da parte dello studente.
Quanto poi al rinvio all'art.4 co. 3. del D.P.R. n°122/2009, operato nel co.1 dell'art.4 della O.M: n 11/2020, non si rilevano aspetti di particolare novità, atteso che l'ordinanza ministeriale si limita a richiamare rispettivamente, la disposizione in tema di valutazione dell'insegnamento della religione cattolica espressa senza attribuzione di voto numerico( co.3), nonché quella che regolamenta " i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, parte integrante dei percorsi formativi personalizzati di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "( co 4.). Di particolare interesse quanto a contenuti innovativi in tema di valutazione senza dubbio l'art.4 co.3 dell'ordinanza che introduce la ammissione alla classe successiva, in deroga alle specifiche disposizioni di cui ai commi 5 e 6 e 14 co.7 del D.P.R. n°122/2009 ; infatti, ben vedere lo stesso dispone espressamente che "gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.
A tal proposito giova rammentare come l'art.4 co.5 del D.P.R. n° 122/2009 preveda quale criterio di ammissione alla classe successiva, il conseguimento del voto non inferiore a sei decimi sia in merito al comportamento che al profitto, mentre il successivo co.6 disponga in tema di sospensione del giudizio nei confronti di alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione: orbene, entrambe queste disposizioni non saranno applicate con riferimento al corrente anno scolastico 2019/2020. Di particolare importanza poi, l'ulteriore deroga disposta sempre con l'art.4 co.3 della O.M. n°11/2020 in merito alla applicazione dell'art.14 co.7 del DPR n°122/2009 che prevede in via generale, un minimum di frequenza scolastica dello studente pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale per la partecipazione allo scrutinio finale.
Peraltro sul punto, va evidenziato come già il T.A.R. Puglia, Lecce, 17 settembre 2019, n. 1479 recentemente si è pronunciato, ritenendo che la ratio dell'art. 14 è quella di assicurare il profitto scolastico, e che «"la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva; ed infatti, far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi", richiamando altri precedenti giurisprudenziali ( cfr. Tar Ancona, Marche, sez. I, 21 marzo 2017, n.. 220)» (T.A.R. Puglia, Lecce, 25 maggio 2018, n. 899);
Quanto poi al co.4 dell'art.4 della ordinanza ministeriale n°11/2020, giova evidenziare la innovativa introduzione accanto alle valutazioni di insufficienza da indicare nel verbale di scrutinio, anche della necessità di riportare le votazioni numeriche nel documento di valutazione finale, nonché di prevedere un credito pari a 6 nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno.
Di particolare interesse poi, l'art. 4 co.5 della ordinanza in cui possiamo rinvenire il nuovo documento denominato " piano di apprendimento individualizzato" che dovrà essere predisposto a cura del consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Tale piano è poi declinato nel dettaglio nel successivo art.6 co.1 ; l'art.6 co.2 prevede inoltre la definizione di un ulteriore piano di integrazione degli apprendimenti, nel quale, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individueranno, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento , sostanzialmente consistenti in una nuova progettazione finalizzata .
Il successivo co.3 prevede inoltre che " le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 con possibilità di proseguire in caso di necessità anche per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021. Anche il successivo co.6 dell'art.4 della ordinanza ministeriale n°11/2020 presenta taluni elementi di novità, prevedendo una peculiare fattispecie di "non ammissione alla classe successiva", in assenza di elementi valutativi dell'alunno da parte del Consiglio di classe: tuttavia la disposizione ministeriale senza dubbio eccezionale e dettata dalla emergenza epidemiologica , nel confermare la discrezionalità tecnica del consiglio di classe in materia di valutazione, condiziona il possibile giudizio di non promozione a numerosi presupposti ; ed infatti, in primo luogo l'assenza di elementi valutativi dell'alunno non deve essere imputabile alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, ma riconducibile a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti; inoltre la disposizione esige che tale situazione, sia già stata opportunamente verbalizzata dal consiglio di classe per il primo periodo didattico ( la c.d. attività in presenza).
Solo sussistendo tali elementi, il consiglio di classe potrà decidere di non ammettere lo studente alla classe successiva , motivando all'unanimità. Orbene, è di tutta evidenza che la disposizione indubbiamente derogatoria ai criteri già indicati nel co.3 dell'art.4, pur nella complessità della formulazione va letta tenendo conto del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di discrezionalità tecnica del consiglio di classe che anche recentemente si è espresso confermando che " il giudizio di non ammissione alla classe superiore è insindacabile dal giudice atteso che solo i docenti dispongono di tutti i dati necessari ad operare una obiettiva e razionale valutazione dei propri studenti." ed inoltre " solo i docenti, hanno condiviso con gli studenti un intero anno di lavoro ed essendo quindi in grado di valorizzare, in positivo ed in negativo, anche profili che non sono strettamente numerici" ( cfr.TAR Lazio sez.III bis n.14002 6 dicembre 2019)
Infine va fatto notare come l'art.4 co.7 della ordinanza ministeriale nella parte in cui stabilisce che " sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti, conferma la esclusione dello studente dallo scrutinio finale, a seguito sanzioni disciplinari irrogate in casi di particolare gravità .
In tema poi di valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali, l'ordinanza ministeriale n°11 del 16 maggio 2020 prevede all'articolo 5, le particolari disposizioni, per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n°104/1992 disponendo che "si proceda alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica, e che il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, debba integrare il piano educativo individualizzato( co.1).
Inoltre la disposizione nel successivo comma 2, prevede che, per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti sia coerente con il piano didattico personalizzato, mentre per quelli con bisogni educativi speciali non certificati, già destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la applicazione dello stesso comma 2. Infine il successivo co.4. prevede che, ove necessario il consiglio di classe, apporti le necessarie integrazioni al piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto del piano di apprendimento individualizzato.
(Maurizio Danza Docente di Diritto del Lavoro "Università Mercatorum")